Calcolo termini processuali

Con l'espressione "termine processuale" si suole identificare un determinato periodo di tempo (calcolato a giorni, a mesi o ad anni) entro il quale (prima o dopo) si deve compiere una determinata attività processuale.

La disciplina dei termini processuali è contenuta negli artt. da 152 a 155 del Codice di Procedura civile.

I termini possono essere o direttamente stabiliti dalla legge ovvero dal giudice, anche a pena di decadenza ed ossia dall'inosservanza dei quali si determinano conseguenze sfavorevoli per una parte, ma soltanto se ciò è espressamente previsto dalla legge.

I termini processuali possono essere essenzialmente di tre specie:

- Termini dilatori

I termini dilatori consistono nel periodo di tempo che intercorre tra un atto processuale (per es. atto citazione) ed un determinato effetto (ad esempio i termini da calcolare in un atto di citazione tra la data di notifica e la data di comparizione per il convenuto ai fini della corretta introduzione del giudizio).

- Termini perentori

Sono perentori soltanto i termini dichiarati tali espressamente dalla legge o dal giudice nei casi previsti dalla legge.

E' ad esempio il caso dei termini per l'impugnazione delle sentenze o di altri provvedimenti.

I termini perentori non possono essere mai abbreviati, nè prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

La loro inosservanza comporta gravi conseguenze processuali, come l'impossibilità di proporre appello nei confronti delle sentenze scaduto il termine previsto dalla legge.

In ogni caso la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

- Termini ordinatori

E' la categoria residuale che raccoglie tutti i termini che non sono nè dilatori, nè perentori.

Ad esempio sono ordinatori i termini concessi al giudice per il deposito della sentenza. La loro inosservanza non comporta alcuna preclusione o decadenza per le parti.

Possono essere abbreviati o prorogati, anche di ufficio, prima della scadenza, così come previsto dagli artt. 153 e 154 del Codice di Procedura Civile

Modalità di computo dei termini

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Tale proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 nel periodo intercorrente tra il 1° agosto e il 31 agosto di ogni anno.

Alcune materie (per la loro particolare importanza) sono escluse dall'applicazione della sospensione feriale.

La sospensione è, infatti, espressamente esclusa per le seguenti materie indicate all'art. 92 della legge sull'Ordinamento giudiziario (legge 30 gennaio 1941, n. 1):

  • cause di sfratto e relative opposizioni

  • controversie individuali di lavoro (art. 409 c.p.c.)

  • procedimenti cautelari (solo per la fase cautelare e non per il merito)

  • controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (art 442 c.p.c.)

  • cause relative agli alimenti

  • procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione

  • procedimenti contro gli abusi familiari

  • dichiarazione e revoca di fallimenti.

  • procedimenti di opposizione all’ esecuzione

Inoltre, la sospensione non si applica nei seguenti casi:

- opposizione all’ esecuzione nonchè nella opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 3 marzo 2009, n. 5059; Cass. 31 maggio 2006, n. 12997; Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3278);

- opposizione di terzo all’ esecuzione (cfr. Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass. 16 settembre 2005, n. 18356; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2627).

L'effetto della sospensione comporta che, qualora il termine di scadenza cada tra il 1° agosto e il 31 agosto, il computo si dovrà fermare per riprendere dal giorno 1 settembre incluso.

Qualora, invece, il termine di partenza venga a cadere tra il 1° agosto e il 31 agosto occorre fare le seguenti distinzioni:

- nei casi in cui non si applica la sospensione (vedi sopra), non vi è alcun problema in quanto il computo dei termini non subirà alcuna eccezione;

- nei casi in cui si applica la sospensione feriale, il termine decorrerà dal giorno 1 settembre compreso (primo giorno utile per il calcolo)

Per maggiore chiarezza si riportano, di seguito, gli articoli del codice di procedura civile relativi ai termini processuali.

Art. 152 c.p.c. - Termini legali e termini giudiziari

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Art. 153 c.p.c. - Improrogabilità dei termini perentori

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

Art. 154 c.p.c. - Prorogabilità del termine ordinatorio

Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

Art. 155 c.p.c. - Computo dei termini

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

APPLICAZIONI DI CALCOLO

Riportiamo infine una serie di applicazioni on line utili per effettuare varie tipologie di calcoli, sia nell'ambito del processo civile che con generico riferimento al decorso di termini a giorni, mesi o anni.

AGGIORNAMENTO CALCOLO DEI TERMINI CON SOSPENSIONE STRAORDINARIA PER L'EMERGENZA COVID-19

L'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha disposto, per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti civili e penali pendenti, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, con alcune eccezioni elencate al comma 3 e per la precisione:

  • cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

  • cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

  • procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

  • procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

  • procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale);

  • procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Richiesta di interruzione della gravidanza);

  • procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

  • procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;

  • procedimenti di cui agli articoli 283 ( Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) 351 e 373 del codice di procedura civile;

  • in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabilee, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio,egualmente non impugnabile.

Con nuovo decreto legge n. 23/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8.04.2020 è stata disposta un'ulteriore proroga del termine di sospensione.

Il decreto la cui entrata in vigore è prevista dal 9 aprile 2020 (giorno successivo alla pubblicazione) stabilisce, infatti, all’art. 36 (rubricato come “termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”) che:

1. Il termine del 15 aprile previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54 c. 3 dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell’art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.

In sintesi dunque per il processo civile, penale e tributario il periodo di sospensione è compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, mentre per il processo amministrativo va distinto il periodo di sospensione per il deposito degli atti (che non ha subito proroghe con il DL n. 23 dell'8.04.2020) compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile (come disciplinato dal DL n. 18 del 17.03.2020) da quello per la notifica dei ricorsi che è invece riferito al periodo tra il 9 marzo ed il 3 maggio.

Per ottenere il calcolo del termine che tiene conto del periodo di sospensione straordinario determinato dalle disposizioni normative sopra citate è necessario scegliere nell'applicazione dalla casella "sospensione straordinaria" quella che riguarda il caso specifico e cioè se trattasi di termine processuale civile, penale o tributario ovvero termine processuale amministrativo.

Qualora il dies-a-quo cada nel periodo di sospensione straordinaria, il decorso del termine viene posticipato alla fine del periodo stesso (e cioè al 12 maggio 2020).

Sugli effetti della normativa emergenziale sui termini del processo civile leggi anche la relazione n. 28 dell'1.04.2020 della Corte di Cassazione.

Questo calcolatore consente di effettuare il computo dei termini più comuni del processo civile con possibilità di scegliere in base alla tipologia di scadenza processuale e tra giorni, mesi ed anni.

Con questa utility è invece possibile calcolare i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. n. 1), 2) e 3), nonchè quelli di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche

Questa applicazione consente di calcolare la scadenza dei termini di impugnazione in base alle varie tipologie di atti

L'applicazione che segue consente, invece, di effettuare le seguenti operazioni:

1) Calcolare il numero di giorni lavorativi che intercorrono tra due date.

2) Sommare o sottrarre un numero prefissato di giorni lavorativi da una certa data.