In questa pagina raccogliamo le domande più frequenti che ci vengono rivolte dai nostri visitatori su argomenti di interesse generale, su questioni di carattere legale, sulle tariffe per i servizi legali offerti e così via.
Per ogni domanda che ci viene rivolta viene formulata la relativa risposta in forma sintetica, ma quanto più chiara possibile, non potendosi sostituire tale spazio ad una richiesta di consulenza legale vera e propria.
Per ogni chiarimento sui nostri servizi o per porre qualsiasi tipo di domanda e per leggere la risposta in questa pagina è, dunque, possibile inviare una mail all'indirizzo: studio@emiliocurci.net.
Sia la domanda che la relativa risposta, in forma anonima, saranno pubblicate nello spazio che segue.
Per condanna alle spese legali si intende, in gergo legale la c.d. "soccombenza" e cioè il principio generale stabilito dal codice di procedura civile (art. 91) secondo il quale chi perde la causa viene condannato a pagare le spese legali della controparte nella misura che viene stabilita dal giudice tenendo conto dei c.d. "parametri forensi".
Vi sono casi in cui il giudice può procedere però alla compensazione delle spese, o totale (cioè quando ognuno sopporta le proprie spese legali e paga il proprio avvocato) o parziale quando sono liquidate in misura percentuale (es: al 50%) per esempio nelle ipotesi in cui chi vince la causa non vede riconosciute tutte le proprie richieste ma solo alcune ovvero in misura inferiore a quanto aveva richiesto.
La compensazione può essere disposta dal giudice anche in tutti i casi in cui vi siano gravi o eccezionali ragioni che lo giusitifichino purchè ne dia opportuna motivazione.
Per rispondere correttamente a questa domanda va detto che fino a qualche anno fa la quasi totalità dei Tribunali italiani consentivano di trasferire in sede di separazione le proprietà immobiliari senza la necessità per i coniugi di recarsi dal notaio.
Succesivamente molti Tribunali si sono orientati per l'inammissibilità di tali trasferimenti, consentendo unicamente che i coniugi prendano un impegno al trasferimento.
Tale impegno, trasfuso nell'accordo di separazione (poi omologato) non determinava il materiale trasferimento dell'immobile (es: in favore dell'altro coniuge o dei figli), ma aveva soltanto un'efficacia obbligatoria nel senso che la parte inadempiente che non procedeva spontaneamente alla cessione del bene poteva essere convenuta in giudizio per ottenere il medesimo effetto.
Il problema è stato risolto dalla sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale ha previsto che, ai fini del trasferimento immobiliare da un coniuge all’altro o in favore di eventuali figli, è sufficiente un atto giudiziario che ratifica un accordo precedente tra i coniugi e non è più obbligatorio l’intervento del notaio. Quest’ultimo può comunque sempre intervenire a discrezione dei coniugi.
Come gli avvocati, anche i CTU (consulenti tecnici di ufficio) possono accedere al fascicolo telematico dei processi nei quali sono stati incaricati di effettuare delle perizie al fine di visionare tutti i documenti in esso contenuti.
Tale accesso deve avvenire attraverso il sito ministeriale pst.giustizia.it previa identificazione da effettuare a mezzo di apposito dispositivo di autenticazione.
Spesso però accade che il CTU nonostante riesca ad accdere al sistema PST (previo riconoscimento con dispositivo usb o smart card) non possa accedere al fascicolo per il quale è stato incaricato, in quanto non viene riconosciuto come parte del processo (non è, infatti, nè un avvocato nè la parte sessa) e neppure come consulente tecnico.
Ciò avviene in quanto evidentemente l'ordine di appartenenza del perito non ha trasmesso il suo nominativo incluso il suo indirizzo di posta elettronica certificata al Reginde (Registro nazionale degli indirizzi elettronici) che consente a tutti coloro che sono ad esso iscritti di operare sui fascicoli telematici ovvero perchè il perito ad esempio non appartenendo ad alcun ordine professionale specifico non ha potuto essere inserito in tale elenco.
