Colonnine di ricarica

Pubblicato il 03/05/2020

Alcune definizioni:

b) veicolo elettrico: un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore contenente almeno una macchina elettrica non periferica come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che puo' essere ricaricato esternamente;

c) punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta;

d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie:

1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;

2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata e' dettagliato nelle seguenti tipologie:

1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;

2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;


Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati consumatori finali dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o aziende per i propri dipendenti.

Il fatto generatore dell’obbligazione tributaria relativa all’accisa afferente l’energia elettrica destinata a tale impiego si concretizza al momento della fornitura presso il punto di prelievo (POD) relativo all’infrastruttura di ricarica e l’obbligo del pagamento viene a configurarsi in capo ai soggetti che effettuano la predetta fornitura.

Qualora il titolare dei punti di ricarica esercisca, invece, un’officina di produzione di energia elettrica connessa all’impiego in questione o sia un acquirente (di energia elettrica) per uso proprio, le colonnine di ricarica rientrano tra le utenze rifornite con l’energia elettrica prodotta (o acquistata) dall’officina.

In tali ultime ipotesi il gestore dell’impianto di ricarica, in quanto titolare dell’officina elettrica di produzione o di acquisto per uso proprio, è il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica assunta in carico, ferma restando l’eventuale applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 52, co. 3, lett. b), in caso di autoproduzione da fonte rinnovabile.

L’impiego dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso le infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o aziende per i propri dipendenti, rientra perciò tra gli usi dell’energia elettrica in locali e luoghi diversi dall’abitazione, trattandosi di utenze non domestiche.

Non essendo, parimenti, precluso il consumo dell’energia elettrica per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica in locali di pertinenza di abitazioni private, a cui corrisponde la fornitura di energia elettrica propria delle utenze domestiche, in tal caso il consumo seguirà la tassazione derivante dalla tipologia di fornitura individuata, ossia quella prevista “per qualsiasi applicazione nelle abitazioni”.