Benefici Autotrasportatori

Pubblicato il 12 novembre 2016

La riduzione di accisa sul gasolio utilizzato dalle imprese di autotrasporto nasce come misura compensativa volta a frenare gli aumenti di prezzo dei beni al consumo per effetto degli aumenti di accisa sui carburanti.

Viene applicata mediante uno “sconto fiscale” in misura pari all’incremento dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione per l’anno di riferimento (1999).

L’agevolazione, inizialmente prevista solo per l’autotrasporto effettuato per conto terzi, con la modifica apportata dall’art. 7, comma 15, della legge 23/12/99, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e decorrente dal 16.01.99, fu estesa anche alle imprese esercenti l’attività di trasporto per conto proprio.

Ad oggi i beneficiari dell’agevolazione sono:

Attualmente, con riferimento al terzo trimestre 2016, il beneficio fiscale è di 214,18609 euro per 1000 di gasolio.

Andamento periodi precedenti

Per ottenere il beneficio, gli esercenti aventi titolo presentano al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane un’apposita dichiarazione.

Dal 2012 la suddetta dichiarazione passa dalla frequenza annuale a quella trimestrale;

Per la prima volta nel settore delle agevolazioni accise viene previsto l’istituto del silenzio-assenso quale modalità di perfezionamento del provvedimento nonché di legittima formazione dell’assenso alla richiesta oltreché di maturazione del credito (se si richiede la compensazione).

Riguardo alle modalità di fruizione del credito viene stabilita, oltre alla possibilità di rimborso in denaro, anche la compensazione con altre imposte e contributi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/97, mediante Mod. F24, con codice tributo 6740; F24 compensazione autotrasportatori 

 Il predetto termine è ordinatorio e non perentorio.

La legge n. 44/2012 ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 277/2000, eliminando la previsione della decadenza come sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il mese successivo al termine del trimestre solare di riferimento.

Quindi, la presentazione tardiva della dichiarazione non preclude il riconoscimento del rimborso (al riguardo vale, invece, il termine generale di decadenza biennale previsto dall’art. 14 del Testo Unico delle Accise, come di seguito specificato).

Inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, c. 3, del D.P.R. n. 277/2000), verrà determinato in base alla data di riconoscimento del credito stesso, per effetto del formarsi del silenzio-assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane (e la compensazione dovrà avvenire perentoriamente entro il 31/12 dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto).

Esempio:

Presentazione della dichiarazione inerente i consumi relativi al primo trimestre 2012 oltre il termine ordinatorio del 30 aprile 2012 (es. il giorno 18 aprile 2013), con richiesta di compensazione del credito d’imposta:

-il credito sorto potrà essere utilizzato in compensazione perentoriamente entro il 31.12.2013;

-da tale data decorrono i previsti sei mesi concessi per chiedere eventualmente il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze non compensate (quindi, anche in questo caso, perentoriamente, entro il 30.06.2014).

 

DATI CONTABILI

•Numero e targhe autoveicoli di massa massima complessiva > 7,5 ton.;

•Dati delle fatture di acquisto di gasolio con riferimento alle targhe dei veicoli;

•Quantità di litri di gasolio consumati per il quale si chiede il rimborso;

•Importo del rimborso;

•Consumo massimo ammissibile: 1 litro di gasolio per la percorrenza di 1 chilometro.

 

DATI CONTABILI IN PRESENZA DI UN DISTRIBUTORE INTERNO

•Attestazione che il gasolio custodito nel deposito del distributore è stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli automezzi per i quali compete il beneficio, ovvero, anche per il rifornimento di altri automezzi propri;

•Elenco delle forniture di gasolio al distributore, completo dei dati relativi alle fatture di Acquisto; (le forniture di gasolio sono comprovate dai documenti fiscali di carico e-DAS)

•In caso di impiego “promiscuo” del distributore interno, elenco completo dei dati identificativi (targhe/matricole) degli automezzi non aventi diritto al beneficio che si sono riforniti dallo stesso distributore.

 Provvedimento espresso: ricevuta la dichiarazione l’Ufficio, entro 30 gg. dal ricevimento ne controlla la regolarità (c.d. esame a vista), invitando l’interessato, nel termine di 45 gg.

dalla data di comunicazione, ad integrare la dichiarazione con gli elementi e la documentazione mancante. Inoltre, entro 60 gg. dal ricevimento della dichiarazione o degli elementi inviati successivamente determina l’importo, emettendo formale provvedimento (salvo invece il concretizzarsi del silenzio-assenso).

 Diniego: qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l’Ufficio ne dà

comunicazione all’interessato mediante notifica del provvedimento di diniego.

 Provvedimento tacito: decorsi 60 gg. dal ricevimento, da parte dell’Ufficio, della dichiarazione o degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego, l’istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione (con Modello F-24).

L’Agenzia delle Dogane mette a disposizione il software per compilare la dichiarazione.

La stampa della dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, deve essere presentata presso gli uffici territorialmente competenti sul luogo di esercizio dell’attività, unitamente ad un supporto informatico contenente la predetta dichiarazione in formato elettronico.

 In alternativa, è possibile inviare la dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale collegandosi ad internet dalla propria postazione di lavoro. Per utilizzare il STD è necessario procedere alla fase di registrazione che abilita ai servizi telematici. Servizio Telematico Doganale

Non è possibile annullare una dichiarazione inviata telematicamente con un altro invio telematico. L'utente deve rivolgersi al competente Ufficio delle Dogane che nel caso provvederà ad inoltrare richiesta di annullamento manuale alla propria Direzione regionale.