Per ovviare al problema è sufficiente accedere al sito ministeriale PST attraverso l'utilizzo del proprio sistema di autenticazione , cliccare sul proprio codice fiscale che appare in alto alla pagina e completare l'apposita registrazione seguendo la procedura guidata. Per completare la procedura è però indispensabile avere a disposizione il provvedimento di nomina del Giudice che abilita il professionista ad avere accesso al sistema che andrà scansionato in formato PDF e allegato durante la procedura di registrazione.
All'esito della stessa procedura conclusa positivamente sarà possibile accedere al fascicolo telematico per il quale il consulente di ufficio risulta essere stato nominato e per tutti quelli nei quali riceverà successive nomine da parte degli organi giudiziari.
Nell'ordinamento italiano, per poter essere accertata la responsabilità per taluni reati è necessario che la persona offesa (cioè chi sia stato danneggiato dal reato stesso) proponga denuncia o querela nei confronti del presunto responsabile. In mancanza il reato non potrà essere perseguito e quindi non potrà essere irrogata alcuna sanzione al soggetto responsabile.
Il termine entro il quale proporre querela è generalmente di tre mesi, fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge.
Normalmente quando un reato è perseguibile a querela di parte è la legge stessa che lo indica. Ciò comporta inoltre che qualora la persona offesa intenda rimettere la querela il processo avviato a carico del responsabile non potrà proseguire e nei confronti di quest'ultimo dovrà essere, comunque, pronunciata sentenza di non luogo a procedere.
Per altri tipi di reato, invece, è prevista la procedibilità di ufficio, nel senso che questi potranno essere perseguiti anche in assenza di una denuncia/querela, ma semplicemente per il fatto che si siano verificati e le autorità ne abbiano ricevuto notizia in qualsiasi modo.
In queste ipotesi il processo dovrà comunque essere portato a termine indipendentemente dall'eventuale volontà della persona offesa di rimettere la querela.
L’assegno di famiglia viene normalmente erogato dall’Inps (tramite erogazioni effettuate dal datore di lavoro nelle buste paga) in favore delle famiglie italiane in presenza di figli ed è commisurato al reddito del nucleo stesso ed al numero dei suoi componenti.
Ovviamente in caso di separazione (o divorzio) si pone il problema di comprendere a quale dei due coniugi spetti percepire tale assegno, dovendosi però distinguere a seconda dei casi.
Normalmente gli assegni spettano al c.d. "genitore affidatario" (intorno al quale si ricompone appunto il nucleo familiare), ipotesi peraltro ormai divenuta rara, a seguito dell'introduzione del c.d. "affido condiviso".
Dunque, mentre nel caso di genitore unico affidatario questi è l'unico soggetto legittimato a chiedere l'erogazione dell'assegno, nell'ipotesi di affido condiviso, i coniugi dovrebbero stabilire di comune accordo chi sia il soggetto che deve formulare tale richiesta.
Ovvero, in caso di contrasto tra i coniugi su tale determinazione, non potrà che essere utilizzato il criterio della convivenza (anche ai sensi della circolare INPS n. 210 del 1999) per valutare intorno a quale dei due genitori si sia ricomposto il nucleo familiare e, dunque, consentire soltanto a quello con cui i figli convivono di ricevere la relativa prestazione economica.
Non ci sono problemi, se l'azienda ha attivato (come da obbligo previsto dalla legge) un proprio indirizzo di posta certificata, lo stesso è agevolmente reperibile.
Dopo la pubblicazione, in data 9 aprile 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.03.2013 è stata data attuazione al cosiddetto "Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica Certificata", raggiungibile all'indirizzo www.inipec.gov.it e liberamente consultabile da tutti i cittadini, pur nel rispetto delle regole di consultazione dettate dalla normativa citata.
Quanto alle aziende la consultazione può essere liberamente effettuata nel rispetto di determinati parametri ed ossia, partendo dal codice fiscale o, in alternativa, inserendo nell'apposita maschera di ricerca la provincia più ragione sociale o la denominazione.
