Assistenza alla mediazione civile e commerciale

Già introdotto dal decreto legislativo n. 28/2010, ("Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"), l'istituto della mediazione civile e commerciale è stato dapprima dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 24.10.2012  e poi reintrodotto con modifiche dalla legge n. 98/2013 che ha convertito in legge il DL 69/2013 (c.d. "decreto del fare") ed ha apportato alcune variazioni al Dlgs 28/2010.

A seguito della c.d. "Riforma Cartabia" l'intero procedimento di mediazione e, conseguentemente il Dlgs. 28/2010 è stato aggiornato. A far data dal 28 febbraio 2023 sono state introdotte numerose modifiche entrate progressivamente in vigore fino al 15 novembre 2023.

Per un quadro aggiornato sulle modalità di funzionamento dell'istituto e per conoscere tutti gli aggiornamenti in materiai si rinvia alla pagina dedicata alle modifiche normative introdotte dalla riforma che in parte integra e, in parte sostituisce la presente pagina.

COSA E' 

Si tratta di un'attività professionale svolta da un soggetto terzo e imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore è la persona o l'insieme delle persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono il loro ufficio rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. 

Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. 

Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. 

COME SI SVOLGE

La mediazione può svolgersi sia presso enti pubblici che privati, purchè iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che svolgono tale servizio  nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono devono dotarsi, previa approvazione da parte del Ministero della Giustizia. L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della Giustizia. 

La mediazione si introduce con una semplice domanda da parte di un cittadino o di un'impresa all'organismo prescelto tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

La domanda predisposta su apposito modello (disponibile presso ogni organismo) deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto della pretesa e le relative ragioni poste alla base della richiesta. 

Ciascuna parte può scegliere liberamente qualsiasi organismo tra quelli regolarmente iscritti e, se del caso, anche proporre domanda congiunta di mediazione.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la

ricezione, anche a cura della parte istante. 

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. 

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. 

Se necessario il mediatore può avvalersi di esperti tecnici iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.  Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 

Il giudice condanna la parte costituita che, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, termine superato il quale è possibile introdurre l'eventuale giudizio civile.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. 

In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. 

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze pregiudizievoli di cui all’articolo 13 del Decreto.

Tale articolo, infatti, prevede che quando il provvedimento che definisce l'eventuale giudizio che la parte andrà ad introdurre corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto ed alle indennità corrisposte al mediatore al compenso eventualmente dovuto dall'esperto. 

In sostanza se la parte che non ha voluto pervenire ad un accordo in sede di conciliazione ha promosso un giudizio ed ottiene una sentenza di contenuto sovrapponibile alla proposta formulata dal mediatore rischia non solo di non vedersi riconosciute le spese legali, ma può essere condannata al pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato versato per iniziare la causa stessa.

Invece, quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può comunque escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, ma in tal caso deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese.

Dunque, anche in caso di una sentenza più favorevole rispetto alla proposta del mediatore, se sussistono gravi motivi, di cui il giudice dovrà comunque dare motivazione nel proprio provvedimento, non è escluso che la parte possa non vedersi riconosciuto il rimborso delle spese legali e di quelle sostenute per la mediazione.

QUANDO SI RAGGIUNGE UN ACCORDO

In caso di successo viene redatto un verbale che costituisce titolo esecutivo per tutte le parti.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli

obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 

In tal caso gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 

In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico

OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'AVVOCATO

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.

L’avvocato deve, altresì, informare il proprio assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto.

In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.

Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. 

Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non dichiara improcedibile la controversia per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

La mediazione può essere obbligatoria, facoltativa o su impulso del giudice.

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Così come stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo sopra citato,  a pena di improcedibilità, a far data dal 21 settembre 2013 chi intende avviare un'azione giudiziaria, con l'assistenza di un legale , dovrà obbligatoriamente esperire un tentativo di mediazione quando le controversie riguardino le seguenti materie:

Va precisato che, in ogni caso, è sempre consentito, indipendentemente dal tentativo di mediazione, di richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti o comunque indilazionabili. 

Non è, invece, obbligatorio l'esperimento del tentativo di conciliazione nei seguenti procedimenti:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e

sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di

procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis

del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del

codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. 

Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi fissato come durata massima del procedimento.

Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.

MEDIAZIONE FACOLTATIVA E SU INVITO DEL GIUDICE

Oltre che nei predetti casi è sempre possibile accedere alla mediazione per qualsiasi controversia civile purchè verta su diritti disponibili, risultando dunque esclusa la possibilità di ricorrervi per questioni inerenti a diritti indisponibili.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni sopra citate giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere all’esperimento del procedimento di

mediazione.

In tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

RISERVATEZZA DEL PROCEDIMENTO

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo.

Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata.

Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

SPESE DELLA MEDIAZIONE

La determinazione delle indennità spettanti agli organismi è disciplinata con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico.

Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223

Per l'avvio della procedura la parte istante deve versare, al momento del deposito della domanda, la somma di 30 euro.

Il medesimo importo deve versare anche la parte che, una volta chiamata, intende aderire al procedimento.

Riguardo ai compensi del mediatore che maturano unicamente se viene raggiunto un accordo tra le parti ovvero se, comunque, viene formulata una proposta di conciliazione, il DM 223/2004 prevede le somme che ciascuna parte sarà tenuta a pagare  in base allo scaglione di valore della controversia:

A  tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ovvero è disposta dal giudice, all’organismo non è dovuta

alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi

dell’articolo 76  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. 

A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo

richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da

ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250. 

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.

Su questo link l'elenco aggiornato delle sedi operative degli organismi di mediazione riconosciuti dal Ministero con possibilità di ricerca per province e comuni.

LA NOSTRA ATTIVITA'

Stante l'importanza delle questioni che vengono affrontate nel procedimento di mediazione prima dell'introduzione di un eventuale giudizio civile l'assistenza di un legale diventa di primaria importanza al fine di tutelare opportunamente i diritti di ogni cittadino che si trovi ad essere coinvolto in tali situazioni.

Per dedicarci in maniera assolutamente imparziale ai nostri clienti, abbiamo, pertanto, deciso di non svolgere le funzioni di mediatore, nè ora, ne durante la vigenza della precedente normativa, ma unicamente di assistere le parti in tali procedimenti quando ne abbiano la necessità.

La presenza di un avvocato negli incontri di mediazione garantisce, peraltro, non solo un supporto tecnico-legale idoneo ad accompagnare nelle scelte le parti coinvolte nell'insorgenda controversia, ma assume un valore aggiunto a seguito della novità normative introdotte.

Se, infatti, le parti coinvolte sono tutte assistite da legali quando si raggiunge un accordo, con la contestuale sottoscrizione degli avvocati, il verbale di conciliazione assume, sin da subito, il valore di titolo esecutivo evitando così la necessità di rivolgersi al Tribunale onde ottenere lo stesso risultato tramite un ulteriore procedimento di omologazione.

Gli avvocati di emiliocurci.net sono, pertanto, disponibili a fornire assistenza ai propri clienti che abbiano la necessità di avviare un procedimento di mediazione o che debbano, viceversa, comparire dinanzi ad un organismo di conciliazione a seguito di convocazione richiesta dalla loro controparte garantendo precisione, imparzialità e competenza.

Tra gli allegati inseriamo il testo con tutte le modifiche apportate al Dlgs 28/2010 tratto dal sito di www.iformediate.com