Settore Energia Elettrica

Art. 59 - Sanzioni

[Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 2 Legge 28 dicembre 1993, n. 562]

Comma 1

Indipendentemente dall' applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta e­vasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a euro 258, i soggetti obbligati di cui all' articolo 53 che:

a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di eser­cizio;

b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita;

c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4;

d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all’ articolo 53, comma 4;

e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell' amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l' esercizio delle attribuzioni previste dall'art.58.

Comma 2

È punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell' amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all' esenzione ad usi soggetti ad accisa.

Comma 3

La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell' accisa.

Comma 4

Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio del!' imposta indebitamente riscossa, con un minimo di euro 12 per ogni bolletta infedele.

Comma 5

Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si appli­ca la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3000 euro.