Al fine di completare il processo di consultazione e ottenere quanto richiesto sarà necessario introdurre un c.d. "captcha" e, cioè, un codice visualizzato sullo schermo e formato da una sequenza di numeri che appare distorta o offuscata sullo schermo, ma comunque facilmente leggibile all'occhio umano.
Questa misura di sicurezza, ormai ampiamente diffusa in ambito informatico serve a confermare che il soggetto che sta inserendo i dati sia un essere umano (che appunto visualizza i codici sullo schermo) e non una macchina o un'altro computer.
Premesso che queste circostanze vanno approfondite per ogni singolo caso, in linea generale possiamo dire che esiste uno strumento messo a disposizione dalla legge e, per la precisione, l'art. 496 del Codice di Procedura Civile che consente al debitore "quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti" per cui si procede di richiedere al giudice di disporre la riduzione del pignoramento, ossia l'esclusione dall'insieme dei beni pignorati di alcuni immobili.
Perchè ciò avvenga è necessario, comunque, che il giudice ascolti il creditore procedente e gli altri creditori eventualmente intervenuti nella procedura esecutiva.
Per completezza aggiungiamo che la riduzione non può essere disposta prima dell'udienza in cui si richiede l'autorizzazione alla vendita, poiché, in tal caso, potrebbero essere pregiudicati i diritti di quei creditori che, fino a tale udienza potrebbero eventualmente intervenire.
Certamente il nostro studio da molti anni si occupa anche di opposizioni a sanzioni amministrative ed in particolare anche di quelle derivanti da eventuali infrazioni al Codice della Strada.
Per correttezza è importante che sappia che, a differenza di quanto avveniva fino al 31.12.2009, dal 1.01.2010 tutti i procedimenti di opposizione a verbali di infrazione di norma del codice della Strada, non sono più esenti, ma scontano il pagamento del contributo unificato per le spese di giustizia in base al valore della somma ingiunta.
Dunque dovrà considerare, oltre il pagamento dell'onorario anche i costi vivi per l'introduzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, competente per territorio e cioè in base al luogo in cui l'infrazione è stata commessa.
Alternativamente, senza costi vivi (tranne quelli di corrispondenza) potrà proporre ricorso al Prefetto, ma in caso di rigetto la sanzione irrogata sarà raddoppiata. In ogni caso avverso tale provvedimento è sempre possibile proporre un ulteriore ricorso al Giudice di Pace
Il Dlgs 28/2010 ha introdotto in Italia l'istituto della conciliazione civile e commerciale.
Tale provvedimento è stato recentemente dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà di effettuare un tentativo di conciliazione prima di introdurre un giudizio in determinate materie.
La procedura può, comunque ,essere ancora oggi utilizzata in via facoltativa e, dunque, è probabile che chi intende avanzare delle pretese nei suoi confronti, prima di citarla in giudizio, voglia provare a trovare una soluzione amichevole della controversia.
Pur non essendo obbligatoria per legge la presenza di un avvocato in sede di conciliazione noi riteniamo che un'assistenza legale sia consigliabile al fine di ottenere un idoneo supporto durante l'incontro con la controparte e, dunque, consigliamo sempre di comparire insieme ad un avvocato.
I nostri professionisti che hanno già partecipato ad altre sessioni di conciliazione, pertanto, possono tranquillamente assisterla per l'occasione.
Naturalmente oltre al costo vero e proprio determinato dall'importo di aggiudicazione l'acquirente di un immobile ad un asta giudiziaria deve sopportare anche delle spese vive di varia natura (imposta di registro, nonchè ipotecarie e catastali).
Le somme dovute a titolo di tassazione sono generalmente determinate in misura pari al 2 % del valore catastale automatico ovvero (a scelta dell'aggiudicatario) del prezzo di aggiudicazione, per l'imposta di registro, oltre a 100 euro per imposte ipotecarie e catastali. A queste vanno poi aggiunti i compensi al professionista delegato dal Tribunale che ha eseguito la vendita.
Tale compenso è determinato nella misura di 1.000 euro se il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è pari o inferiore a euro 100.000, di 1.500, quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 ed, infine, di 2.000 euro, quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000.
