DAA e-AD

La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo(1), nello Stato e nel territorio della comunità, può avvenire:

- da un Deposito Fiscale(2)

  • verso un altro Deposito Fiscale

  • verso un Destinatario Registrato(3)

  • verso un luogo dal quale lasciano il territorio della Comunità.

- Da uno Speditore Registrato(4) dal luogo di importazione

  • verso un Deposito Fiscale

  • verso un Destinatario Registrato

  • verso un luogo dal quale lasciano il territorio della Comunità.

Il Depositario Autorizzato mittente, o lo speditore Registrato, è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell’accisa sui prodotti spediti; In alternativa la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal destinatario dei prodotti in solido con il mittente.

Deve essere prestata nella misura del 10% dell’accisa nazionale gravante sui prodotti trasportati ed avere validità in tutti gli Stati dell’Unione Europea.

È disposto lo svincolo della cauzione quando è data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario o, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell’uscita degli stessi dal territorio dell’Unione.

La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo è consentita soltanto sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico (e-AD) emesso dal sistema informativo dell’autorità fiscale competente nel territorio in cui ha sede il mittente.

Il soggetto speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato.

Il sistema informativo dell’AD risponde assegnando un codice unico di riferimento amministrativo (ARC) che unitamente alla bozza presentata dallo speditore formano l’e-AD (documento amministrativo elettronico)

Il codice ARC è costituito dalla sigla del paese emittente seguito dal codice accisa dello speditore e da un progressivo numerico di otto cifre, per un totale di 21 caratteri

IT00 TVA00015X 12345678

I messaggi previsti per la gestione dell’e-AD sono i seguenti:

Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento deve poter essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall'accisa.

La circolazione in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata dalla nota di icevimento trasmessa dal destinatario all'A.F. mediante il sistema informatizzato e da quest'ultima validata.

Per i prodotti destinati ad essere esportati, la circolazione in regime sospensivo si conclude nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell’Unione. Tale circostanza e attestata dalla nota di esportazione emessa dall'Ufficio Doganale di esportazione sulla base del visto uscire dell'Ufficio Doganale di uscita.

Obblighi dello speditore

- presentazione al sistema informatizzato, non prima dei sette giorni precedenti la spedizione, della bozza dell'e-AD, convalida della stessa e ottenimento dell'ARC;

- registrazione nella contabilità della spedizione, della movimentazione, della cauzione e della nota di ricevimento;

- procedure di annullamento, cambio di destinazione e reintroduzione effettuate con l'invio di messaggi elettronici convalidati dal sistema.

Obblighi del trasportatore

- Custodia della copia stampata dell'e-AD;

- In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia dell'e-AD, il trasportatore si deve munire di un'ulteriore copia stampata;

- in caso di perdita di prodotto deve dare comunicazione allo speditore e all'Ufficio delle dogane competente sul luogo di constatazione della perdita.

Obblighi del destinatario

Presa in carico dei prodotti e presentazione a sistema, al massimo entro 24 ore dalla presa in consegna dei prodotti, della nota di ricevimento;

-In caso di rigetto dell'e-AD, invio di apposito messaggio elettronico;

-Attestazione nella nota di ricevimento delle differenze riscontrate sia come valore assoluto che come percentuale del carico (in caso di cali eccedenti è dovuta l'accisa sull'intero quantitativo mancante. In tal caso la cauzione rimane indisponibile sino al pagamento dell'imposta).

Procedure di riserva

- In caso di indisponibilità del sistema informatizzato al momento della spedizione, comunicazione al proprio Ufficio delle Dogane;

-emissione di un documento cartaceo contenente i medesimi dati della bozza dell'e-AD;

-appena il sistema informatizzato ridiventa disponibile, comunicazione all'Ufficio delle Dogane accludendo copia dei documenti emessi e presentazione a sistema delle bozze degli e-AD;

- in caso di indisponibilità del sistema al momento del ricevimento dei prodotti, comunicazione al proprio Ufficio e presentazione della nota cartacea di ricevimento di riserva;

-appena il sistema informatizzato ridiventa disponibile, presentazione a sistema della nota di ricevimento

Nel sito dell’AD è possibile consultare le notifiche relative agli e-AD emessi ( https://telematico.adm.gov.it/TelematicoFunzioniDiAccessoWEBNG/FunzioniDiAccessoServlet?UC=10/SC=1/ST=1 )

Nell’archivio SEED (System for Exchange Excise data), costituito presso l’Unione Europea, è possibile consultare l’elenco dei prodotti che è abilitato a ricevere un operatore economico comunitario. https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=it&Excnr=IT00TVA00015X&Expand=true&offset=1&Lang=it Sarà sufficiente inserire nell’apposito campo il codice di Accisa del soggetto.

(1) Regime sospensivo: prodotti che devono sottostare al regime delle accisa ma per i quali non è ancora sorto il momento dell’esigibilità del tributo. L’esigibilità del tributo avviene con l’immissione in consumo.

(2) Deposito Fiscale: luogo di fabbricazione, lavorazione, ricevimento, detenzione e spedizione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo.

(3) Destinatario Registrato: è un soggetto abilitato a ricevere ma non detenere prodotti in regime sospensivo.

(4) Speditore Registrato: è una figura di recente istituzione che svolge la funzione di collegamento tra la dogana di importazione ed uno dei soggetti abilitati a ricevere prodotti in sospensione di accisa.