Deposito Fiscale Alcoli

IL DEPOSITO FISCALE (art. 5 D.lgs. 504/95)

La fabbricazione, la lavorazione, il ricevimento e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale.

Il soggetto titolare e responsabile della gestione è il depositario autorizzato

Il deposito fiscale è identificato da un CODICE D’ACCISA

Prodotti sottoposti

Per “alcole” e “bevande alcoliche” si intendono quei prodotti definiti dalla direttiva 92/83/CEE del 19.10.1992 “relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

 Sono  sottoposti ad  accisa la  birra,  il vino, le  bevande  fermentate diverse  dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l’alcool etilico (art. 27 TUA)

Tipologia d’impianto (art. 28  comma 1- TUA.)

Il regime di deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti:

a) nel settore dell’alcool etilico:

    1) stabilimenti di produzione

    2) opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa

    3) opifici di condizionamento di prodotti soggetti ad accisa

    4) depositi doganali di  proprietà privata  autorizzati a custodire  prodotti soggetti ad accisa

    5) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai n. 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti

    6) magazzini dei commercianti all’ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa

    7) magazzini d’invecchiamento

b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi:

    1) stabilimenti di produzione

    2) opifici di condizionamento di prodotti soggetti ad accisa

    3) magazzini dei commercianti all’ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa

c) nel settore della birra:

    1) fabbriche e opifici di condizionamento

    2) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti

    3) magazzini commercianti  all’ingrosso di  birra condizionata, soggetta  ad accisa

d) nel settore vino (>1000 hl) e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla

    birra:

    1) cantine e stabilimenti di produzione

    2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano transito intracomunitario

Obblighi del depositano autorizzato (art. 5, D.lgs 504/95)

 Il depositano autorizzato è tenuto:

a)   fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10% dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l’importo della cauzione non può essere inferiore all’ammontare dell’ imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. L’amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. L’esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca;

b)   a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l’esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c)   a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d)   a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

La cauzione prevista dall’ art. 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure riferite all’ammontare dell’accisa gravante sui prodotti custoditi:

a)   2 per cento per gli stabilimenti di produzione ed opifici di rettificazione e trasformazione;

b)   il 5% per cento per i magazzini di invecchiamento;

c)   10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini.

La cauzione è dovuta in misura pari all’ammontare dell’accisa gravante, se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

La cauzione è inoltre dovuta per l’imposta gravante sul prodotto corrispondente al volume dei contrassegni da applicare.

Quest’ultima non può essere oggetto di esonero (circolare 19/03/1997 n.85)

·    I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell’operatività dell’impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi (art. 5, comma 4 TUA);

·    fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l’inosservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo in parola, nonché del divieto di estrazione di cui all’art.3 comma 4 del T.U., indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio (art.5, comma 5 TUA).

·    Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente Ufficio delle Dogane. (art.28, comma 4)

Procedura autorizzativa

·    Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall’Amministrazione finanziaria e il relativo esercizio è subordinato al rilascio di una licenza; a ciascun deposito è inoltre attribuito un codice di accisa (art. 5 comma 2 TUA).

·    La licenza di cui all’art.5 del TUA, per la gestione in regime di deposito fiscale viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (art 28 comma 5 TUA).

·    Il regime del deposito fiscale nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche è disciplinato dall’art.28 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 26.10.1995 n.504, che individua gli impianti per i quali è consentito il regime sospensivo.

·    Il rilascio dell’autorizzazione alla gestione in regime fiscale di un impianto di alcole etilico o di bevande alcoliche si instaura e si conclude presso gli uffici doganali competenti sul territorio dove è ubicato l’impianto.

Autorizzazione all’esercizio di un deposito fiscale  (art.1 — DM 153/2001)

Il Comma 1 stabilisce che l’ Istanza deve essere presentata all’Ufficio delle Dogane competente per territorio e deve contenere le seguenti informazioni:

d ) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per  la produzione e l’acquisizione dell’energia;

f ) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;

g ) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono   attivare per la gestione del deposito fiscale.

