PROFILO DEPOSITO COMMERCIALE
(Comma 1 art. 25 del TUA)
1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito.
Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca.
I titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi commerciali, devono essere dotati di un registro di carico e scarico avente fogli in numero ritenuto sufficiente a garantire la continuità delle scritturazioni per l'intero esercizio finanziario. Al termine di ciascun esercizio finanziario la ditta dovrà, per tutti i prodotti, detenuti, procedere alla chiusura dei rispettivi registri e custodire i medesimi per i successivi 5 anni dal termine della loro chiusura. Entro 30 gg. Dalla chiusura dei registri dovrà inviare all’Ufficio delle Dogane un prospetto in triplice esemplare riepilogativo dei dati di chiusura dei registri, annotando carico e scarico complessivo per ciascun prodotto movimentato, corrispondenti giacenze contabili ed effettive e loro differenze.
È dovuto un Diritto di licenza da versare nel periodo dall’1 al 16 dicembre di ogni anno per l’anno successivo, dell’importo di 51,65 euro.
I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento semplificato DAS. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.
Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dal mittente e confermato all’arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.
Telematizzazione
(Prot. 52047/UD 21/11/2008)
la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati delle movimentazioni è differita al 1° maggio 2009.
(Circolare 10/D 42030 del 25/03/2009)
Gli Esercenti i depositi commerciali devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a:
Ø movimentazione giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito.
(Determinazione 1494 /UD del 26/09/2007)
oltre all’ identificativo del soggetto, trasmette i dati relativi a:
a) periodo di riferimento
b) estremi del registro di carico e scarico
c) qualità e quantità del prodotto movimentato
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato
f) tipologia e causale della movimentazione
g) posizione fiscale del prodotto
h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie
i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo.
Il tracciato record da utilizzare è quello identificato nel campo 1 di ciascun tipo record dal valore fisso “OLIMDC”.
Il sistema verifica la corrispondenza tra i parametri registrati dagli uffici territorialmente competenti e le seguenti informazioni:
_ il codice ditta deve esistere ed essere attivo (non cessato o sospeso);
_ il codice ditta del soggetto obbligato, standardizzato a livello comunitario con lunghezza pari a 13 caratteri, abbia il 7° carattere con valore “Y”;
_ appartenga al Settore “PRODOTTI ENERGETICI”;
_ il tipo impianto, principale e non, deve essere uguale a “DEPOSITO COMMERCIALE”.
Sostituzione degli adempimenti cartacei
A decorrere dalla data del primo invio telematico in ambiente di esercizio, non è più richiesta la consegna dei corrispondenti documenti cartacei agli Uffici territoriali dell’Agenzia.
Giacenze contabili
Gli operatori comunicano i valori delle giacenze contabili relative a ciascun prodotto trattato:
Ø all’atto della prima trasmissione: i valori di tali giacenze devono riferirsi all’ultimo giorno del mese precedente;
Ø all’atto dell’apertura di un nuovo registro: si sottolinea che tale trasmissione deve essere effettuata all’inizio di ciascun anno finanziario, ovvero, qualora sia necessario intestare un nuovo registro in corso d’anno. Il sistema, nel file di esito, evidenzia il saldo contabile progressivo desunto dalle movimentazioni trasmesse per ciascun prodotto trattato.
Infine si sottolinea che:
Ø i trasferimenti di prodotti verso i depositi contabili devono essere effettuati utilizzando il DAS, precisando nel campo “Note” la dicitura “Trasferimento verso deposito contabile – Non scorta merce”;
Ø in assenza di movimentazione di prodotti non si trasmettono informazioni;
Ø la giornata di sabato non viene considerata lavorativa;
Ø se il giorno 10 del mese coincide con le giornate di sabato o domenica, il termine
di trasmissione dei dati delle contabilità è differito al primo giorno lavorativo successivo.
(nota 52460 del 10/04/2008)
E’ stata modificata la condizione CN15 prevedendo la sola esclusione della posizione fiscale “002” (accisa sospesa).
Per tutti gli operatori ad esclusione dei depositari autorizzati del settore VINO si è provveduto a consentire l’uso del tipo documento X-E (documento cumulativo) e X-F (documento non scorta merce) per gestire il processo di “tentata vendita”
(nota 84571 del 13/07/2009)
> Il tipo documento SCF (scontrino fiscale da utilizzare per la vendita”al minuto”) è utilizzabile per le operazioni di scarico;
> è possibile utilizzare il tipo documento DAN (DAA non scorta merce) ad un DAA e il tipo documento DSN (DAS non scorta merce) al DAS al fine di consentire la gestione dei processi di “splitting” (frazionamento della partita)
> E’ stato eliminato l’obbligo di indicare i litri a 15° C per tutti i prodotti;la trasmissione delle movimentazioni e delle giacenze potrà essere effettuata indicando la quantità in chili e/o in litri a 15° C ( almeno una delle due unità di misura deve essere obbligatoriamente presente); si precisa che il sistema controlla la coerenza delle unità di misura trasmesse nei record relativi alle giacenze contabili e le unità di misura trasmesse nelle corrispondenti movimentazioni successive.
( AD 98887 del 10/08/2010)
Richiesta di cancellazione totale: E’ possibile inviare una richiesta per cancellare tutti i dati trasmessi in ambiente di Addestramento / Prova. La richiesta deve avvenire inviando un file contenente, oltre il record di Testa, il solo record “A” con il Campo 3 (data di riferimento) impostato con tutti caratteri “9”.
Es: OLIMDCIT00CBY00222B99999999A01234567890 0 0 0 0 0 1
Nel caso non risultino presenti sul Sistema dati riferiti alla Ditta, il sistema scarterà il file con il codice di errore “96: Non sono presenti dati riferiti al Codice accisa/ditta indicato”.
In ambiente Reale tale richiesta non è consentita.
Intervallo di validità del Codice prodotto: viene verificata, in fase di acquisizione, la data di inizio e fine validità di ciascun codice prodotto, ove indicata. Pertanto, in caso di movimentazione di carico/scarico relativa ad una data non compresa nell’intervallo di validità del codice prodotto indicato, il record verrà scatrato con codice errore: "80: Codice prodotto non valido alla data di riferimento della movimentazione".
OLIMDC
Invio annuale: come previsto dalla Determinazione Direttoriale 86767/RU del 20 luglio 2009 art. 1, comma 2, i soggetti degli impianti con capacità di stoccaggio inferiore a 100 metri cubi potranno trasmettere i dati delle contabilità annualmente.
Trasmissione dati di codici ditta cessati: è possibile inviare i dati delle contabilità di un codice cessato inserendo nel campo 3 “Data della movimentazione” del record “B” una data precedente alla data di cessazione; saranno pertanto scartati, con messaggio di errore “85: Codice accisa/ditta cessato alla data/periodo di riferimento indicato”, i record “B” con data di movimentazione successiva o uguale alla data di cessazione. Il controllo sull’eventuale cessazione o sospensione del codice ditta non è più eseguito a livello dell’intero file in base alla data/periodo di riferimento indicati, ma sui singoli record di dettaglio (vedi tracciato).