Settore Prodotti Alcolici

Art. 41 del Testo Unico Accise (D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 e successive modifiche): Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche.

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 7.746. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all’accertamento. Le parti dell’apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti, per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all’Ufficio Tecnico di Finanza (oggi Ufficio delle Dogane) e da esso verificati.

4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 258 a euro 1.549.

5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Art. 43: Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche

1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 7.746, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all’accertamento o al pagamento dell’accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l’esenzione.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

3. L’esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell’esenzione concessa.

4. L’alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.

Altri reati e circostanze aggravanti

Art. 42 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto della associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Tale norma configura un reato associativo e rappresenta un’eccezione al principio di cui all’art. 115 c.p. in cui si dispone che, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo. Siamo innanzi ad un reato di pericolo presunto.

Art. 45 - Circostanze aggravanti

  1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell’amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

  2. Il personale dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L’applicazione della presente disposizione esclude quella dell’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 40, comma 5, e 43, comma 4 (rispettivamente: sottrazione all’accertamento di gas naturale inferiore a 5.000 mc e detenzione di prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte).

Art. 46 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

1. E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all’accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall’amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall’amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall’amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 258 a euro 1.549. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto si conseguita un’evasione di imposta, resta salva l’applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

LA CONFISCA

Art. 44 - I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.