Comma 2 - documentazione tecnica allegata all’istanza

·    planimetria (con recinzione)

·    schema degli impianti

·    tabelle di taratura dei serbatoi

·    documentazione sugli strumenti di misura

·    diagramma quantificato del flusso di materia

·    relazione descrittiva dei processi di generazione, trasformazione e utilizzazione dell’energia con l’indicazione dei parametri di consumo relativi alle attività fiscalmente rilevanti

·    per il vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prevede le tabelle di taratura solo per i serbatoi di capacità superiore a 10 Hl

Rilascio della licenza fiscale — art. 4 DM 153/2001

Comma I

·    visto l’esito della verifica

·    presentata la cauzione

·    visto il pagamento del diritto di licenza

L’UdD autorizza l’istituzione del deposito fiscale

Comma 2

La licenza abilita all’esercizio per il solo aspetto fiscale, resta ferma l’esclusiva responsabilità dell’operatore qualora svolga l’attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie

IL PICCOLO PRODUTTORE  (art 37, comma 1- D.Igs 504/95)

Si definisce piccolo produttore colui che produce in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, con riferimento all’ultimo quinquennio.

Per i nuovi produttori si fa riferimento alla potenzialità dichiarata (telex Dipartimento Dogane e I.I. n. 264/I P.C. del 15.2.1993, punto 1/A).

Permanendo l’aliquota zero il piccolo produttore è dispensato dagli obblighi previsti per deposito e circolazione.

Nelle spedizioni intracomunitarie, comunque, il destinatario deve essere un soggetto autorizzato (deposito fiscale o destinatario registrato) e il pagamento dell’accisa deve essere effettuato a destino, anche se il mittente è esonerato dalla prestazione della garanzia per il trasporto (direttiva CEE 92/12 art. 29).

D.M. 27.3.2001, n. 153  integrato dal  D.M. 10.10.2003, n.322

Capo Il  -  APPLICAZIONE DEI CONTRASSEGNI DI STATO

Art. 19

Consegna previo versamento del prezzo sul capo I capitolo 1416 e prestazione della garanzia pari al 100% dell’accisa gravante sul prodotto da contrassegnare (solo per prodotto in sospensione).

Applicazione con modalità stabilite dall’Agenzia effettuata presso:

a) Depositi fiscali nazionali o comunitari che agiscono per conto di op.naz.

b) Impianti di Paesi terzi che agiscono per conto di importatori

c) Impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa

d) Dogane attraverso le quali avviene l’importazione e depositi doganali

L’abbuono o la restituzione dell’accisa sui prodotti contrassegnati trasferiti fuori dal territorio nazionale, sono subordinati alla distruzione alla presenza di funzionario dell’UdD, dei contrassegni.

In alternativa alla distruzione, l’Agenzia può consentire che i contrassegni siano annullati, secondo sistemi ritenuti idonei.

Il carico e lo scarico dei contrassegni deve essere contabilizzato su apposito registro preventivamente vidimato dall’Ufficio competente, tenendo conto anche della garanzia impegnata.

ESENZIONI DAL CONTRASSEGNO

Sono escluse dall’obbligo di applicazione del contrassegno di Stato e da vincoli di circolazione e deposito, le bevande alcoliche costituite da vini aromatizzati, liquori, acquaviti e alcole etilico, addizionati con acqua gassata semplice o di soda oppure con succhi di frutta, sciroppi, bevande analcoliche o altri prodotti alimentari, condizionate in recipienti contenenti quantità non superiori a 35 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all’11% in volume (DM 26.6.97, n.219).

AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI OPERAZIONI  (circ .561D del 21.8.02)

Per le bottigliette cosiddette mignon (fino a cl.5), i contrassegni possono essere applicati sulla scatola che le contiene.

Il contrassegno sarà della capacità pari al quantitativo idrato totale delle bottigliette, e applicato “a cavaliere” sull’apertura della confezione, che potrà avvenire da un solo lato.

