Riforma Cartabia, le novità in tema di mediazione

giovedì 29 febbraio 2024 di Emilio Curci

Con la legge n. 206/2021, il Parlamento aveva conferito al Governo delega “per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

Da tale legge delega è scaturita la c.d. "Riforma Cartabia" (che prende il nome dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia) che attraverso un susseguirsi di disposizioni normative ha inciso profondamente, oltre che sul processo civile anche sulla c.d. "mediazione" istituto presente nell'ordinamento italiano già diversi anni e più precisamente regolamento dal Dlgs. 28/2010.

In particolare il D. Lgs. 149/2022 ha introdotto, all’art. 16 del Dlgs 28/2010 alcuni specifici principi indicati dalla riforma come  "ispiratori" del rinnovamento normativo in materia di mediazione e, per la precisione: onorabilità, trasparenza, efficienza, indipendenza, serietà e qualificazione professionale indispensabili per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediatore.

Il rinnovamento normativo in tema di mediazione è stato attuato in diverse fasi, proprio a partire dalle prime conseguenti all'emanazione del richiamato Dlgs 149/2022.

Con la legge di bilancio 2023 (29 dicembre 2022, n. 197), è stata anticipata al 28 febbraio 2023 l’entrata in vigore di alcune modifiche relative proprio alla mediazione e, in particolare relative a:

mentre, le altre novità introdotte dalla riforma (tra cui l'ampliamento delle materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione, l'abolizione del primo incontro di programmazione “filtro” ecc.) sono entrate in vigore a partire dal 30 giugno 2023.

In particolare, la riforma ha introdotto le seguenti importanti novità rispetto al passato:

Materie soggette a mediazione obbligatoria

Intervenendo sull'art. 5 del Slgs 28/2010 il decreto legislativo attuativo della riforma civile ha esteso il numero delle materie nelle quali la mediazione è obbligatoria, pena l’improcedibilità della domanda. 

Non è possibile cioè avviare un giudizio civile se prima non è stato esperito un tentativo di conciliazione, circostanza di cui si deve dare contezza nel relativo atto introduttivo.

A partire dal 30 giugno 2023, alle materie già previste come obbligatorie sin dal 2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) sono state, dunque, aggiunte le seguenti:

Opposizione a decreto ingiuntivo

L’art. 7 lett. e del D.Lgs. 149/2022, ha, inoltre aggiunto alcuni articoli dopo l’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, ovvero gli artt. da 5-bis a 5-sexies.

Il nuovo art. 5 bis  del Dlgs. n. 28/2010, superando i contrasti e le decisioni insorte nella giurisprudenza in materia (peraltro già superate dalla nota sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 19597/2020), ora prevede espressamente che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere  di proporre la domanda di mediazione spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo (e cioè il creditore) e non  a chi proporre opposizione.

Alla prima udienza di comparizione delle parti il giudice dell'opposizione, oltre a decidere sulle istanze di concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria, se accerta il mancato esperimento del tentativo di mediazione, fissa un'udienza successiva entro la quale deve essere esperito, potendosi così sanare in tal modo l'eventuale omissione del creditore.

Viceversa, se all’udienza successiva il creditore non ha esperito tentativo di mediazione, stante l’improcedibilità della domanda giudiziale (cioè la richiesta di ingiunzione),  il giudice revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Mediazione attivata dal Giudice

Oltre alle ipotesi di mediazione obbligatoria (che influisce appunto sulla procedibilità della domanda giudiziale), la riforma cerca di valorizzare la possibilità di definizione alternativa anche delle controversie già in atto con l'introduzione dell’art. 5-quater del D. Lgs. 28/2010.

Viene confermato il potere del giudice, (anche in appello), di attivare, con un'ordinanza motivata (che tenga conto della natura della causa, dello stato dell’istruzione, del comportamento delle parti e ogni altra circostanza) un procedimento di mediazione fino alla precisazione delle conclusioni con la novità che in tal caso, la mediazione demandata dal giudice diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, dunque, in caso di mancato esperimento la domanda già introdotta sarà dichiarata improcedibile.

Sanzioni per la mancata comparizione 

La nuova normativa ha aumentato, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo per le parti. Infatti la parte che non si presenta in mediazione sarà condannata a una sanzione pari al doppio del contributo unificato e, in caso di soccombenza, al pagamento di una somma a favore di controparte. Il comportamento  della parte è inoltre  valutabile dal Giudice quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c..

