Soggetti obbligati
ENERGIA ELETTRICA
Art. 53 - Soggetti obbligati e adempimenti
Comma 1
Obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.
c -bis ) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.
Comma 2
Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
Comma 4
I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l’obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell’attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
Comma 5
I soggetti obbligati prestano una cauzione sul pagamento dell’accisa determinata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane in misura pari ad un dodicesimo dell’imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di primo impianto e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio.
Comma 7
Ai soggetti obbligati che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale. Per gli impianti in cessione totale viene rilasciata una autorizzazione.
Comma 8
I soggetti obbligati presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all’ubicazione dell’eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l’accertamento del debito d imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l’energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
La dichiarazione deve essere presentata entro il mese di marzo in modalità esclusivamente telematica
Documentazione da presentare per il rilascio della Licenza di Esercizio
Denuncia di attività (in duplice copia di cui 1 in bollo 16€) contenente:
i dati identificativi aziendali
i dati identificativi del titolare o del legale rappresentante
l’ubicazione dell’impianto
la descrizione dei dati caratteristici dell’officina/impianto
la descrizione degli apparati di misura, la loro inserzione e la relativa certificazione di taratura in bollo
gli schemi elettrici unifilari
la dichiarazione della destinazione d’uso dell’energia elettrica prodotta ed autoconsumata
Una marca da bollo da 16€ (sarà applicata sulla Licenza)
Autodichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio
Autodichiarazione di non aver riportato condanne penali
Quietanza di versamento del Deposito cauzionale (solo se è previsto il pagamento di accisa)
Quietanza di versamento del Diritto di Licenza
Planimetrie dell’Officina Elettrica (duplice copia)
Tabelle di taratura dei serbatoi (gruppi elettrogeni a gasolio)
Registro di Produzione M-bis36
Comunicazione di attivazione dell’impianto al GSE, alla Regione e all’Agenzia delle Dogane.
Ricevuta la documentazione, l’Ufficio competente provvede al un sopralluogo per la verifica dell’impianto, durante il quale potrà prescrivere ed adottare le misure necessarie per la tutela dell’Erario (suggellamento contatori, controllo dei TV e TA, ecc.)
Accertata la regolarità dell’officina/impianto, procederà al rilascio della licenza, con validità illimitata, salvo cessazione o revoca.
Il soggetto obbligato verserà nel periodo dall’ 1 al 16 dicembre di ogni anno per l’anno successivo, un diritto di licenza nella misura stabilita in sede di verifica.
In linea generale, l' importo da versare è di 23,24 euro ad eccezione dei casi in cui l'eccedenza di energia elettrica viene ceduta ad un terzo soggetto diverso dal GSE. In questo caso si configura lo scopo commerciale e l'importo dovuto e di 77,47 euro. Il Codice Tributo per il modello di versamento F24 (accise) è il 2813.
Per poter inviare telematicamente le Dichiarazioni Annuali dei Consumi di Energia Elettrica è necessario abilitarsi al Servizio Telematico Doganale. Servizio Telematico Doganale
Il software per la compilazione e l’invio delle dichiarazioni annuali (fino all'EF 2019) è distribuito gratuitamente dall’AD ed è reperibile sul sito www.agenziadogane.gov.it à accise --> Energie e alcoli --> Energia Elettrica e Gas Naturale.