ESERCIZIO DEL DEPOSITO FISCALE

Obblighi del depositano autorizzato: T.U.A. e D.M. 153/2001

·    Registro cls delle materie prime e semilavorati

·    Registro cls prodotti finiti

·    Registro partite ricevute e spedite in sospensione d’accisa e ammontare della cauzione impegnata

·    I registri devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell’UD. Alla fine dell’esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e le giacenze finali devono essere riportate sui registri dell’anno successivo. L’esercente deve custodire i registri per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.

·    I registri possono essere costituiti anche da schede o fogli mobili numerati progressivamente oppure predisposti in modelli idonei alla scritturazione meccanografica, preventivamente approvati dall’UD.

·    Effettuato il versamento d’imposta entro il termine previsto, registrare gli estremi sul reg. cls prodotti finiti, entro il primo giorno feriale succ. al termine di pagamento

(art 7 comma 4 DM 153/2001)  Almeno una volta l’anno:

·    Inventano fisico delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti

·    Bilancio di materia

·    Bilancio energetico.

Molti degli obblighi relativi alle comunicazioni cartacee, previsti dal DM 153/2001, sono stati aboliti a seguito della telematizzazione dei dati contabili, con la circolare n. 8/D del 13.3.2009 (prodotti alcolici)

Obblighi del depositano autorizzato    (art 8 comma 1, DM 153/200 1)

Per i soli depositi fiscali di vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:

·    Presentazione annuale (entro 15 giorni dalla scadenza), del riepilogo di cui all’art.7 comma 2 lettera a) - può assumersi che il periodo annuale di riferimento abbia termine il 31luglio (nota Ag.Dog. prot. 4769 del 21.12.01)

·    Il termine per il pagamento dell’accisa è attualmente fissato al giorno 16 di ogni mese per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente (art.8-bis DL 1.10.2001 convertito con modificazioni nella legge 30.11.2001, n.418).

·    Il versamento dell’accisa può essere effettuato con quietanza, ccp (DM 4.4.95, n.334) o con il versamento unitario di cui al DLgs 9.7.97 n. 241 (F24).

·    Per il mese di dicembre i prodotti immessi in consumo nella I^ quindicina, sono pagati entro il 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’art.17 DLgs 24 1/97.

CAUZIONE DI TRASPORTO (art.6 del TUA)

·   Per la circolazione in regime sospensivo, il depositano autorizzato

mittente è tenuto a prestare cauzione, anche in solido con il

trasportatore o con il destinatario, a garanzia del pagamento dell’accisa

sui prodotti trasportati, nella misura del 10% dell’imposta gravante (Art.

6, c. 2, TUA)

·    Per la circolazione dei prodotti nell’ambito comunitario si è stabilito, con DL del 13.1.1994, che nel caso in cui l’aliquota nazionale sia zero, la cauzione sarà rapportata al 10% dell’accisa gravante nel paese destinatario.

·    Per i trasferimenti nazionali di prodotti alcolici contrassegnati in

sospensione d’imposta e per i prodotti ricevuti da operatori professionali

e rappresentanti fiscali, la misura è del 100%.

·    Il depositarioo autorizzato è tenuto a contabilizzare un conto a scalare della garanzia, impegnando quest’ultima al momento dell’emissione del l’e-AD e reintegrandola al rientro della “Nota di Ricevimento” che certifica la ricezione della merce da parte del destinatario.

·    Il depositario autorizzato mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell’accisa gravante sui prodotti spediti.

·    Può essere prestata in numerario (moneta), titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

·    Qualora venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere depositata presso l’Ufficio delle Dogane territorialmente, competente anche per il successivo svincolo.

·    Nel caso in cui la cauzione sia prestata in numerario o in titoli di Stato, lo svincolo è disposto dal direttore dell’UD competente.

TELEMATIZZAZIONE

la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati delle movimentazioni è stabilita a partire dal 1° maggio 2009.