Legittimazione amministratore di condominio

Ai sensi del nuovo art. 5 ter del D.lgs 28/2010, l’amministratore del condominio è legittimato, senza la necessità di passare per l'assemblea condominiale ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e anche a  parteciparvi. 

Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore devono essere poi sottoposti all’approvazione dell’assemblea che è chiamata a deliberare entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile (1/3 del valore dell'immobile). La mancata approvazione dell'accordo entro il termine in esso indicato equivale a mancato raggiungimento dello stesso.

Durata e modalità di svolgimento del procedimento

Il nuovo art. 6 del D.lgs 28/2010, prevede che Il procedimento di mediazione debba avere una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi con accordo sottoscritto dalle parti.

Dopo la presentazione della domanda, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda stessa, fatta salva la possibilità di diversa indicazione concordata tra le parti.

Tutte le comunicazioni sono a cura dell'organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, quindi non vi sono particolari formalità sul punto purchè le parti le parti possano effettivamente riceverle.

La ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di mediazione determina l'interruzione della prescrizione come se si trattasse di una domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. 

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo e le parti partecipano personalmente agli incontri. In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti purchè munito dei poteri necessari per la composizione della controversia e, dunque di idonea procura "sostanziale" che cioè consenta espressante di poter disporre dei diritti oggetto di controversia.

Laddove la parte non sia una persona fisica (es: società, associazione. ecc..), la stessa partecipa alla procedura di mediazione tramite o suoi rappresentanti legali o da essi delegati a conoscenza dei fatti e, anche in tal caso muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Di fatto viene eliminato il primo incontro "filtro" che nella prassi era utilizzato da tutti gli organismi di mediazione prima che le parti dichiarassero la loro volontà di entrare appunto in mediazione vera e propria. Il primo incontro, diventa, dunque, un incontro di mediazione effettivo, nel quale le parti devono iniziare già a discutere dell’oggetto della controversia.

La mediazione può anche avvenire tramite mezzi telematici. In tal caso ogni atto del procedimento è creato e firmato secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e può essere inviato tramite posta elettronica certificata o altri servizi purchè qualificati. 

Una novità importante non prevista dalla normativa passata è costituita dall'art. 11 del Dlgs 28/2010 che prevede nell'accordo di conciliazione l'indicazione del valore della causa.

Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti stesse ovvero la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. 

Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’organismo.

Accordo di mediazione come titolo esecutivo

Il nuovo art. 12 stabilisce che, nei casi in cui in cui ogni soggetto coinvolto nella procedura sia stato assistito da un avvocati, l’accordo concluso e sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, vale come titolo esecutivo per poter procedere con la successiva espropriazione forzata oppure anche per l’esecuzione per consegna e rilascio, ma anche per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, così come per l’iscrizione di ipoteca giudiziale in relazione alle somme per le quali sia previsto un obbligo di pagamento.

Affinchè si possa procedere in tal senso gli avvocati devono attestare e certificare che l’accordo raggiunto è conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico e, per la successiva esecuzione il suo contenuto deve essere integralmente trascritto nell'atto di precetto, così come previsto dall’art. 480 secondo comma secondo cpc.

In tutte le altre ipotesi (cioè quando non via sia stata la presenza di avvocati) l’accordo di mediazione solo su richiesta di una parte del procedimento, come già avveniva in passato può essere omologato, nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, dal Presidente del tribunale, verificando  preventivamente il rispetto delle regolarità formali e delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Profili fiscali e crediti di imposta

Regolamentati anche i profili fiscali della mediazione.

Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro. L'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro seicento (600,00), mentre quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione.

I crediti d’imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento (2.400,00) per le persone fisiche e di euro ventiquattromila (24.000)per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

Un'importante novità è rappresentata dal riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio che si sia estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione in sede di mediazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza massima di euro cinquecentodiciotto (518,00).

Compensi degli avvocati e patrocinio a spese dello Stato

Novità assoluta rispetto al passato è rappresentata dalla possibilità di accedere a differenza di come avveniva prima del 30 giugno 2023 al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per tutti i soggetti che ne possiedono i requisiti anche per i procedimenti di mediazione.

