Calcolo prescrizione dei diritti

La prescrizione è un istituto giuridico previsto dal Codice civile ( dagli articoli 2934 - 2963) che determina l'estinzione di determinati diritti a causa del loro mancato esercizio da parte del titolare per un periodo di tempo determinato dalla legge.Il periodo di tempo varia a seconda delle diverse ipotesi previste dalla legge.

Ove la legge non preveda nulla in ordine al periodo di tempo necessario per il maturare della prescrizione la sua durata è pari a dieci anni. In altre ipotesi è, invece, più breve.

L'istituto della prescrizione trova la propria ragion d'essere nell'esigenza di certezza del diritto, atteso che, se il titolare di un diritto non lo esercita per un periodo prolungato di tempo nei confronti di un altro soggetto, l'ordinamento giuridico riconosce l'opportunità di non lasciare quest'ultimo individuo obbligato per un periodo indefinito di tempo.

Ad esempio il diritto di ottenere dal debitore il pagamento di una somma di denaro si estingue normalmente in dieci anni, motivo per cui se il creditore lascia passare dieci anni senza mai agire per il recupero del suo credito, questo suo diritto si estingue e, da quel momento, non può pretendere più nulla.

Vi sono poi alcuni diritti considerati "imprescrittibili" rispetto ai quali il decorso del tempo non comporta alcun pregiudizio per il loro eventuale esercizio.

Si tratta dei cosiddetti diritti "indisponibili", tra i quali rientrano, ad esempio, i diritti della personalità, gli status familiari e la potestà genitoriale.

Anche tra i diritti "disponibili" (dei quali cioè può disporre liberamente il privato cittadino) ve ne sono alcuni che la legge non considera soggetti a prescrizione, tra i quali il diritto di proprietà (che però è soggetto all'istituto della prescrizione acquisitiva dell'usucapione) il diritto alla qualità di erede (che però può essere limitato sempre dall'eventuale acquisizione per usucapione da parte di terzi nel possesso dei beni ereditari) o il diritto a far annullare un contratto o comunque un negozio giuridico affetto da nullità

La disciplina della prescrizione è inderogabile nel senso che non vi può essere nessun accordo volto a modificare o annullare i termini previsti dalla legge, né è possibile rinunciare alla prescrizione fin quando questa non è compiuta e, comunque, ciò deve avvenire sempre in maniera espressa.

Ad esempio se il creditore agisce per il recupero del suo denaro dopo il decorso di dieci anni il debitore può anche scegliere, nonostante l'intervenuto decorso della prescrizione di adempiere, comunque, la sua obbligazione e, in tal caso, non potrà mai chiedere la restituzione di quanto versato.

LE PRESCRIZIONI DIVERSE DA QUELLA ORDINARIA

Esempi di prescrizioni più brevi sono quelli relativi al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito (5 anni dal fatto), al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (2 anni dall'evento).

Oltre alla prescrizione estintiva, definita così proprio a causa dei suoi effetti, l'ordinamento italiano conosce anche la prescrizione presuntiva.

Essa, però, opera in ambito processuale e si applica unicamente a rapporti espressamente individuati dalla legge nei quali normalmente l'adempimento delle obbligazioni avviene in tempi brevi.

Si pensi ad esempio al diritto dei professionisti di maturare il compenso per l'opera prestata che si prescrive in tre anni.

In questo caso il debitore che affermi di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento, ma non sia in possesso della prova (es: quietanza) può eccepire che la prescrizione sia estinta per il decorso del tempo.

Naturalmente, non trattandosi di presunzione assoluta potrà essere vinta da una prova contraria.

Di seguito si indicano quali sono i diritti che si prescrivono in termini più brevi, rispetto a quello ordinario di dieci anni previsto dalla legge:

PRESCRIZIONI IN 5 ANNI

Si prescrivono in cinque anni:

  • le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;

  • il capitale nominale dei titoli di Stato;

  • le annualità delle pensioni alimentari;

  • le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;

  • gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;

  • le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;

  • i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese;

  • l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori.

PRESCRIZIONI IN 3 ANNI

Si prescrivono in tre anni il diritto:

  • dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (presuntiva);

  • dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (presuntiva);

  • dei notai, per gli atti del loro ministero (presuntiva);

  • degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese (presuntiva).

PRESCRIZIONI IN 1 ANNO

Si prescrive in un anno:

  • il diritto del mediatore al pagamento della provvigione;

  • i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Se tuttavia il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa, la prescrizione è di diciotto mesi.

  • i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea;

  • il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi. Tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione si prescrivono in due anni;

  • il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore (presuntiva);

  • il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (presuntiva);

  • il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione (presuntiva);

  • il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità (presuntiva);

  • il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (presuntiva);

  • il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali (presuntiva).

PRESCRIZIONI IN 6 MESI

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

CALCOLO DEI TERMINI, SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Qualora tuttavia in virtù degli usi o, per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, esso, in difetto di accordo, è determinato dal giudice.

La prescrizione di un'obbligazione da fatto illecito (es: risarcimento del danno o conseguenza di reato) inizia a decorrere dal giorno in cui il fatto è stato commesso.

Secondo il Codice Civile, in tutti i casi la prescrizione e, quindi, l'estinzione del diritto, si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine secondo i seguenti criteri:

1) I termini di prescrizione contemplati dal codice civile e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

2) Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (dies a quo) e la prescrizione si verifica alla mezzanotte del giorno finale.

3) Se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

4) La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale.

5) Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

I termini di prescrizione possono essere "sospesi" nel senso che non decorrono per un determinato periodo di tempo (ad esempio, in tempo di guerra, a favore dei militari in servizio, oppure a favore degli interdetti per infermità mentale per il tempo in cui non hanno rappresentante legale) oppure "interrotti", nel senso che ricominciano a decorrere dopo il compimento di ciascun atto interruttivo della prescrizione.

Nella sospensione il periodo trascorso prima dell'interruzione si somma con quello che continua a decorrere dopo la cessazione della causa sospensiva.

La sospensione opera per legge, tra gli altri nei seguenti casi:

tra i coniugi;

tra chi esercita la potestà e le persone che vi sono sottoposte;

tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale;

tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;

tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;

tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto (es: fallimento);

tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;

tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

Dopo ogni causa di interruzione ricomincia, invece, a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.

L'interruzione si può verificare in tre casi:

proposizione di una domanda giudiziale (es: introduzione di un giudizio);

atto di costituzione in mora (es: invio di una lettera di sollecito di pagamento di una determinata somma di denaro);

riconoscimento del debito da parte del soggetto obbligato (es: nel caso in cui il debitore riconosca espressamente di dover ancora pagare).

In caso di proposizione di domanda giudiziale, la prescrizione rimane interrotta per tutto il giudizio, fino a quando la sentenza che lo definisce non passa in giudicato.

L'applicazione che segue consente di determinare, a seconda del tipo di diritto che si intende far valere, partendo da una determinata data, il termine per il compimento della prescrizione.