Soggetti obbligati a convenzione
ENERGIA ELETTRICA
Art. 53 - Soggetti obbligati a convenzione
Per gli impianti non forniti di contatore di produzione, oppure di limitata potenza od uso, vengono stipulate apposite convenzioni forfetarie (canone annuo di abbonamento) per i consumi tassabili presunti di energia elettrica, in base alla potenza del generatore ed alle ore di utilizzo dello stesso.
Il canone annuo di abbonamento deve essere versato anticipatamente dall’1 al 31 gennaio di ogni anno.
Le variazioni superiori al 10% sono comunicate all’Ufficio.
Documentazione da presentare per il rilascio della Licenza di Esercizio
Denuncia di attività (in duplice copia di cui 1 in bollo 16€) contenente:
i dati identificativi aziendali
i dati identificativi del titolare o del legale rappresentante
l’ubicazione dell’impianto
la descrizione dei dati caratteristici dell’officina
Una marca da bollo da 16€ (sarà applicata sulla Licenza)
Quietanza di versamento del Diritto di Licenza
Ricevuta la documentazione, l’Ufficio competente provvede al un sopralluogo per la verifica dell’impianto.
Accertata la regolarità dell’officina, procederà al rilascio della licenza, con validità illimitata, salvo cessazione o revoca.
Il soggetto obbligato verserà nel periodo dall’ 1 al 16 dicembre di ogni anno per l’anno successivo, un diritto di licenza nella misura di 23,24 euro. Il Codice Tributo per il modello di versamento F24 (accise) è il 2813.