Oli Lubrificanti e Bitumi di Petrolio

Profilo Oli Lubrificanti e Bitumi di Petrolio

Art. 62 del TUA - Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti

Comma 1 .

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del TUA, sono sottoposti ad imposta di consumo:

a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;

b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00);

c) con la medesima aliquota prevista per i prodotti di cui alla lettera a), gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817

00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

Comma 2.

L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

Comma 3.

L'imposta di cui al comma 1 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.

Comma 4.

Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di

prima distillazione. Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla

combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.

Comma 5.

L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi

impiegati nella produzione o autoproduzione dì energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

Comma 7.

Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

I soggetti che intendono fabbricare oli lubrificanti o bitumi di petrolio presentano denuncia all'Ufficio delle Dogane, competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'attivita'.

La denuncia e' compilata in duplice esemplare e contiene la denominazione della ditta, la sede, il codice fiscale o la partita IVA, le generalita' di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si trova l'opificio, nonche' il relativo numero di telefono e di fax. La denuncia, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, contiene una dichiarazione in cui il suddetto rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', il possesso, da parte della ditta, di tutte le altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attivita'

L’Ufficio delle Dogane (UD per brevità), ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con la ditta, al controllo della taratura dei serbatoi destinati alla custodia delle materie prime e dei prodotti finiti, effettua, qualora lo ritenga opportuno, esperimenti di lavorazione per la determinazione delle rese, prescrive, nei casi previsti, le misure necessarie per l'esecuzione di controlli della produzione, comunica l'ammontare della cauzione, in misura pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente in un mese, con riferimento all'anno solare di attivita'

OPIFICI DI FABBRICAZIONE

Riferimenti:

(.1) oli lubrificanti e bitumi di petrolio

(.2) I soggetti che intendono fabbricare

(.3) a) le ditte che ottengono oli lubrificanti o le preparazioni lubrificanti della voce NC 3403 mediante miscelazione di basi lubrificanti, sostanze varie ed additivi;

b) le ditte fabbricanti additivi contenenti i prodotti di cui all'art. 1, anche con l'aggiunta dei prodotti di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del testo

unico, diversi dai lubrificanti, destinati alle ditte di cui alla lettera a) ed ai soggetti di cui al comma 1;

c) le ditte che procedono all'ossidazione od alla miscelazione di bitumi sui quali non e' stata corrisposta l'imposta;

d) le ditte che confezionano prodotti di cui all'art. 1 non sono assoggettati ad imposta.

La fabbricazione o manipolazione dei prodotti di cui al punto (.1), da parte dei soggetti di cui ai punti (.2) e (.3) , e' sottoposta a controllo fiscale da attuarsi mediante verifiche e riscontri, con le modalita’ da stabilire dall'amministrazione finanziaria. I soggetti di cui al punto (.2) , comunicano all'UD, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni, con nota in duplice esemplare riguardante un periodo non superiore ad un mese solare, gli orari di effettuazione delle lavorazioni, la quantita' prevista della materia prima da trattare e dei prodotti da ottenere. Un esemplare della comunicazione, vistato dall'UD, e' custodito presso la fabbrica, per essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo e, terminata la lavorazione, e' allegato al registro di carico/scarico. I soggetti di cui al punto (.3), presentano la predetta comunicazione, riguardante un periodo non superiore ad un trimestre, con indicazioni di massima sul piano di lavorazione, e ne allegano un esemplare al registro carico/scarico.

2. Ultimata la lavorazione, i prodotti di cui al punto(.1) sono presi in carico nei registri. Qualora, nel caso dei bitumi, risultasse tecnicamente difficoltosa la misurazione nei serbatoi di produzione,l'assunzione in carico puo' essere effettuata sulla base delle partite estratte. Se i suddetti prodotti sono ottenuti in una fabbrica di oli minerali soggetti ad accisa, l'estrazione delle singole partite deve essere comunicata all'UD con le stesse modalita' stabilite per i Prodotti Energetici (oli minerali) soggetti ad accisa armonizzata.

I soggetti di cui al punto(.2,) esercenti fabbriche di oli lubrificanti, tengono un registro di carico e scarico nel quale sono riportati giornalmente:

a) dalla parte del carico:

1) le basi lubrificanti e gli additivi prodotti nell'impianto;

2) le basi lubrificanti, gli additivi e le altre sostanze impiegate nella produzione, introdotti dall'esterno;

3) gli oli lubrificanti sfusi e quelli confezionati introdotti dall'esterno;

b) dalla parte dello scarico:

1) le basi lubrificanti, gli oli lubrificanti sfusi e quelli confezionati estratti, distinti a seconda che siano immessi in consumo con pagamento dell'imposta o per gli usi esenti di cui all'art. 62, comma 3, del testo

unico, trasferiti agli impianti o depositi di stoccaggio, trasferiti ad altri Paesi comunitari, o esportati; sono pure riportati eventuali cali, dispersioni o distruzioni.

Gli esercenti di opifici di rigenerazione di oli lubrificanti usati, oltre al registro di carico /scarico dei prodotti lavorati, tengono un registro di carico e scarico della materia prima, sul quale riportano giornalmente, dalla parte del carico, gli oli lubrificanti usati introdotti e dalla parte dello scarico quelli passati alla lavorazione; tale contabilizzazione puo' essere effettuata anche con cadenza decadale, considerando la terza decade conclusa con la fine del mese.

I soggetti di cui ai punt1(.2)e(.3), , trasmettono all'UD la dichiarazione mensile di cui all'art. 61, comma 1, lettera e), del testo unico, dalla quale risultano i quantitativi di prodotto finito immessi in consumo e l'ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione e' presentata entro il mese successivo a quello cui si riferisce; entro lo stesso termine e' effettuato il pagamento, i cui estremi devono essere comunicati al competente UD entro i cinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

La dichiarazione mensile e' presentata anche dai soggetti che acquistano prodotti di provenienza comunitaria. In tal caso il momento dell'immissione in consumo si verifica all'atto del ricevimento dei prodotti di provenienza comunitaria da parte del soggetto acquirente, ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione dei suddetti prodotti, da parte del venditore residente in altro Paese comunitario, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

Telematizzazione

Il tracciato record da utilizzare è quello identificato nel campo 1 di ciascun tipo record dal valore fisso “OLLUDA”.

Il sistema verifica la corrispondenza tra i parametri registrati dagli uffici territoriali e le seguenti informazioni:

_ il codice ditta deve esistere;

_ il codice ditta del soggetto obbligato, standardizzato a livello comunitario con lunghezza pari a 13 caratteri, deve avere il 7° carattere con valore “B”;

_ deve appartenere al Settore “BITUMI/OLI LUBRIFICANTI”.

Il controllo sull’eventuale cessazione o sospensione del codice accisa / ditta è eseguito sulla data di riferimento dei singoli record di dettaglio