Speditore Certificato
Speditore Certificato (artt.1, comma 2, lett. m- bis, e 9- bis del D.Lgs. n. 504/95)
Lo speditore certificato è il soggetto abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro. Per poter effettuare tale tipologia di operazioni l’esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A differenza del destinatario certificato, per divenire speditore certificato non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato; tuttavia, sussistendo una stretta relazione della nuova qualifica con l’attività economica svolta, il soggetto richiedente deve comunque operare in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell’accisa (ad es., deposito di vini, esercizio di vendita di prodotti alcolici).
L’esercente che richiede di operare come speditore certificato presenta, tramite PEC, apposita istanza all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito/locale dal quale intende spedire i prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato per essere trasportati verso un destinatario certificato ubicato in altro Stato membro. Nell’istanza riporta:
a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC;
b) il codice ditta o la licenza fiscale di esercizio e, ove in possesso, il codice di accisa;
c) indirizzo del deposito/locale da cui partono le spedizioni;
d) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti da trasferire.
Il richiedente deve possedere i requisiti soggettivi propri della categoria economica di appartenenza, laddove previsti.