Proprietà e possesso

La proprietà

Per il diritto la proprietà è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge (art. 832 codice civile).

La proprietà può essere privata, o pubblica a secondo del soggetto (cittadino o ente statale) a cui spetta la titolarità del diritto stesso.

La disciplina principale del diritto di proprietà è dettata, come detto dagli articoli 832 e seguenti del Codice Civile e dall'articolo 42 della Costituzione.

Secondo l'art. 832, la proprietà è appunto "il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico."

La proprietà si può acquistare solo nei modi previsti dalla legge. Si suole generalmente distinguere tra acquisto a titolo originario, quando il diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario (es: occupazione, invenzione, accessione, unione e commistione, specificazione, usucapione, possesso vale titolo) e a titolo derivativo, quando si acquista sulla cosa un diritto di proprietà già spettante ad altro soggetto (es: compravendita o successione ereditaria).

La proprietà è un diritto assoluto, ossia una pretesa giuridica che l'ordinamento riconosce e tutela verso tutti e a favore di chi ne è titolare e, come detto, riconosce al relativo titolare la facoltà di godere della cosa, per trarne (o non trarne) utilità, di trasformarla e anche di distruggerla

Il diritto di proprietà consente anche di disporre giuridicamente della cosa, ossia di venderla (o non venderla, di donarla, lasciarla per testamento, costituire sulla stessa diritti di garanzia, ecc..).

Sono caratteristiche del diritto di proprietà la realità (la proprietà rientra tra i diritti reali caratterizzati dalla immediatezza del rapporto sulle cose), la pienezza (il diritto consente al titolare di un bene, come detto di servirsi della stessa e di disporne), l'elasticità (il diritto di proprietà in talune circostanze può essere compresso, ma al cessare della causa che lo ha compresso si riespande automaticamente), l'imprescrittibilità (non si estingue per non uso), fatta salva nell'ipotesi di inerzia del titolare la possibilità che il bene si trasferisca ad altro soggetto per usucapione.

Il proprietario può fare della cosa tutto ciò che non sia espressamente vietato dalla legge e può escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione della stessa.

I limiti alle facoltà di godere e disporre dei beni sono stabiliti dal codice civile e dalla legislazione speciale in rapporto alle diverse categorie degli stessi (es: immobili o altro).

Quando più persone condividono il diritto di proprietà su uno stesso bene, si parla di comunione o comproprietà.

Le azioni a difesa della proprietà

Il nostro studio legale può fornire assistenza nell'esperimento delle seguenti azioni a difesa della proprietà disciplinate dal Codice Civile:

- l'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.)

Questa azione è quindi possibile solo per chi, affermandosi proprietario, non solo vuole che si accerti questa sua qualità, ma vuole anche che la cosa sia recuperata da chi la detiene o possiede.

Si tratta, quindi, di un proprietario che ha perso o non è riuscito mai a conseguire il possesso del bene.

L'azione è imprescrittibile perché è ugualmente imprescrittibile il diritto di proprietà, ma il proprietario potrebbe comunque non riuscire a raggiungere il suo scopo per effetto dell'usucapione che ha fatto acquistare il diritto ad altri.

- l'azione negatoria (art. 949 c.c.)

L'azione è ammessa quando un altro soggetto affermi di avere diritti sulla cosa o, addirittura, affermi di essere lui il proprietario.

Si ritiene che l'altrui vanto deve corrispondere alla affermazione di un diritto reale, visto che un diritto personale non può mettere in discussione la pienezza della proprietà.

Se l'affermazione del diritto è accompagnata anche da turbative o molestie di fatto, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione e chiedere il risarcimento del danno.

A differenza della azione di rivendicazione il proprietario per dimostrare l'esistenza del suo diritto, basta che dimostri di averlo ottenuto in base ad un valido titolo di acquisto.

- l'azione di regolamento dei confini (art. 950 c.c.)

L'oggetto di questa azione non riguarda i rapporti personali tra i proprietari, ma l'esatta estensione della proprietà dei due fondi e, dunque, le parti devono provare con ogni mezzo l'esatto confine, fatta salva la possibilità, in mancanza, di essere stabilito dal giudice.

l'azione di apposizione dei termini.

- l'azione per apposizione di termini (art. 951 c.c.)

Questa azione, a differenza delle altre, non riguarda i rapporti tra i fondi, ma tra i proprietari dei fondi che non curano l'apposizione o la manutenzione dei termini. Le spese per l'apposizione o il ristabilimento dei termini devono essere ugualmente ripartite tra i proprietari.

La competenza spetta in via esclusiva al giudice di pace.

Il Possesso

Per il diritto si definisce possesso una situazione di fatto che consiste nell'utilizzare una determinata cosa e nel disporne, nei modi e nei termini che la legge attribuisce ai titolari di diritti reali sulla cosa stessa.

Il possesso è regolato nel codice civile italiano dagli artt. 1140-1170 c.c.

Ai sensi dell'art.1140 il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (es: locazione, comodato, ecc..). Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Secondo tale articolo, dunque, chi ha la disponibilità materiale di una cosa ne è considerato possessore, a meno che non venga dimostrato che egli ne è soltanto detentore.

Si presume, salvo prova contraria, che il possessore attuale, se abbia posseduto in un tempo più remoto, abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Ad esempio se sono in possesso di un determinato bene a gennaio e ne sono ancora in possesso a settembre si presume che nel tempo trascorso io abbia avuto la borsa.

Si presume, infatti, salvo prova contraria, che il possessore attuale, che abbia un titolo a fondamento del suo possesso, abbia posseduto fin dalla data del titolo.

