Energia Elettrica

TITOLO II

ENERGIA ELETTRICA

 

Art. 52 - Oggetto dell’imposizione (aggiornamento 28/04/2012)

Comma 1

L’energia elettrica (codice NC 2716)1 è sottoposta ad accisa, con l’applicazione delle aliquote2 in vigore al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio.

(1 NC significa Nomenclatura Combinata – 2 aliquote è il corrispettivo in euro da pagare per ogni chilowattora consumato)

Comma 2

Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica: (non sottoposta significa esclusa dal campo impositivo)

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;

b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;

e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

f) impiegata nei processi mineralogici;

g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

Comma 3

È esente dall’accisa l’energia elettrica: (esente significa che, pur essendo sottoposta ad accisa, non si paga il tributo se l’energia elettrica viene consumata in determinati usi)

a) utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;

b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

c) utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;

d) impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;

e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;

f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell’agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. Lettera abrogata dal 1° giugno 2012 dall’art 3bis della legge 26 aprile 2012, n. 44.

 

Art. - 54 – Definizione di officina

Comma 1

L’officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione

dell’energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.

Comma 2

Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell’energia elettrica che una stessa ditta esercita

in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un unica stazione di distribuzione.

Comma 3

Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall’insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire

dalla presa dell’officina venditrice.

Comma 4

Sono da considerare come officine, agli effetti dell’imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all’art.52, comma 2, lettera b).

 

Art. 55 - Accertamento e liquidazione dell’accisa

Comma 1

L’accertamento e la liquidazione dell’accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane

sulla base della dichiarazione di consumo annuale.

 

Art. 56 - Versamento dell’accisa

Comma 1

Il pagamento dell’accisa e effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell’anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto e versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio e effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai uccessivi versamenti di acconto. I soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali anno diritto di rivalsa sugli stessi.

Comma 2

L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1.

 

Art. 59 - Sanzioni

Comma 1

Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a euro 258, i soggetti obbligati di cui all’articolo 53 che:

a) attivano l’officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;

b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita;

c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di consumo annuale,  non tengono o tengono in modo irregolare i registri di produzione, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette.

e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l’immediato ingresso ai funzionari dell’ amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi.

Comma 2

È punito con la sanzione di cui al comma 1 l’utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all’articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l’energia ammessa all esenzione ad usi soggetti ad imposta.

Comma 3

La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta.

Comma 5

Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3000 euro.


Pubblicato il 12/11/2019 Nuove modalità di invio delle Dichiarazioni Annuali dei Consumi di Energia Elettrica e Gas Naturale. Dichiarazione energia elettrica 

Per le dichiarazioni relative all'Esercizio Finanziario 2019, cioè a partire dal 01 gennaio 2020, oltre alle consuete modalità di invio telematico, sarà possibile utilizzare altri canali di invio.

I nuovi tracciati record sono stati realizzati in linguaggio XML, come avviene già per la fattura elettronica.

Le modalità di trasmissione saranno 2:

- la prima, in cui l'utente potrà inserire i dati direttamente on-line in una maschera che sarà predisposta dall'Agenzia delle Dogane, previa autenticazione "Forte";

- la seconda, tramite un intermediario.

Per autenticazione forte si intende l'accesso al portale delle dogane con credenziali SPID ( Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi (smart card o chiavetta usb)).

In entrambi i casi, che si usi SPID O CNS, si andrà incontro a complicazioni. Le credenziali SPID dovranno essere associate a persona fisica, meglio se appartenenti al rappresentante legale della ditta.

La CNS dovrà essere registrata sul sistema informativo dell'AD. Procedura tuttaltro che facile per un operatore che non ha molta confidenza con gli strumenti informatici.

Si consiglia di affrontare l'argomento con il necessario anticipo al fine di evitare i prevedibili intasamenti ai centralini di assistenza agli utenti.

I nuovi utenti dovranno essere preventivamente abilitati all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale seguendo la procedura che ha inizio con l'Istanza di Adesione.  Servizio Telematico Doganale 


Pubblicato il 23/12/2020 - Obblighi dichiarativi più stringenti per i distributori e/o venditori di Energia Elettrica.

I distributori e/o venditori di Energia Elettrica, in data non antecedente il 01 settembre 2021, dovranno comunicare all’ADM i dati delle vendite e/o dei quantitativi di materia distribuiti, con cadenza mensile. Il primo invio riguarderà i dati del periodo dal 01/01/2021 fino al mese di riferimento.