Calcolo diritti di copia

I diritti di copia consistono negli importi dovuti alle cancellerie per il servizio di rilascio delle copie degli atti giudiziari.Le copie possono essere rilasciate in formato cartaceo o elettronico, in forma semplice o autentica (cioè con attestazione di conformità all'originale), con urgenza o senza urgenza.Il calcolo dei diritti è effettuato in base al numero delle pagine di cui la copia è composta e avviene in maniera differente a seconda che la stessa sia richiesta in forma semplice o autentica, secondo apposita previsione normativa.La copia può essere rilasciata anche in modalità elettronica con differenti costi sempre secondo disposizione normativa.Quando le copie degli atti vengono richieste senza urgenza è necessario attendere tre giorni dalla domanda per il ritiro.

Se richieste con urgenza le copie possono, invece, essere immediatamente ritirate. In tal caso è dovuto un importo pari al triplo previsto per le copie rilasciate senza urgenza.

Dinanzi al Giudice di Pace tutti gli importi sono ridotti alla metà.

Nelle cause esenti per materia da spese ed in quelle in cui la parte è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non è dovuto alcun diritto per il rilascio delle copie.

Il pagamento dei diritti va effettuato unicamente previo acquisto delle apposite marche adesive in vendita presso le tabaccherie, come quella raffigurata in questa pagina.

A seguito dell'entrata in vigore del DL 90/2014 (26.06.2014), così come previsto dall'art. 52 «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.

Le disposizioni di cui all’art. 52, D.L. n. 90/2014 «non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice».

L'utility che segue consente di calcolare l'importo dovuto alla cancelleria per il rilascio di copie di atti giudiziari, previa scelta della tipologia, del numero di pagine, dell'ufficio e dell'eventuale urgenza.

Tra gli allegati della presente pagina vengono inserite le tabelle contenenti l'indicazione dei diritti di copia periodicamente aggiornate alle disposizioni normative che si succedono nel tempo, nonchè le varie Circolari esplicative del Ministero della Giustizia sulla corretta applicazione dei diritti.

Copie nel processo tributario

Dal 2 marzo 2012 sono entrati in vigore i nuovi importi previsti dalla legge per il rilascio di copie (cartacee o elettroniche) nell'ambito del processo tributario per importi diversi da quelli richiesti in ambito civile o penale, come sopra descritti.

Per calcolare le somme dovute è possibile utilizzare la seguente utility