Calcolo danno biologico

La figura del danno biologico è stata elaborata nel corso degli anni dalla giurisprudenza.Prima di tali elaborazioni l'ordinamento italiano non prevedeva la risarcibilità di tale voce di danno, ma unicamente il risarcimento del danno cosiddetto "patrimoniale". Il solo danno fisico risarcibile era considerato o quello "emergente", inteso dal punto di vista economico o il "lucro cessante" inteso come perdita delle possibilità di guadagno astrattamente collegate alle capacità reddituali del danneggiato.

Successivamente, essendo venute alla luce varie situazioni in cui non era possibile applicare detto principio, soprattutto nelle ipotesi di soggetti non lavoratori, il concetto di danno risarcibile si è spostato sul valore più generale dell'integrità psico-fisica del soggetto, prescindendo, quindi, da ogni valutazione sulla sua capacità lavorativa o reddituale.

Oggi il danno biologico è una categoria di danno ormai pacificamente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza e, dunque, il problema si è spostato sulle modalità di calcolo e della sua effettiva liquidazione.

Per il danno biologico nascente da sinistro stradale ed inferiore i 9 punti percentuale di invalidità permanente (c.d. "micropermanenti") esistono le apposite tabelle dettate dal legislatore a seguito della legge n. 57/2011 e della riforma del Codice delle Assicurazioni.

Per le ipotesi di danno derivante da infortunio sul lavoro e per altre tipologie di danno superiori al 9%, invece, è necessario utilizzare differenti tipi di tabelle.

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO

-ex l. 57/2001 e dlgs. 209/2005

I criteri per il calcolo del danno biologico permanente e dell'indennità giornaliera di invalidità temporanea totale (ITT), detta anche 'invalidità assoluta', e di invalidità temporanea parziale (ITP) sono stabiliti per legge dall'art. 5 L.57/2001 e definiti anche dal Dlgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private).

I valori economici del punto base e dell'indennità giornaliera sono aggiornati annualmente in base all' indice ISTAT.

A seguito dell'elaborazione giurisprudenziale del danno biologico è stata introdotta quale voce aggiuntiva quella del "danno morale", generalmente quantificato nella misura di 1/3 o di 1/4 del totale riconosciuto a titolo di biologico.

Tale modalità di calcolo inizialmente accettata in modo "automatico" è stata messa in discussione da alcune sentenze della Cassazione dell'11 novembre 2008 (c.d. sentenze di San Martino nn. 26972/2008 e seguenti) le quali hanno escluso tale automatismo ritenendo che il danno non patrimoniale (e quindi anche quello definito come "morale") non possa essere considerata una categoria autonoma rispetto al danno biologico, ma debba comunque rientrare in esso.

Come tale il danno non patrimoniale (nel quale rientravano le più ampie categorie giurisprudenziali del danno morale, esistenziale, ecc..) non può essere liquidato come voce autonoma se non nei casi espressamente previsti dalla legge (es: quale conseguenza di un reato), fatta sempre salva, però, la possibilità, da parte dei Tribunali, a seconda dei casi, di "personalizzare" il danno attraverso il riconoscimento di ulteriori somme di denaro (oltre a quelle "tabellari") che siano giustificate dall'esistenza di un pregiudizio ulteriore oltre a quello prettamente "fisico", purchè trattasi sempre di conseguenza effettiva del danno biologico e non sia mai considerato come categoria a se stante.

L'utility che segue consente di calcolare il danno biologico relativo alle sole lesioni micropermanenti secondo i criteri tabellari sopra indicati con possibilità (per i motivi su esposti) di scegliere se escludere o meno la voce del danno morale.

- altri criteri utilizzati dagli Uffici Giudiziari

Oltre ai criteri sopra indicati alcuni uffici giudiziari utilizzano proprie tabelle di quantificazione del danno biologico che vengono periodicamente aggiornate.

La più note sono quelle elaboratedai Tribunali di Milano e Roma, alle quali altri uffici giudiziari nazionali frequentemente si rifanno.

Tali tabelle, a differenza di quelle legislative, sono composte da voci di risarcimento "omnicomprensive" che contengono, cioè, già in sè, tutti gli aspetti del danno subito e, dunque, anche quello non patrimoniale.

L'applicazione che segue consente di calcolare gli importi dovuti a titolo di danno biologico, secondo quanto previsto dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano o dal Tribunale di Roma.