Va sempre poi aggiunto il 10 % a titolo di spese generali.
Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero della Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, a carico dell'aggiudicatario non sono più posti (come avveniva prima) i compensi del professionista delegato per l'intero, bensì nella misura del 50%, fatta comunque sempre salva la possibilità di diversa determinazione da parte del giudice.
No, non c'è alcun problema, lei ha diritto di entrare nel possesso dell'immobile che ha acquistato all'asta senza dover sopportare alcun onere o spesa e senza dover compiere alcuna attività.
L'immobile venduto all'asta deve essere infatti consegnato all'aggiudicatario libero da persone e cose e ogni spesa e attività in tal senso sono completamente a carico della procedura esecutiva.
E' infatti onere del professionista delegato dal Tribunale dell'esecuzione, in caso di occupazione da parte di un terzo seguire tutta la procedura per la liberazione dell'immobile.
Non c'è comunque bisogno di avviare un procedimento di "sfratto" in quanto il decreto del Giudice che trasferisce l'immobile a chi se lo è aggiudicato è già un titolo esecutivo e consente di liberare l'immobile anche con l'uso della forza pubblica senza bisogno di ottenere altri provvedimenti giudiziari.
Generalmente il Giudice dell'Esecuzione dispone che tali operazioni siano completate prima dell'aggiudicazione definitiva dell'immobile e, dunque, è plausibile che al momento del trasferimento l'immobile sia stato già liberato, ma in ogni caso, anche quando ciò non si sia ancora verificato, per i motivi sopra esposti i tempi per la liberazione sono abbastanza celeri.
L'esercizio della responsabilità genitoriale comporta a carico di entrambi sia diritti che doveri non sono di natura economica, ma anche di natura morale.
Quando uno dei genitori contravviene a tali obblighi l'altro oltre ad agire in giudizio onde ottenere un provvedimento che condanni quello inadempiente al pagamento di un contributo di natura economica, può rivolgersi al Tribunale per i minorenni al fine di far dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale (già genitoriale).
In tal caso il genitore inadempiente perde ogni diritto nei confronti del figlio, ma permane, comunque, a suo carico l'obbligo a contribuire dal punto di visto economico al suo sostentamento, obbligo la cui determinazione è invece rimessa al Tribunale ordinario.
Tale soluzione naturalmente si adotta soprattutto nei casi più gravi, tra cui certamente può rientrare quello segnalato
La Costituzione italiana garantisce ai non abbienti (italiani o stranieri che siano), comunque, il diritto ad un assistenza legale a carico dello Stato.
Pertanto chiunque si trovi in condizioni economiche disagiate ed abbia un reddito basso può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato (cosiddetto "gratuito patrocinio") che consente di avvalersi di un avvocato senza dover pagare alcuna spesa che sarà posta interamente a carico dello Stato.
I nostri avvocati sono abilitati a questa funzione e possono assistere i propri clienti nelle dette modalità in sede civile, penale e amministrativa.
Per conoscere quali sono i limiti di reddito e le modalità per accedere al gratuito patrocinio è possibile consultare la pagina del nostro sito dedicata all'argomento o utilizzare il servizio messo gratuitamente a disposizione dai nostri professionisti compilando l'apposito modello.
Ho perso una cambiale. Ora come faccio a recuperare le somme dal mio debitore ?
Un mio vicino di casa ha detto di avermi denunciato. Come posso sapere se è vero ?
Siamo più persone residenti all'estero e vorremmo esporvi una questione. Come possiamo fare ?
Non ho pagato una cambiale e ho subito un protesto. Cosa posso fare per riabilitarmi ?
Devo recuperare un credito, ma prima voglio verificare se il debitore è solvibile. Come posso fare ?
Devo inviarvi dei documenti, ma sono molto voluminosi. Come posso fare ?
Ho intenzione di acquistare un immobile all'asta. Posso essere seguito dal vostro studio ?
Quanto costa far seguire una separazione legale al vostro studio ?