Diritto penale minorile

Il diritto penale minorile in Italia è essenzialmente disciplinato (oltre che dalle norme di diritto penale generale in quanto applicabili) dal D.P.R. 488/88 che ha profondamente inciso sulla previgente disciplina creando un modello processuale finalizzato ad assicurare il ricorso a soluzioni adatte ad evitare, sospendere o definire anticipatamente il processo attivando ogni risorsa di sostegno o protezione del fanciullo.

Le norme sono tutte ispirate da una finalità rieducativa atta a favorire il reinserimento sociale dei minori, che considera essenziali i principi della residualità della pena detentiva, del potenziamento degli interventi alternativi alla detenzione, sul principio della minima offensività dell’azione penale (attraverso il ricorso ad istituti giuridici come le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità, la sospensione del processo e la messa alla prova).

Gli organi della giustizia minorile sono il Tribunale per i minorenni a sua volta composto dal Giudice per l'udienza preliminare, dal Giudice delle indagini preliminari, dal Tribunale di Sorveglianza, nonchè dal Tribunale dibattimentale.

I predetti organi sono tutti a composizione collegiale e ne fanno parte oltre che magistrati di ruolo anche di magistrati onorari, esperti in materia minorile.

A questi si aggiunge la Corte di Appello - Sezione Minorile e cioè di una specifica sezione composta da magistrati esperti in materia.

Per quanto riguarda la parte "requirente", invece, esiste una specifica procura presso il Tribunale per i minorenni, nonchè un ufficio di Polizia Giudiziaria sempre presso il detto Tribunale.

Nel processo minorile, indipendentemente dalla tipologia di reato commesso è sempre fissata l'udienza preliminare (a differenza del processo dei maggiorenni ove esiste la citazione diretta a giudizio) proprio al fine di favorire l'eventuale definizione anticipata dei procedimenti.

Non sono applicbili i riti alternativi dei maggiorenni, fatta eccezione per il giudizio abbreviato, ma, come detto, esistono numerose strade alternative finalizzate a consentire una chiusura dei processi (ove possibile) prima di giungere alla fase dibattimentale.

Tra questi vanno ricordati i seguenti istituti.

La messa alla prova che consente di sospendere il processo e fissare con la collaborazione di Tribunale e servizi locali sul territorio un progetto rieducativo del minore coinvolto nel procedimento penale che può consistere nello svolgimento tanto di attività riparatorie del reato, quanto di attività lavorative, di studio o di coinvolgimento nel tessuto sociale (es: volontariato) al termine del quale l'imputato se ha svolto tutte le indicazioni previste dal progetto viene assolto con formula piena. La durata viene naturalmente stabilita dal Tribunale in base alla gravità del reato e all'atteggiamento processuale del minore.

Tra le altre soluzioni alternative vi è anche il perdono giudiziale, concedibile soltanto una volta, e per reati che in caso di condanna prevederebbero l'applicazione di pene non superiori ai due anni e se vi è un giudizio prognostico favorevole sulle future azioni del minore.

In sede di udienza preliminare (ovvero anche all'esito del giudizio dibattimentale) il Tribunale può dichiarare anche l'irrilevanza del fatto se trattasi di reati di entità particolarmente lieve.

In sede di udienza preliminare, soltanto su richiesta del P.M. invece della pena detentiva può, inoltre, essere applicata una sanzione sostitutiva.

Infine il beneficio della sospensione condizionale della pena è concedibile ai minrenni per reati che prevedono una pena detentiva non superiore a tre anni a differenza del processo dei maggiorenni ove tale limite è invece ridotto a due anni.

Come detto la pena detentiva è da considerarsi assolutamente residuale ed applicabile in tutti i casi in cui siano concedibili differenti benefici.

In ogni caso, se applicata, la pena detentiva viene scontata in istituti di pena minorile, aventi caratteristiche diverse da quelli dei maggiorenni.

Gli avvocati del nostro studio legale, stante la particolare preparazione acquisita in materia, da oltre quindici anni seguono pratiche presso il Tribunale per i minorenni cercando di assistere i minori attraverso una attività finalizzata principalmente al loro recupero e ad una rapida uscita dal circuito della giustizia penale onde consentirgli di reinserirsi quanto prima nella normale vita sociale.