Post date: Mar 6, 2012 12:00:38 PM
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012 il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 27 dicembre 2011 che prevede un aggiornamento degli importi dovuti per i diritti di copia nel processo tributario. In particolare si prevede che le spese per il rilascio, da parte degli uffici di segreteria della commissione tributaria centrale, delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province di Trento e di Bolzano, di copie di atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio, sono fissate, per i richiedenti diversi dall'ufficio impositore, nella misura stabilita dalle tabelle contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del decreto in commento. L'allegato 1 si riferisce alle copie senza conformità, l'allegato 2 si riferisce alle copie rilasciate con attestazione di conformità. In entrambi i casi trattasi di copie cartacee.
Riguardo alle copie rilasciate, invece, in modalità elettronica, l'allegato 3 determina gli importi relativi alle copie depositate dalle parti, mentre l'allegato 4 disciplina i costi relativi agli atti provenienti dall'archivio informatico dell'ufficio.
Le copie potranno essere rilasciate in formato elettronico, su supporto fornito dal richiedente a condizione che il supporto medesimo sia utilizzabile nell'ufficio al quale viene richiesta.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dunque, a far data dal 2 marzo 2012.
Tra gli allegati riportiamo il testo del decreto e le quattro tabelle ad esso allegate