I depositari autorizzati, che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche , con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, che nell’anno precedente hanno assolto l’accisa per un importo superiore o uguale a €. 500.000, o che hanno impegnato un ammontare superiore o uguale a €. 300.000 come garanzia di deposito, o un ammontare superiore o uguale a €. 100.000 come garanzia di circolazione, o, in caso d’inizio dell’attività, presumono di rientrare in uno dei suddetti parametri, trasmettono giornalmente , entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, oltre all’ identificativo del soggetto, trasmette i dati relativi a:

a) estremi del registro di carico e scarico

b) qualità e quantità del prodotto movimentato

c) documento che giustifica o accompagna la movimentazione

d) mittente o destinatario del prodotto movimentato

e) tipologia e causale della movimentazione

f) posizione fiscale del prodotto

g) imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie

h) causale, tipologia e quantità dei contrassegni movimentati

 

trasmettono mensilmente entro il 5° giorno lavorativo del mese  successivo:

a)  riepilogo periodo di imposta

b) eventuale accredito di imposta utilizzato nel periodo

 

I restanti depositari trasmettono mensilmente entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo:

1)    Movimentazioni giornaliere dei prodotti

2)    Movimentazioni giornaliere dei contrassegni di stato

3)    Movimentazioni giornaliere delle garanzie per la circolazione

4)    Riepilogo periodo d’imposta

5)    Eventuale accredito di imposta utilizzati nel periodo

Profilo Alcoli - Depositari autorizzati

Il tracciato record da utilizzare è quello identificato nel campo 1 di ciascun tipo record dal valore fisso “ALCODA”.

Il sistema verifica la corrispondenza tra i parametri registrati dagli uffici territoriali e le seguenti informazioni:

Ø il codice accisa deve esistere;

Ø il codice accisa del soggetto obbligato, standardizzato a livello comunitario con lunghezza pari a 13 caratteri, deve avere il 7° carattere con valore “A”;

Ø deve appartenere al settore “ALCOLE”;

Ø la figura professionale deve essere “DEPOSITARIO AUTORIZZATO”;

Ø il tipo impianto principale deve essere diverso da “AROMIFICIO”;

Ø il tipo impianto principale deve essere diverso da “MICROBIRRIFICIO” o l’attività principale deve essere diversa da “PRODUZIONE” o il campo “TIPO MISURATORE MICROBIRRIFICI” non deve essere presente nei dati di impianto.

Il controllo sull’eventuale cessazione o sospensione del codice accisa / ditta è eseguito sulla data di riferimento dei singoli record di dettaglio.

Profilo Alcoli - Depositari autorizzati e Destinatari Registrati

Vino

Trasmettono i dati mensilmente entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo.

Il tracciato record da utilizzare è quello identificato nel campo 1 di ciascun tipo record dal valore fisso “ALCOAV”.

Il sistema verifica la corrispondenza tra i parametri registrati dagli uffici territoriali e le seguenti informazioni:

Ø il codice accisa deve esistere;

Ø il codice accisa del soggetto obbligato, standardizzato a livello comunitario con lunghezza

Ø pari a 13 caratteri, deve avere il 7° carattere con valore “V”;

Ø deve appartenere al settore “VINO”;

Ø la figura professionale può essere DEPOSITARIO AUTORIZZATO o   DESTINATARIO REGISTRATO;

Il controllo sull’eventuale cessazione o sospensione del codice accisa / ditta è eseguito sulla data di riferimento dei singoli record di dettaglio.

I tracciati record sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane, nella pagina di accesso al Servizio Telematico Doganale, menu Ti aiuto?, Manuel utente.

https://telematico.agenziadogane.it/TelematicoServiziDiUtilitaWeb/ServiziDiUtilitaServlet?UC=3&SC=1&ST=1

Notizie utili:

Il numero Identificativo registro è il numero protocollo associato alla vidimazione del registro da parte del competente Ufficio delle Dogane.

il Numero “progressivo record” deve avere un valore univoco all'interno del registro, quindi assumerà il valore 1 all’apertura del registro e sarà incrementato di una unità ad ogni registrazione fino alla chiusura del registro stesso.