Il D.M. Giustizia 1° agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2023, ha fissato i criteri per la determinazione, la liquidazione ed il pagamento dei compensi dell’avvocato impegnato nei procedimenti di mediazione.

In caso di conclusione con un accordo delle procedure di mediazione o di negoziazione assistita l’avvocato ha diritto al compenso nella misura prevista dal decreto parametri (DM 55/2014) all’art. 20 comma 1 bis, ridotto della metà.

Al fine di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per la mediazione, la parte che intende avvalersene deve presentare una preliminare istanza (come avviene per i giudizi civili) al competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati che provvede ad ammettere la parte in via provvisoria e anticipata se ne ravvisa gli estremi.

Una volta concluso l'accordo di mediazione l’istanza di conferma all'amissione al patrocinio a spese dello Stato deve poi essere presentata dall'avvocato tramite piattaforma accessibile, dal sito giustizia.it con l'indicazione degli estremi identificativi del Consiglio dell'Ordine degli avvocati che ha ammesso la parte al patrocinio a spese dello stato, le generalità della parte assistita, il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo sulla base del quale è stato calcolato il compenso, l’indicazione della materia, il numero del procedimento di mediazione o gli estremi della ricevuta di trasmissione sulla piattaforma del Consiglio Nazionale Forense dell’accordo di negoziazione, e la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi del credito di imposta o in alternativa, del pagamento.

All’istanza vanno anche allegate la parcella pro forma per le prestazioni svolte e la dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza al momento dell’accordo delle condizioni d’ammissione al beneficio.

Una prima verifica sull’istanza presentata dall’avvocato avviene da parte del Consiglio dell’Ordine che, nell'ipotesi in cui riscontri l’assenza dei presupposti per l’ammissione, comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l’esito negativo della domanda.

In caso contrario, laddove il Consiglio verifica la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo ed il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma (e dimezzato come per legge) appone il visto, adottando la delibera di congruità e annotandola nella piattaforma.

Ricevuta la delibera il Ministero può sempre ritenere insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio, dandone comunicazione al Consiglio per gli adempimenti di competenza, ovvero, in caso di esito positivo, il Capo dipartimento per gli affari di giustizia convalida la delibera di congruità del Consiglio riconoscendo il compenso all’avvocato che sarà erogato previa emissione di fattura elettronica.

In alternativa all'avvocato è rimessa sempre la possibilità di optare per il credito di imposta, dovendo, in tal caso, emettere fattura elettronica e trasmettere istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Con la pubblicazione, infine, sulla Gazzetta Ufficiale, in data 31.10.2013, del DM 150/2023, entrato in vigore il 15 novembre 2023 è stato completato il quadro di riforma della mediazione.

Il decreto aumenta le ore di formazione per i nuovi mediatori che diventano 80 ore oltre alla previsione della necessaria partecipazione al tirocinio in affiancamento a un mediatore.

Quanto alla formazione continua dei mediatori già iscritti, si prevede che gli stessi debbano partecipare a corsi nei quali siano incluse attività laboratoriali in presenza per 18 ore nel biennio

Nuove indennità e primo incontro

Il Decreto aggiorna anche i costi della mediazione con una nuova tabella ministeriale delle spese secondo un diverso criterio basato sulla distinzione di tre differenti voci: spese di avvio, indennità di primo incontro e indennità di mediazione.

Il nuovo procedimento diventa, dunque, più gravoso anche in termini di spese per le parti.

A differenza di quanto avveniva fino al 15 novembre 2023, (in cui la parte doveva versare solo la somma di 48 euro per le spese di avvio del procedimento) per tutte le procedure iniziate dopo tale data, insieme alle spese di avvio della procedura ciascuna parte (istante o aderente) deve versare all’Organismo anche l’indennità di primo incontro che viene modulata in tre diversi importi a seconda degli scaglioni di valore della controversia per i quali è previsto un minimo e massimo a seconda che trattasi di mediazione volontaria, delegata ovvero che sia materia sottoposta a condizione di procedibilità. 

Prevista anche la necessità per l'organismo di garantire la disponibilità del mediatore per un tempo non inferiore alle due ore con la possibilità di estenderla, anche nell’ambito della stessa giornata. Il primo incontro può dunque concludersi o con un accordo ovvero con un verbale negativo ovvero, ancora può essere differito, sull'accordo delle parti in altra successiva data e orario per la prosecuzione.