Destinatario Certificato

Destinatario Certificato (artt. 1, comma 2, lett. m- ter , ed 8- bis del D.Lgs. n. 504/95)

Il destinatario certificato è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato.


La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primis, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 o di destinatario registrato di cui all’art. 8 del TUA e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Ne restano escluse altre categorie di esercenti conosciute nei settori dell’accisa quale, ad es., il soggetto che gestisca unicamente un deposito di prodotti assoggettati ad accisa di cui all’art. 25 od all’art. 29 del T.U.A.

L’esercente che richiede di operare come destinatario certificato presenta, tramite PEC, apposita istanza all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito presso il quale intende ricevere e detenere ad accisa assolta i prodotti provenienti da speditori certificati ubicati in altro Stato membro. Nell’istanza riporta: 

a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC;  

b) ubicazione del deposito di ricezione dei prodotti; 

c) piantina che riporti l’area delimitata destinata allo stoccaggio dei prodotti in argomento; 

d) il codice accisa posseduto in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato, associato al deposito di cui alla lettera b); 

e) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti. I prodotti devono essere ricompresi tra quelli che  l’esercente  è  abilitato  a  ricevere  in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato; 

f) le modalità di contabilizzazione nei registri.