martedì 26 agosto 2025
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117.
Il decreto che si compone di 11 articoli si pone lo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti in materia di organizzazione giudiziaria dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026.
Rimandando alla lettura integrale del provvedimento di seguito si riportano le novità principali.
Disposizioni inerenti i magistrati e giudici di pace
L'art. 1 del Decreto stabilisce che fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di Cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti potrà applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile, fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di anzianità di servizio e alla valutazione di professionalità richiesti dal citato art. 115, comma 3, del r.d. n. 12/1941 (comma 1).
Inoltre, fino al 30 giugno 2026, in deroga all'art. 13 del d.lgs. n. 116/2017, il giudice di pace potrà essere destinato come supplente (anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico) dei giudici professionali.
Alle Corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi previsti del PNNR potranno essere destinati, in numero non superiore a venti, magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita' e siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nonche' da distretti di Corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento (comma 1).
L'art. 3 stabilisce, inoltre, che, in deroga a quanto previsto dall'art. 110 del r.d. n. 12/1941, il Consiglio superiore della magistratura, sempre al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione della durata dei processi potrà disporre un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso determinati uffici giudiziari di primo grado per consentire la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo i criteri previsti dalla legge stessa.
L'art. 5 stabilisce, infine, che il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso del 2023 ha la durata di diciotto mesi e si svolge secondo le modalità indicate dal decreto.
Modifiche al codice di procedura civile
Previste modifiche all'art. 445-bis del codice di procedura civile in materia di accertamento tecnico preventivo per le ipotesi di invalidtà.
In particolare: “1. (..) a) al primo comma, le parole «codice di procedura civile», ovunque ricorrono, sono soppresse; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il conferimento dell'incarico al consulenteo, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.». 2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non e' stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio”.
Pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 89/2001 (legge Pinto)
L'art. 9 incide, infine, sulla Legge Pinto, legge n. 89/2001, andando a modificare l'art. 4 e l'art. 5-sexies. Quanto al primo si prevede che all'art. 4, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso la domanda puo' essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso.».
Per quanto riguarda, invece, l'art. 5-sexies sono apportate diverse modifiche che incidono, sul comma 1-bis. In particolare, al primo periodo, dopo le parole: «domanda di equa riparazione» sono aggiunte le seguenti: « a pena di decadenza» e il secondo periodo è soppresso.
Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione puo' chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalita' previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.».
Al comma 4, le parole: «Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma la decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione».
Al comma 12, secondo periodo, le parole: «anche in deroga al disposto del comma 9» sono soppresse.
Il comma 12-bis è sostituito dal seguente: «12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.»
Inoltre, dopo il comma 12-bissono aggiunti due ulteriori commi:
«12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.
12-quater. Entro un mese dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia da' notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di cui al primo periodo è altresi' comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.»
In sintesi è stata riformata la disciplina dell’equa riparazione, consentendo la proposizione del ricorso anche quando il giudizio (i cui termini di ragionevole durata sono già spirati), introducendo termini perentori per la presentazione e il rinnovo delle dichiarazioni necessarie al pagamento degli indennizzi.
È, altresì, prevista la sospensione delle azioni esecutive fino al 21 gennaio 2027 per i creditori che si conformano alle nuove regole.