Prodotti Energetici

I prodotti energetici:

la vecchia dizione: “Oli minerali”, comprendente un nutrito elenco di prod. petroliferi ed idrocarburi, viene sostituita dal più ampio termine: prodotti energetici, che riguarda una gamma di prodotti  per gli usi di carburante per motori e combustibile per riscaldamento.

Nel nuovo termine sono compresi:

·         I precedenti prodotti petroliferi ed idrocarburi;

·         I nuovi prodotti, come gli oli e grassi animali e vegetali, l’alcole metilico o metanolo (non di origine sintetica), il carbone, la lignite ed il coke (non di petrolio ma di carbone fossile, di lignite o di torba), ed i prodotti di cui al codice NC 3824 9099 (comprendente per esempio anche il biodiesel e le emulsioni stabilizzate di gasolio od olio combustibile denso con acqua ‐dal 12 al 15% in peso‐ per uso carburazione e combustione, e per riscaldamento od uso industriale) ogni prodotto, diverso dai prodotti energetici, utilizzato come carburante o additivo, è sottoposto ad accisa con l’aliquota prevista per il carburante equivalente (c. 4);

·         ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso dai prodotti energetici, da solo od in miscela con altre sostanze, utilizzato come combustibile per riscaldamento, è sottoposto ad accisa con l’aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente

Per carburante o prodotto energetico  “equivalente” si intende quello che può essere sostituito nel particolare impiego al prodotto di che trattasi

I prodotti energetici sono elencati all’art. 21, comma 1, del Testo Unico Accise e sono gravati da accisa quando vengono utilizzati come carburanti per trazione o come combustibili per riscaldamento. Tali prodotti possono essere catalogati in quattro distinte categorie.

1) La prima categoria e quella dei prodotti energetici per i quali e previsto uno specifico livello di tassazione rapportato al volume con riferimento alla temperatura a 15° C ed alla pressione normale o al peso. Per essi l’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione e il momento dell’esigibilità del tributo corrisponde all’immissione in consumo, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Testo Unico Accise. Rientrano in questa categoria i prodotti petroliferi, riportati nel comma 2 dell’art. 21 del T.U.A., che di norma vengono usati come carburanti o combustibili, ad eccezione del gas naturale, del carbone, della lignite e del coke di carbon fossile,. Si tratta della benzina, del petrolio lampante (detto anche cherosene), del gasolio, dell’olio combustibile e del gas di petrolio liquefatto (GPL), Le aliquote di accisa di tali prodotti sono riportate sul sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione accise.

I prodotti energetici della categoria di cui trattasi già assoggettati a tributo sono detenuti in impianti definiti depositi liberi, disciplinati dall’art. 25 del Testo Unico Accise, il quale prevede, tra l’altro, l’obbligo di denunciare al competente Ufficio delle Dogane:

1) l’esercizio dei depositi commerciali (tranne quelli nei quali viene effettuata la vendita al minuto, purchè vi siano stoccati meno di 500 chilogrammi di prodotti energetici) qualunque sia la loro capacita;

2) l’esercizio dei depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a mc 10.

Si definiscono prodotti energetici:

•benzina con piombo (NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 271011 59);

•benzina (NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);

•petrolio lampante o cherosene (NC 2710 19 21 e 271019 25);

•oli da gas o gasolio (NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);

•oli combustibili (NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);

•gas di petrolio liquefatti (NC da 2711 12 11 a 27111900);

•gas naturale (NC 2711 11 00 e 2711 21 00);

•carbone, lignite e coke (NC 2701, 2702 e 2704)

2701Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili;

•2702Ligniti,anche agglomerate, escluso il giavazzo;

•2704Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta;

•2705 Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi;

•2706 Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti;

•2707 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad altatemperatura; prodotti analoghi nei quali i costituent i aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici;

2708 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali;

•2709 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi;

•2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali

•bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base;

•residui di oli;

•2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi;

•2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slackwax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati;

•2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi;

•2714 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche; 2715 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs");

•2901 Idrocarburi aciclici;

•2902 Idrocarburi ciclici;

•3403 Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi;

•3811 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e dal triadditivi preparati, peroliminerali(compresalabenzina) o per altrili qui diadoperatiperglistessiscopideglioliminerali;

•3817 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707e2902.

