Circolare 6/D Cali Tecnici

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la Circolare n° 6/D 2015 con la quale risponde ad una serie di quesiti posti dagli operatori economici, per il tramite delle associazioni di categoria, in relazione a situazioni di calo o eccedenza in conseguenza del trasporto dei Prodotti Energetici dal mittente al destinatario e di verifiche fiscali eseguite presso i Depositi Commerciali / Distributori.

Si riassume di seguito il contenuto della circolare:

Differenze attribuibili a variazioni termiche in caso di trasporto

Domanda

Relativamente ai trasferimenti di carburanti ad accisa assolta, viene chiesto di specificare se le rilevazioni delle quantità di prodotto effettuate a volume ambiente nelle fasi di commercializzazione comportino, in caso di mancata corrispondenza a quelle indicate nei relativi DAS emessi, una nuova liquidazione dell'imposta.

Risposta

Le variazioni di volume dei carburanti assoggettati ad accisa conseguenti al mutare della temperatura durante il trasporto non determinano l’insorgenza di un nuovo debito tributario e non mutano l’entità dell’accisa già liquidata.

Naturalmente, tali variazioni devono essere contenute entro le tolleranze consentite dai cali di trasporto.

Nel caso di cali/eccedenze oltre i limiti consentiti deve essere fatta immediata comunicazione all’Ufficio delle Dogane competente da entrambe i soggetti coinvolti, mittente e destinatario del prodotto.

Impianti di distribuzione stradale carburanti – deficienze - computo delle risultanze contabili

Domanda

Viene ripetutamente segnalato che in occasione di verifiche eseguite presso gli impianti stradali di carburanti non si terrebbe conto, al fine del riscontro della regolare tenuta del registro di carico e scarico, delle annotazioni delle deficienze rilevate dall’esercente se indicanti quantità di prodotto superiori alle misure entro cui sono riconosciuti i cali naturali.

Risposta

Al riguardo, appare utile rimarcare che l’obbligo soprarichiamato si esaurisce nel garantire, attraverso la completezza dei dati registrati e la regolarità delle rilevazioni di prodotto effettuate, l’attendibilità delle scritture contabili dell’esercente e la corrispondenza alla situazione reale delle giacenze dell’impianto.

Nella fattispecie in esame, infatti, la tenuta del registro di carico e scarico ha ad oggetto prodotti che hanno assolto interamente il debito d’imposta e, pertanto, essendosi estinta l’obbligazione tributaria, un’eventuale deficienza riscontrata dai verificatori non può valere a configurare ipotesi di recupero d’accisa.

Pertanto, in sede di verifica presso i menzionati impianti, la constatazione della regolare contabilizzazione dei prodotti deve necessariamente tener conto, quanto al computo delle risultanze contabili, della totalità degli scarichi riportati dall’esercente nel prescritto registro, incluse tutte le deficienze registrate, anche se di misura superiore alle tolleranze ammesse

Depositi commerciali di gasolio – tenuta della contabilità – misura della differenza tra giacenze reali e risultanze contabili

Domanda

Altra problematica posta all’attenzione attiene ad un asserito diverso comportamento assunto durante le verifiche ai depositi commerciali di gasolio.

Con particolare riferimento al gasolio usato come carburante, viene lamentata l’adozione di due differenti metodi di calcolo per il riscontro della regolare tenuta della contabilità: la modalità definita dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 (per cui il registro di carico/scarico si considera tenuto irregolarmente quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità assunte in carico) e quella che rimanda integralmente alle previsioni di cui al D.M. n. 55/2000 (secondo cui la misura del calo ammissibile è pari all’1 per cento in volume a 15°C commisurato all’effettivo periodo di giacenza, in ragione di giorno in giorno).

Risposta

Nel caso di specie, viene chiarito che il parametro da utilizzare è quello dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 che stabilisce nella misura del 3 per mille delle quantità assunte in carico lo scostamento massimo tra giacenze reali e giacenze contabili .

Stante la tenuta della contabilità dei predetti depositi a peso, uniforma anche la rilevazione del calo al medesimo parametro.

Con l’occasione, si reputa opportuno precisare che la locuzione “depositi commerciali di gasolio” utilizzata dall’art.50, comma 2, del D.Lgs. n.504/95 deve intendersi riferita ai soli depositi commerciali di gasolio non denaturato atteso che l’art.25, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n.504/95 stabilisce, relativamente ai depositi commerciali di prodotti energetici denaturati, che per tali ultimi prodotti si applica il regime dei cali previsto dall’art.4 e, dunque, dal D.M. n.55/2000