I dati inseriti dovranno essere sempre privi di segno. Il valore in positivo o negativo sarà determinato dal tipo di movimentazione (carico/scarico) indicato nel campo 28.

Campo 27 – Mittente/Destinatario. In questo campo deve essere inserito:

·    Per i depositi fiscali indicare il Codice accisa;

·    Per depositi liberi, operatori registrati e rappresentanti fiscali si deve inserire il Codice ditta;

·    Il Codice Ufficio(della Dogana) viene indicato come mittente/destinatario delle movimentazioni che riguardano partite di Import/Export da/verso paesi extra-UE.

·    Per destinatari di tipo privato indicare la Partita IVA o il Codice Fiscale: ove non sia reperibile tale informazione, andrà indicata la Partita IVA (o il Codice Fiscale) del proprietario della merce stessa. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtb25kb2FjY2lzZXxneDpmMmQ2ZjhhNTc3MzBjNzU

·    La giacenza di fine giornata viene inviata solo nel caso ci sia stata movimentazione di prodotto

·    Il record E va sempre inviato anche se non sono state effettuate movimentazioni nel mese/quindicina di riferimento: in tal caso andranno inseriti tutti zero nei campi da 8 a 11.

·    I file che non presentano errori formali sono accettati dal sistema ed è loro assegnato un numero di registrazione. Occorre comunque verificare il dettaglio degli esiti per accertarsi che nessun record contenga errori. Nel caso in cui alcuni record presentino un errore, è necessario correggerli ed inviare un nuovo file contenente solo tali record.

I record con problemi sono elencati nel dettaglio dell’esito con indicazione “E” (errore) ed “S” (segnalazione)

   E = il record presenta almeno un errore ed è stato scartato dal sistema. S = il record è stato accettato dal    sistema ma presenta delle imprecisioni (l’operatore valuterà l’opportunità di rettificarle o meno)

La rettifica/cancellazioni ai dati inviati ( Tipo richiesta "C") avviene inviando contestualmente due record, uno in cancellazione ed uno in inserimento.

Il record in cancellazione riporterà nel campo 5 la lettera C, tutti gli altri dati saranno uguali a quelli del record già trasmesso e per il quale si chiede la cancellazione. Dovrà inoltre essere obbligatoriamente valorizzato il campo note.

Il secondo record conterrà i dati corretti che andranno a sostituire quelli cancellati.

Trasmissione dati di codici ditta cessati: è possibile inviare i dati delle contabilità di un codice cessato inserendo nel campo 3 “Data della movimentazione” del record “C” una data precedente alla data di cessazione; saranno pertanto scartati, con messaggio di errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, i record “C” con data di movimentazione successiva o uguale alla data di cessazione. Il controllo sull’eventuale cessazione o sospensione del codice ditta non è più eseguito a livello dell’intero file in base alla data/periodo di riferimento indicati, ma sui singoli record di dettaglio (vedi tracciato).

Intervallo di validità del Codice prodotto: viene verificata, in fase di acquisizione, la data di inizio e fine validità di ciascun codice prodotto, ove indicata. Pertanto, in caso di movimentazione di carico/scarico relativa ad una data non compresa nell’intervallo di validità del codice prodotto indicato, il record verrà scartato con codice errore: "80: Codice prodotto non valido alla data di riferimento della movimentazione".

( AD 98887 del 10/08/2010)

Richiesta di cancellazione totale: E’ possibile inviare una richiesta per cancellare tutti i dati trasmessi in ambiente di Addestramento / Prova. La richiesta deve avvenire inviando un file contenente, oltre il record di Testa, il solo record “A” con il Campo 3 (data di riferimento) impostato con tutti caratteri “9”.

Es: OLIMDCIT00CBY00222B99999999A01234567890 0 0 0 0 0 1

Nel caso non risultino presenti sul Sistema dati riferiti alla Ditta, il sistema scarterà il file con il codice di errore “96: Non sono presenti dati riferiti al Codice accisa/ditta indicato”.

In ambiente Reale tale richiesta non è consentita.