Bolla di accompagnamento XAB

Permanenza dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento merce. Art. 1 comma 1 bis D.P.R.14.08.1996 n. 472.

L'art. 1 comma 1 del D.P.R. 14/8/1996 n. 472 ha previsto che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, fatta eccezione per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonche' dei prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo od al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21. 27 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.".

La norma ha in sostanza semplificato la circolazione nazionale delle merci, rimuovendo l'obbligo della bolla di accompagnamento, tranne che per i tabacchi, i fiammiferi ed i prodotti sottoposti al regime giuridico delle accise, ad imposta di consumo ovvero al regime di vigilanza fiscale ex artt. 21, 27 e del T.U.A..

Più di recente, l'art. 34 c. 43 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge 17/12/2012 n.221, ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 1 del D.P.R. 14.08.1996 n. 472, del seguente tenore:

"Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio".

Il legislatore ha cioè previsto che l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento permanga, per i tabacchi, i fiammiferi ed i prodotti sottoposti al regime giuridico delle accise, ad imposta di consumo ovvero al regime di vigilanza fiscale ex artt. 21, 27 e T.U.A., limitatamente alla fase di traslazione di tali merci dal produttore al primo cessionario.

Questo, per due precise ragioni:

l) per garantire sempre ed in ogni caso al produttore che immette la merce in consumo (e che, generalmente, coincide con il deposito fiscale che, sino a quel momento, ha detenuto la merce in regime sospensivo di imposta), di dotarsi di idonea documentazione fiscale che attesti e comprovi la cessione dei prodotti a giustificazione della movimentazione da cui consegue l'esigibilità del tributo;

2) per consentire la compiuta realizzazione di un efficace sistema di vigilanza fiscale, che "documenti" fiscalmente il particolare e "delicato" momento del passaggio dallo status sospensivo a quello di merce assoggettata a tributo, a seguito dell'immissione in consumo nel circuito commerciale.

Dopo la prima cessione delle merci sottoposte al regime giuridico delle accise, dunque, non sussistono più, secondo le valutazioni del legislatore, quelle ragioni di cautela che giustificano l'emanazione della bolla di accompagnamento, così che della stessa si possa "tranquillamente fare a meno". Ciò in quanto tutte le cessioni successive alla prima avranno ad oggetto merce assoggettata ad accisa, per la quale non sono prefigurabili "scenari" di particolare pericolosità fiscale.

E' evidente che tale scenario muti allorquando destinatario della specifica movimentazione sia un deposito fiscale, che deve necessariamente dotarsi di idonea documentazione di accompagnamento, a giustificazione dell'introduzione di quel determinato quantitativo di prodotto da "stoccare" in regime sospensivo.

In carenza di tale documentazione fiscale, il prodotto non risulterebbe cioè "coperto", così che, alle prime attività di inventario realizzate dall'amministrazione doganale, esso si porrebbe quale "eccedenza" rispetto alla merce regolarmente detenuta in deposito.

Vi è inoltre da evidenziare come l'operazione in questione non si ponga più quale mero passaggio, tra privati, di merce assoggettata ad accisa.

Con essa, l'obbligazione tributaria è destinata a "risorgere", a seguito della reintroduzione della merce nel deposito fiscale, previa riallocazione della stessa in una fase "fiscale" precedente a quella di assoggettamento ad imposta/prima immissione in consumo, che dunque "sfugge" all'ipotesi di cui all'art.l c. 1 bis del D.P.R. n.472/l996!

Se ne deduce quindi che l’obbligo della bolla di accompagnamento è circoscritto alla prima movimentazione dei prodotti, che ne realizza l’immissione in consumo, facendoli transitare dallo stato di “prodotti in sospensione d’imposta” a quello di “prodotti ad imposta assolta”. Di conseguenza, sono esclusi dall’obbligo di utilizzare la bolla d’accompagnamento i soggetti economici che, nella catena di distribuzione, rivestono ruoli che implicano movimentazioni successive. L’Amministrazione doganale prescrive, tuttavia, anche in questi casi, che la movimentazione sia scortata da documenti aventi i requisiti del “documento di trasporto” o “documento di consegna” (il cosiddetto “d.d.t.”).

In merito agli oli lubrificanti, i trasporti esclusi dall’obbligo di utilizzo della bolla d’accompagnamento dei beni viaggianti sono, in particolare, quelli degli oli movimentati dagli esercenti depositi commerciali che effettuano la rivendita dei prodotti.

Pertanto se lo speditore di prodotti ad imposta assolta, dovesse essere un esercente impianto e/o deposito obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, le annotazioni da riportare nel medesimo registro per le partite estratte, saranno riferite ai documenti commerciali, da porre a corredo del registro.

Nei casi di trasporto di più beni appartenenti a differenti categorie merceologiche è possibile utilizzare un unico documento sempreché i prodotti assoggettati ad imposta siano riportati distintamente con indicazione della quantità e della qualità (NC) degli stessi.

Permane comunque la possibilità di utilizzare il DAS in luogo della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti o del documento di trasporto.