Ricorsi tributari

I professionisti di emiliocurci.net possono offrire assistenza legale anche nel campo del contenzioso tributario, attraverso la predisposizione di ricorsi avverso avvisi di accertamento o cartelle esattoriali.

Il contenzioso tributario è il procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto controversie di natura tributaria tra il contribuente e l'Amministrazione.

È regolato dal D.Lgs. 546 del 31 dicembre 1992, oltre che dal codice di procedura civile.

Oggetto del processo è l'atto dell'Ammministrazione Finanziaria o dell'Ente di riscossione (es: cartella esattoriale) che, qualora, il contribuente ritenga viziato, può chiedere alla commissione tributaria di annullarlo.

Il procedimento si svolge dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado (Provninciali e Regionali) e successivamente anche dinanzi alla Corte di Cassazione.

L'impugnazione va proposta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto tramite ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato, ma contestualmente al ricorso può essere richiesta la sospensione dell'atto stesso, qualora vi sia

il pericolo di un danno grave ed irreparabile e la fondatezza (almeno teorica) del ricorso.

In caso di accoglimento l'ordinanza di sospensione resta efficace fino alla pronuncia di merito del collegio e la prima udienza di discussione deve essere fissata entro 90 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza stessa.

La sospensione può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia da parte del contribuente.

Il procedimento di primo grado si conclude con sentenza emessa dalla Commissione Provinciale contro la quale è possibile ricorrere in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Al giudizio di appello si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni previste in primo grado.

Contro la sentenza di appello è ammesso ricorso in Cassazione secondo le norme del codice di procedura civile, per i motivi indicati dall'art. 360 dal n. 1 al n. 5.