Vi sono infine alcuni prodotti che sono annoverati tra i prodotti energetici esclusivamente laddove vengano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

Ove non siano destinati a tali impieghi, i prodotti in parola non sono considerati prodotti energetici e pertanto non rientrano nel regime fiscale dell’accisa. In tale tipologia rientrano i seguenti prodotti:

•1507  Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;

•1508  Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;

•1509  Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;

•1510  Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509;

•1511  Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;

•1512  Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;

•1513  Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;

•1514 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;

•1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;

•1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati;

 

•1517  Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di o li animali o vegetali o di frazioni di differenti   grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516;

•1518  Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscuglio preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetalio frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove;

•29051100 Metanolo(alcole metilico)non di origine sintetica;

•38249099 Prodotti vari tra i quali rientra anche il prodotto biodiesel

I prodotti energetici riportati all’art.21, comma1, del Testo Unico Accise sono gravati da accisa quando vengono utilizzati come carburanti per trazione o come combustibili per riscaldamento.

Al comma2 dell’art. 21del T.U.A., vengono definiti i prodotti energetici assoggettati ad accisa che sono: la benzina, il petrolio lampante o cherosene, oli da gasogas olio, gli oli combustibili, il gpl (gasdipetrolioliquefatti), il gas naturale, il carbone, la lignite e il coke

Le aliquote di accisa di tali prodotti sono riportate nell’Allegato I del Testo Unico Accise.

Per questi prodotti energetici è previsto uno specifico livello di tassazione rapportato al volume con riferimento alla temperatura a 15° C e dalla pressione normale o al peso. Per essi l’obbligazione tributaria sorgea l momento della fabbricazione o della importazione e il momento dell’esigibilità del tributo corrisponde all’immissione in consumo, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Testo Unico Accise.

Il comma 3 stabilisce che i prodotti di cui al comma1, diversi da quelli indicati al comma2, sono soggetti a vigilanza fiscale e che qualora siano utilizzati come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.

Il comma 4 stabilisce che è sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato come carburante per motori.

Il comma 5 stabilisce che è sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato come combustibile per riscaldamento.

Commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al regolamento(CEE)n.3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nella Comunità europea.

L’art.24 del Testo Unico Accise stabilisce che, ferme restando le disposizioni dell’art.17 della stessa normativa e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al T.U.A. sono ammessi ad esenzione o all’aliquota ridotta nella misura ivi prevista.

 

In molti casi i prodotti energetici, per essere destinati ad usi agevolati, debbono essere denaturati, cioè alterati in modo da impedirne l’impiego in usi diversi da quelli agevolati previsti dalla legge.

La denaturazione è effettuata con le formule e le modalità stabilite con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell’art.24-bisdel T.U.A., e nei modi stabiliti dai D.M. che regolano la concessione della particolare agevolazione.

Per denaturazione si intende una operazione che, pur non cambiando le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto energetico, lo rende facilmente riconoscibile sia esteriormente (mediante colorazione) che chimicamente (mediante traccianti), nonché lo rende inutilizzabile in usi diversi da quello agevolato.

Densità convenzionale dei prodotti petroliferi

Nella seguente tabella sono stati riportati i valori, stabiliti con direttive ministeriali, da assumere convenzionalmente per la densità dei prodotti petroliferi all'atto di verifiche tecnico - fiscali da parte dei funzionari degli Uffici delle Dogane

Riferimenti normativi

Circolare dipartimentale prot. n. 1679 / 6 del 31 dicembre 1992.

Circolare Agenzia delle Dogane – prot. n.  58/VCT/VI datata 8/1/2002