COMPENSAZIONE CREDITI

Con nota 57015 del 14/05/2015, l’Agenzia delle Dogane ha ribadito che il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito, riconosciuto per effetto del formarsi del silenzio-assenso (60gg.) o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle dogane, è stabilito al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto.

Per rendere evidente il periodo cui il credito si riferisce ed il periodo entro il quale il credito viene compensato, ha diramato istruzioni riguardanti la compilazione del modello F24.

Deve essere indicato il periodo di agevolazione con quattro cifre, le prime due indicano il trimestre e le successive due riguardano l’anno.

Deve essere indicato l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione.

Riassumiamo i contenuti ipotizzando che si vogliano compensare i crediti sorti nel periodo da gennaio a marzo di quast’anno a seguito della presentazione della dichiarazione nel mese di aprile:

(1)   Codice tributo: 6740

(2)   Rateazione/regione/prov/mese-rif: 0115 (01 è il primo trimestre, 15 è l’anno del trimestre)

(3)   Anno di riferimento: 2015 (è l’anno, con riferimento alla data di invio/presentazione della dichiarazione)

(4)   Importo a debito: importo a debito

(5)   Importo a credito compensato: importo da compensare

Computo dei consumi di gasolio da indicare in dichiarazione per il riconoscimento del credito d’imposta.

Il principio generale da osservare per la corretta imputazione dei consumi di gasolio al periodo di agevolazione previsto, è la data in cui avviene il rifornimento.

 E' nel  momento  in  cui  avviene  la  consegna  del  gasolio  che  l’onere dell’accisa nella misura dell’aliquota inglobata nel prezzo di vendita viene trasferito sugli esercenti l’attività di autotrasporto che vengono incisi dal relativo carico fiscale, subendone il peso economico. 

Rifornimento al distributore stradale

 Nella compilazione della specifica dichiarazione la cui presentazione é richiesta ai soggetti interessati, per litri consumati devono intendersi quelli riforniti, quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura.

Nel caso di variazione dell'aliquota di accisa nel corso del trimestre, sarà comunque sempre la data di acquisto a determinare la quota parte di prodotto da imputare alla specifica aliquota.

Conseguentemente, con riguardo alla dichiarazione relativa ai consumi,  il  momento  di  effettuazione  della  fornitura  del  gasolio  costituisce  il  parametro  per imputarne  il  consumo  al  corrispondente   periodo  di  vigenza  dell'aliquota  di  accisa.


Rifornimento a mezzo depositi o distributori privati. 

Con riguardo alla dichiarazione trimestrale dei consumi, la data dell’operazione di rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza.

Seguendo il principio sopra enunciato, ai fini del computo del rimborso spettante, anche nei casi in cui gli autoveicoli impiegati vengano riforniti di gasolio da depositi o distributori privati di carburanti ad imposta assolta, dei quali siano titolari gli esercenti attività di trasporto, assume rilevanza il momento di effettuazione della fornitura, la data di ricezione del prodotto, soprattutto nei casi di emissione differita di fattura, nel qual caso la data di rifornimento potrà essere comprovata dal documento di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS). 

Fermo  restando  l’obbligo  di  riportare,  nel  Quadro  C,  l’elenco completo degli automezzi non ammessi al beneficio, riforniti mediante gli impianti suddetti, a titolo meramente esemplificativo si chiarisce che, se una partita di gasolio è stata consegnata all’impianto di deposito o distributore privato in data 30 marzo 2016, nei litri consumati da indicare nella dichiarazione relativa al primo trimestre 2016 andranno calcolati i quantitativi consegnati all’impianto e destinati ai soli autoveicoli ammissibili all’agevolazione, anche se parte del carburante sarà utilizzato dai medesimi nel corso del trimestre successivo.

Al contempo, considerato che nelle fatture di acquisto destinato ai predetti impianti non sono riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli riforniti, si fa presente che il totale dei litri fatturati riportato nel Quadro B della dichiarazione va ripartito, in termini di litri consumati, per ciascuno degli autoveicoli riforniti, da indicare nel Quadro A, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo. 

Autoveicoli adibiti a particolari trasporti  

Con nota 45963 del 20/04/2012 è stato chiarito che per taluni automezzi particolari quali furgoni frigoriferi, betoniere ed altri mezzi similari che completano durante la marcia il ciclo produttivo di materiali, sempre che ammessi all’agevolazione,  non si rilevano ragioni ostative al pieno riconoscimento del credito d’imposta sui litri consumati legati alla particolare destinazione d’uso dell’autoveicolo impiegato. 

Nei casi di specie, gli autoveicoli sono caratterizzati dalla presenza di speciali attrezzature permanentemente installate che, costituendo elementi necessariamente complementari alla funzione unitaria di trasporto merci, appaiono essenziali per l’attività esercitata dal mezzo.  

Ne consegue, stante lo stretto nesso di funzionalità, che il gasolio utilizzato  nell’ambito  del trasporto  di  determinate  merci,  in  specifiche  condizioni,  per  l’azionamento  di  tali  attrezzature  va computato tra i litri consumati ammessi all’agevolazione.