LE SANZIONI

IL SISTEMA SANZIONATORIO DELINEATO NEL TESTO UNICO DELLE ACCISE

Decreto Legislativo n. 472/1997 e s.m.i – costituisce il “codice” di riferimento per tutti gli illeciti amministrativi  tributari, tramite il quale il legislatore ha voluto che si assolvesse ad una funzione di giustizia basata su criteri di imparzialità ed oggettività, nel rispetto dei diritti del contribuente.

Prendendo spunto dagli impianti del codice penale e dell’impianto della L. 689/81, si fonda sull’applicazione del principio di legalità e introduce innovazioni tanto sul piano sostanziale che su quello procedurale:

-il principio del favor rei;

-il principio di irretroattività;

cause di non punibilità (art.6): l’errore; l’ignoranza; l’omissione per fatto di terzi; la forza maggiore; le violazioni che non incidono sul controllo dell’ufficio, sulla base imponibile, sull’imposta e sul versamento;

Entità della sanzione (art.7)

subordinata:

-alla gravità della violazione;

-all’opera svolta dall’autore per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze;

-alla personalità dell’autore;

-alle condizioni economiche e sociali dell’autore;

-alla recidiva;

-alla manifesta sproporzione tra tributo e sanzione.

Intrasmissibilità agli eredi (art.8)

Ravvedimento operoso (art. 13)

In diritto penale: desistenza (il reato resta un tentativo) e del recesso attivo o ravvedimento operoso (condotta compiuta ma effetti impediti o mitigati).

Nell’illecito amministrativo:  solo ravvedimento operoso.

L’autore della violazione, riconoscendo la sua violazione, può regolarizzare spontaneamente la sua posizione fiscale ottenendo una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste. Tale istituto (v. circolare n.42/E del 12/10/2016 – nota prot. n. 47763 del 30/05/2017 ) trova applicazione nei riguardi di tutti i tributi.

Innovazioni procedurali

Separazione tra la fase della constatazione e quella della contestazione o irrogazione della sanzione.

Funzionari AD o GdF: redazione verbale di constatazione descrivendo i fatti ed elementi probatori, ed esponendo la norma violata e la relativa sanzione nel minimo e nel massimo edittale previsto dal TUA o dal TULD.

Per tale verbale di constatazione non è richiesto un contraddittorio con l’interessato (non è un “processo” verbale di constatazione).

Contro il suddetto verbale di constatazione non sono ammesse definizioni agevolate, né ricorsi giurisdizionali: è atto propedeutico all'instaurazione del procedimento sanzionatorio.

Il verbale di constatazione è notificato con l’apposito atto di contestazione nei modi e nei termini previsti dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/97, sia all’autore materiale della violazione, sia, nei casi di violazioni sostanziali, agli obbligati in solido al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione irrogata (art. 11, comma 1).

Tale atto, a pena di nullità, dovrà contenere tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge, ed in particolare dovrà indicare:

- i fatti attribuiti al trasgressore;

- gli elementi probatori, desumendoli dallo stesso verbale di constatazione;

- la norma applicata;

- i criteri seguiti per la determinazione della sanzione pecuniaria indicati all' art.7, commi 1, 2 e 3;

- l'entità delle sanzioni applicate e le eventuali sanzioni accessorie;

- l'invito al pagamento delle somme dovute a titolo sanzionatorio nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione della possibilità, nel termine di 60 giorni   dalla sua notificazione, di addivenire alla definizione agevolata pagando 1/3 della sanzione indicata;

- l’indicazione che la definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.

Inoltre i trasgressori devono essere informati di quanto segue:

- nello stesso termine di 60 giorni, in alternativa alla definizione agevolata, si possono produrre deduzioni difensive all’ufficio che ha notificato l'atto di contestazione. Tali deduzioni, se presentate, impediscono però la successiva definizione agevolata;

- se non s’intende addivenire alla definizione agevolata o non s’intendono produrre memorie difensive, trascorsi 60 giorni dalla notificazione l'atto stesso diviene provvedimento definitivo di irrogazione di sanzioni, impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie provinciali, ai sensi dell'articolo 2 del D.L.gs. n. 546/92.

L’ufficio competente ha un anno di tempo (a pena di decadenza) per accogliere le deduzioni o emanare un provvedimento motivato di irrogazione delle sanzioni, che tenga conto dei motivi che hanno portato al mancato o parziale accoglimento delle deduzioni presentate dal contribuente.

TESTO UNICO ACCISE Approvato con D.Lgs. 504 del 26/10/1995 e s.m.i.

Con le disposizioni contenute nel TUA da una visione rigida e restrittiva di gestione dei prodotti soggetti ad accisa (gran numero di reati cosiddetti "di pericolo" e “di presunzioni”, senza possibilità di prova contraria), ad un sistema in cui le irregolarità danno luogo a fattispecie penali solo se è dimostrato l'intento fraudolento o le circostanze siano tali da rendere presumibile, ma sempre con ammissione della prova contraria, l'illiceità dell'evento  volontà dell'Amministrazione di creare un regime fiscale che consenta da un lato la sicurezza nei controlli (gli illeciti tributari non provocano solo un danno emergente legato alla mancata o parziale riscossione delle imposte dovute, ma quasi sempre perturbano gli scambi commerciali, procurando danni agli operatori economici corretti e incidendo quindi sul regolare andamento del mercato) e dall'altro lo sviluppo di un mercato dinamico ed efficiente (rapporto fra operatori economici e pubblica amministrazione di tipo collaborativo).

Precisa distinzione fra:

- le violazioni aventi rilevanza penale:  fattispecie finalizzate alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su oli minerali, alcole e bevande alcoliche (comprese le attività di alterazione di congegni, impronte e contrassegni prescritti dall'Amministrazione finanziaria o apposti dalla GdF);

- quelle che consistono nella inosservanza di formalità e prescrizioni, punite con sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo.