Calcolo interessi legali

Gli interessi legali sono gli interessi dovuti per legge come obbligo accessorio a quello del pagamento di una somma di denaro in caso di ritardo rispetto alla sua scadenza naturale.Sono disciplinati dall'art. 1282 del Codice Civile il cui testo si riporta di seguito:

Art. 1282

Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

Il tasso degli interessi legali viene periodicamente aggiornato dal Ministero del tesoro con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Gli interessi vanno normalmente calcolati con capitalizzazione annuale con la conseguenza che maturano ulteriori interessi su quelli già scaduti solo ad ogni scadenza annuale.

CENNI SULL'ANATOCISMO

L'art. 1283 del codice civile, consente, in casi estremamente ristretti, anche l'anatocismo ed ossia la possibilità di maturazione di interessi con cadenze diverse da quella annuale.

Secondo la detta disposizione tale pratica è possibile, solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, salvo la possibilità di ricorrervi quando lo prevedano gli usi normativi e, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

In tali casi il calcolo degli interessi viene effettuato con capitalizzazione composta (a scadenze trimestrali o semestrali, aggiungendosi cioè i nuovi interessi agli interessi già scaduti e maturati nel periodo antecedente) piuttosto che con capitalizzazione semplice (con scadenza annuale), con l'effetto di aumentare, così, in maniera esponenziale l'importo del debito.

Per tali motivi l'art. 1283 e la sua possibile applicazione costituisce un'ipotesi eccezionale rispetto alla normale modalità di calcolo degli interessi improntata al principio di capitalizzazione semplice.

Ciononostante la tutela approntata dal citato articolo, che, come detto, subordina l'anatocismo alla compresenza dei presupposti sopra specificati, nella prassi bancaria, è stata frequentemente aggirata al momento della sottoscrizione di rappporti di conto corrente, attraverso l'inserimento di clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Tale prassi è stata inizialmente giustificata dalla giurisprudenza che ha ritenuto prevalente la volontà di deroga espressamente accettata dalle parti, fino all'anno 1999, in cui la Corte di Cassazione ha cominciato ad affermare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c..

A seguito di tali pronunce, per evitare scompensi tra il lavoro dei giudici e la prassi, il legislatore italiano ha ritenuto opportuno, con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, di modificare l'art. 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) introducendo il principio della eguale cadenza di capitalizzazione dei saldi attivi e passivi e, nel contempo, stabilendo una sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

La norma transitoria è stata, però, dichiarata illegittima, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'articolo 77 Costituzione, dalla Corte Costituzionale con la sentenza 17 ottobre 2000, n. 425.

Dopo la sentenza della Consulta, del 17 ottobre 2000 è stato approvato un nuovo decreto (il n. 394 del 29 dicembre 2000), convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 24.

Venuta, però, meno la norma transitoria, finalizzata ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, la Corte di Cassazione ha, comunque, continuato, con una ulteriore serie di sentenze (tra le altre, si veda la sentenza 13 dicembre 2002, n. 17813), a ribadire il proprio orientamento del 1999 estendendo, peraltro, i principi enunciati inizialmente con riferimento al solo conto corrente bancario anche ai contratti di mutuo.

Infine, con sentenza n. 21095/2004 (Cass. Civ., SS.UU., 4 novembre 2004, n. 21095), la suprema Corte ha confermato in modo netto i principi enunciati nel 1999, così consolidando il proprio orientamento e ritenendo illegittima la pratica dell'anatocismo.

Accertato ormai in maniera definitiva tale principio la giurisprudenza è attualmente impegnata nell'affrontare la questione relativa alla prescrizione del diritto del correntista di agire per il recupero delle somme indebitamente versate.

In tale contesto il disegno di Legge n. 2518, ovvero il c.d. maxiemendamento al decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2010 n. 225) definitivamente approvato al Senato in data 25 febbraio 2011, con l'art. 2 quinquies, comma 9 ha inserito la seguente norma: "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di mporti già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge".

Con tale norma, infatti, il legislatore ha inteso far decorrere il termine di inizio della prescrizione decennale del diritto di agire in giudizio per ottenere il recupero degli interessi eventualmente percepiti in maniera indebita dalla Banca non dal momento della chiusura del rapporto, bensì dal momento dell'annotazione della singola operazione bancaria

Sul punto si espressa ancora una volta la Corte Costituzionale (sentenza n. 78 del 5 aprile 2012) la quale ha affermato come l’efficacia retroattiva sopra descritta fosse lesiva del principio della ragionevolezza delle norme di cui all’art. 3 Cost. e come, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, si fosse già formato un orientamento maggioritario della giurisprudenza, che individuava nella chiusura del rapporto contrattuale il decorso del suddetto termine.

Per tali motivi veniva dichiarata l'illegittimità della norma e, dunque, confermato il principio già espresso di decorrenza del termine della prescrizione a far data dal momento di chiusura del rapporto di conto corrente.

Per ulteriori approfondimenti sull'anatocismo bancario è possibile consultare questa pagina.

La seguente utility consente di calcolare gli interessi legali scegliendo la capitalizzazione trimestrale o semestrale o senza alcun tipo di capitalizzazione

La seguente applicazione consente, invece, di calcolare gli interessi dovuti scomputando eventuali acconti già versati dal debitore