Il possesso è di buona fede e non bisogna dimostrarla in quanto la buona fede è presunta. Quando si acquista un bene, lo sia acquista in buona fede, che non deve essere dimostrata.

Vi è mala fede, invece, quando si è consapevoli di non avere un diritto, ma volontariamente si occupa un bene.

Non è, invece, possessore chi esercita un potere di fatto, su di una cosa altrui, al quale non corrisponde alcun diritto reale, grazie soltanto alla tolleranza.

Il possessore può agire in giudizio a difesa del suo possesso con le azioni possessorie, senza avere l’onere di dare la prova di essere effettivamente titolare del diritto reale corrispondente.

Il nostro studio può fornire assistenza giuridica per l'esperimento delle varie azioni a difesa del possesso:

- l’azione di reintegrazione, detta anche di spoglio (art. 1168 C.C.)

La persona che sia stata privata, in modo violento, cioè senza la sua volontà o in modo clandestino, cioè occulto, del possesso di una cosa, può ottenere che il giudice ordini a chi se ne sia impossessato di restituirgliela immediatamente.

Per ottenere ciò, il possessore spogliato deve dare la prova che egli era possessore prima dello spoglio, cioè che esercitava i poteri di fatto sulla cosa, che lo spoglio è stato compiuto dalla persona contro la quale l’azione è diretta e che è stato fatto violentemente od occultamente.

Lo spoglio è violento se è fatto contro la volontà del possessore, anche se non si ricorre alla violenza ed è considerato occulto o clandestino se il possessore non è a conoscenza dello spoglio.

La reintegrazione, a pena di decadenza, deve essere richiesta entro un anno dallo spoglio.

- l’azione di manutenzione (art. 1170 C.C.)

La persona che viene disturbata, molestata nel suo possesso di un bene immobile o di una universalità di mobili può ottenere che il giudice ordini a chi compie l’azione di disturbo di cessarla immediatamente.

La manutenzione, a pena di decadenza, deve essere chiesta entro un anno dalla molestia e presuppone che il molestato abbia il possesso sulla cosa da almeno un anno.

- la denuncia di nuova opera (art. 1171 C.C.)

La persona che teme di ricevere un danno alla cosa in suo possesso od oggetto del suo diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, a causa di una nuova opera che un’altra persona intraprende su di un fondo proprio od altrui, può ottenere che il giudice vieti la continuazione della nuova opera, oppure che imponga a chi la compie il rispetto di opportune cautele. Il provvedimento non può essere chiesto se la nuova opera è terminata o è passato più di un anno dal suo inizio.

- la denuncia di danno temuto (art. 1172 C.C.)

La persona che teme di ricevere entro breve tempo un danno grave alle cose in suo possesso od oggetto del suo diritto reale, a causa di un altrui edificio, albero o altro, può ottenere che il giudice emani un provvedimento urgente per sventare il pericolo.

Nonostante l'istituto abbia analoga funzione rispetto alla denuncia di nuova opera esso se ne differenzia, in quanto tende a tutelare da situazioni di pericolo che possano insorgere da opere già esistenti e l'attivazione dei rimedi a cui si riferisce è svincolata, al contrario della denuncia di nuova opera, da termini particolari.

altre situazioni giuridiche

Usucapione

L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di un diritto reale di godimento, a titolo originario, mediante il possesso indisturbato protratto per un certo periodo di tempo.

La durata del periodo di tempo necessario per usucapire varia secondo la categoria del bene, la situazione soggettiva del possessore, l'esistenza o meno di un titolo idoneo, l'esistenza o meno della trascrizione:

L'usucapione ordinaria sui beni mobili ed immobili in possesso è di 20 anni,

L'usucapione di beni mobili ed immobili in buona fede è abbreviata, è di 10 anni,

L'usucapione di beni mobili registrati in possesso è di 10 anni, se il bene è trascritto, in buona fede ed a titolo idoneo è di 3 anni,

L'usucapione per i fondi rustici è di 15 anni, se il fondo è trascritto, in buona fede ed a titolo idoneo è di 5 anni,

Il possesso porta ad usucapire se dura continuativamente per tutto il tempo previsto dalla legge.

L'usucapione viene interrotta quando il titolare del diritto lo esercita con atti materiali o quando si presenta una domanda in giudizio volta al recupero del possesso (in ciò ricomprese, ovviamente, anche le azioni petitorie), ovvero quando il possesso venga perso per oltre un anno per fatto di un terzo.

Possesso vale titolo (art. 1153 C.C.)

Con la formula possesso vale titolo si usa sintetizzare una regola (cfr art. 1153 c.c.), secondo la quale il possessore di una cosa mobile ne acquista la proprietà per effetto del possesso immediatamente, cioè nel momento stesso in cui ne riceve in consegna e inizia a possederla, purché egli sia in buona fede e la consegna avvenga in forza di un "titolo astrattamente idoneo".

Titolo idoneo è ad esempio il contratto di compravendita, in quanto ha l’effetto di trasferire un diritto reale; tuttavia se il venditore non è davvero il titolare del diritto, il titolo sarà idoneo al trasferimento solo "astrattamente" giacché l'effetto traslativo sarà precluso proprio dalla menzionata assenza di legittimazione.

Il titolo, infine, non deve presentare altri difetti (salvo quello menzionato): non è, ad esempio, idoneo un titolo nullo.

In caso di conflitto fra più acquirenti dello stesso bene mobile, la regola ora esposta vale anche per dirimere il conflitto: acquista la proprietà quello tra gli acquirenti che per primo ha conseguito in buona fede il possesso della cosa.

I nostri professionisti, in caso di necessità possono offrire la loro consulenza e assistenza in tutte le ipotesi sopra indicate.