Successioni e donazioni

Una disciplina molto importante dettata dal Codice Civile, spesso origine di contenziosi particolarmente complessi ed articolati è quella sulle successioni a causa di morte e sulle donazioni.

Successioni

La successione si apre nel momento del decesso di un determinato individuo, nel suo ultimo domicilio e comporta il trasferimento del suo patrimonio in capo agli eredi e, cioè a quei soggetti che o per volontà del defunto o per legge sono chiamati a succedervi.

Come detto la successione può essere regolata dalla volontà del defunto attraverso la redazione di un testamento (c.d. successione testamentari), ovvero, in mancanza secondo quanto previsto dalla legge (c.d. successione legittima)

Il testamento può essere olografo (se scritto di pugno dal testatore) ovvero pubblico (se redatto dal notaio).

I soggetti chiamati all'eredità diventano eredi veri e propri solo se la accettano. L'accettazione può essere espressa (se effettuata con atto scritto davanti ad un notaio ovvero presso la cancelleria del Tribunale) ovvero tacita nell'ipotesi in cui gli stessi compiono atti che la presuppongono (es: compioono disposizioni di beni della massa ereditaria).

L’eredità può essere accettata o puramente e semplicemente ovvero con beneficio di inventario. In tal caso viene distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede e, dunque, quest'utlimo non potrà mai essere tenuto al pagamento dei debiti oltre il valore dei beni ereditati a differenza di quanto avviene nella successione ordinaria (in cui l'erede risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio).

Il Codice Civile agli 536 e seguenti riserva una quota del patrimonio ad alcune categorie di eredi c.d.legittimari (i figli, il coniuge e gli ascendenti) che dunque devono ricevere almeno una parte del patrimonio equivalente a tale quota.

Oltre alla figura dell'erede esiste anche quella del c.d. "legatario" il quale per testamento non viene istituito appunto erede.

Il legatario a differenza dell’erede, risponde dei debiti solo nei limiti del valore di quanto ricevuto.

Il legato, a differenza dell'eredità non necessita di accettazione, ma può essere rinunciato.

Le ipotesi più frequenti di contenzioso sono rappresentate dalle controversie in materia di accettazione e rinuncia dell’eredità, dalle impugnazione del testamento per nullità (es: per incapacità del testatore) di lesione della quota di legittima riservata dalla legge ai legittimari.

Donazioni

La donazione è il contratto con il quale un individuo (o una persona giuridica se il suo statuto lo consente), per solo spirito di liberalità, arricchisce il patrimonio di un altro individuo assegnando in suo favore determinati beni (es: immobili), diritti o anche assumendo obbligazioni al suo posto.

Non è possibile però effettuare donazioni di beni futuri, cioè che non sono ancora entrati nel patrimonio del donante.

La donazione perchè sia valida deve essere effettuata con atto pubblico per iscritto con l'assistenza di un notaio.

La donazione deve essere accettata dal beneficiato e l'accettazione può essere fatta o nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore e può essere revocata sia dal donante che dal donatario prima che la stessa sia accettata.

La donazione, così come previsto dagli art. 800 e seguenti del Codice Civile può essere revocata per sia per ingratitudine del donatario che per sopravvenienza dei figli.

Le donazioni assumono particolare importanza anche nelle successioni, in quanto la legge prevede la c.d. “collazione”, per la quale l’erede a favore del quale è stata già disposta un’attribuzione patrimoniale per donazione è obbligato, salvi particolari casi, ad inserire nell’asse ereditario i beni ricevuti.