Opposizioni a sanzioni amministrative

La violazione di determinate norme prevede che siano irrogate al trasgressore delle c.d. sanzioni amministrative di natura pecuniaria.

Si tratta ad esempio delle violazioni del Codice della Strada, di quelle dettate in materia di tutela dell'ambiente, ovvero in materia di commercio, ecc..

Contro il provvedimento che applica tali sanzioni il trasgressore, può proporre opposizione per ottenere l'annullamento totale o parziale del provvedimento, o quantomeno una riduzione della sanzione.

Normalmente l'opposizione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di contestazione al Tribunale ovvero al Giudice di Pace competente, per materia e per territorio.

Il Giudice di Pace è sempre competente per le opposizioni avverso le sanzioni amministrative sino al valore di € 15.473,71 quando riguardano violazioni alle norme del codice della strada, delle licenze commerciali per il commercio fisso o ambulante, dell’orario dei mercati, delle quote latte, della vaccinazione dei minori.

L'opposizione deve essere invece proposta dinanzi al Tribunale oltre che nei casi in cui la sanzione supera il valore sopra indicato, anche quando, indipendentemente dal valore riguarda violazioni nelle seguenti materie:

- tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- previdenza e assistenza obbligatoria;

- tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

- igiene degli alimenti e delle bevande;

- valutaria;

- antiriciclaggio.

Il Tribunale è inoltre sempre competente quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro, nonchè quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [cioè violazioni in materia di assegni e di codice stradale].

Per le opposizioni in materia di violazione a norme del Codice della Strada è possibile alternativamente adire o il Giudice di Pace (come sopra indicato) ovvero il Prefetto nel senso che la scelta di una modalità di opposizione preclude l'altra.

A differenza del ricorso diretto dinanzi al Giudice di Pace (esperibile entro 30 giorni) il ricorso al Prefetto è invece esperibile entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

In ogni caso, qualora il Prefetto rigetto l'opposizione lo stesso emette un'ordinanza ingiunzione (con la quale normalmente raddoppia l'importo della sanzione originariamente comminato) il trasgressore può, comunque impugnare tale ordinanza, dinanzi al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla notifica.

Con l'applicazione di seguito riportata è possibile calcolare la scadenza dei termini per proporre opposizione avverso le sanzioni amministrative a seconda che si scelga di adire il Prefetto ovvero il Giudice di Pace competente per territorio.