CONDIZIONI & TARIFFE

I nostri avvocati hanno scelto di offrire ai propri clienti la massima chiarezza, sia per ciò che riguarda le modalità di espletamento dell'incarico professionale, che la determinazione del relativo compenso.

Riguardo alla determinazione del compenso riteniamo opportuno segnalare che, in data 23.03.2012, è stato convertito in legge con modifiche il decreto legge n. 1/2012, a seguito del quale sono state abrogate tutte le tariffe professionali originariamente in vigore.

La legge n. 247/2012, più nota come legge di riforma dell'ordinamento forense ha poi fornito ulteriori indicazioni in riferimento alla categoria degli avvocati.

Per ottenere maggiori informazioni in proposito e conoscere le norme che regolamentano la materia è possibile consultare questa pagina.

Per questi motivi, prima che i nostri professionisti possano procedere alla trattazione di un qualsiasi incarico (giudiziale o stragiudiziale) è necessario che il cliente accetti espressamente le CONDIZIONI GENERALI riportate nella presente pagina ed il preventivo predisposto per l'espletanda attività professionale.

I pagamenti delle competenze maturate, secondo i criteri di seguito indicati, possono essere effettuati al nostro studio alternativamente in contanti (sino all'importo massimo di 3.000 euro), con assegno non trasferibile o circolare, bonifico bancario, versamento su conto Paypal, ovvero con strumenti elettronici (carta di credito, bancomat, Apple Pay, Gpay).

Per ulteriori informazioni sui mezzi di pagamento accettati è, comunque, possibile cliccare su questa pagina.

Cliccando sui seguenti link è possibile richiedere un preventivo relativo ad una specifica attività da espletare, nonchè conoscere le modalità utilizzate dai nostri avvocati per la determinazione del proprio compenso.

Per soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito previste dalla legge è possibile accedere al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato (c.d. "gratuito patrocinio) potendo avvalersi della nostra assistenza legale senza anticipare alcuna spesa.

Al fine di fornire un servizio chiaro e trasparente nonchè per garantire il medesimo livello di assistenza e di qualità nell'espletamento dell'attività professionale a tutti i clienti il nostro studio legale ha, infine, creato la propria Carta dei Servizi, documento che contiene una descrizione sintetica, in linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, di tutti i servizi che lo Studio Legale Curci & Partners può offrire ai propri clienti, nonchè delle modalità e delle garanzie con cui gli stessi vengono erogati.

CONDIZIONI GENERALI DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO PROFESSIONALE

Al fine di instaurare un corretto rapporto professionale con lo Studio Legale Curci & Partners abbiamo predisposto le seguenti condizioni generali relative alle modalità di espletamento del mandato professionale da leggere attentamente e sottoscrivere per ricevuta comunicazione ed accettazione da parte del cliente.

Art. 1) - DEFINIZIONI

Per “professionista” si intende ogni professionista che opera, direttamente nello studio legale Curci & Partners o collabora con il sito web "emiliocurci.net", ciascuno sotto la propria esclusiva responsabilità, senza vincolo solidale fra di loro. Per “cliente” si intende chiunque affidi ai professionisti sopra citati incarichi professionali, sia giudiziali, che stragiudiziali, di consulenza o di assistenza, per proprio conto o per conto di terzi.

Art. 2) - CONTENUTO DEL MANDATO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il conferimento di un incarico professionale in favore dei nostri legali (art. 2230 c.c.,) comporta il sorgere sia di diritti che di oneri per il cliente.

Il mandato professionale viene evaso, in maniera esemplificativa e non esaustiva nel modo di seguito indicato:

1. trattazione preliminare per individuare sommariamente i termini della questione: questa fase può normalmente coincidere con il primo contatto personale, telefonico, telematico o con qualunque altro mezzo che consenta la comunicazione a distanza; 2. studio di massima per approfondire i termini giuridici della questione: tale fase è svolta in autonomia dal professionista, avvalendosi delle risorse di cui dispone eventualmente anche presso strutture esterne ed anche senza la presenza del cliente;

3. discussione personale, telefonica o con uno dei mezzi indicati in precedenza, per valutare la fattibilità dell'eventuale azione giudiziale o stragiudiziale o della richiesta di parere, ovvero studio approfondito per un definitivo parere orale o scritto; 4. predisposizione di un preventivo di massima dei costi e dei compensi per l'attività richiesta;

5. conferimento del mandato per la lite/procedura giudiziale o stragiudiziale o dell'incarico di redazione del parere e conseguente predisposizione dei relativi atti o scritti.

Art. 3) - DIRITTI DEL CLIENTE

Contenuto della prestazione professionale

Il cliente ha il diritto di ottenere la migliore possibile prestazione professionale.

Ciò significa che le valutazioni effettuate dal professionista sono quelle che, nella sua piena coscienza ed onestà intellettuale, appaiono secondo le circostanze del caso, gli eventuali precedenti giurisprudenziali e le risorse scientifiche comunemente adottate, come le più probabili e difendibili.

La scelta di Iniziare una azione giudiziale o stragiudiziale spetta esclusivamente al cliente che ne è anche l'unico responsabile, tenuto conto delle valutazioni a lui comunicate dall'avvocato.

L'obbligazione del professionista è un obbligazione di mezzi e non di risultato e, pertanto, in nessun caso, potra essere assicurato al cliente il buon fine dell'azione eventualmente intrapresa.

Il cliente ha il diritto di essere tempestivamente e periodicamente informato sull’andamento delle pratiche affidate al nostro studio.

Il cliente ha diritto ha ricevere le idonee informative previste dalla legge quali quella relativa al trattamento dei dati personali (Privacy), alla mediazione civile ed alla negoziazione assistita, consegnate a mezzo di separata documentazione.

Garanzie assicurative per il cliente

In caso di eventuali errori nell’espletamento dell’incarico affidato i professionisti del nostro studio sono dotati di idonea polizza assicurativa di cui vengono forniti, all'atto della predisposizione del preventivo i relativi estremi.

In ogni caso il titolare dello studio Avv. Emilio Curci è coperto dai rischi derivanti dall'attività professionale dalla seguente polizza assicurativa:

Generali s.p.a. – polizza n. 294618331

Art. 4) - OBBLIGHI DEL CLIENTE E DIRITTI DEL PROFESSIONISTA

Pagamento del corrispettivo (art. 2233 c.c.)

4.1 Il cliente è uno tenuto corrispondere al professionista quanto pattuito in sede di accettazione di un preventivo predisposto per ogni singola pratica, nel quale sono indicati, in linea di massima, le voci di costo (es: versamenti forfettari, marche da bollo, trasferte, consulenze tecniche, perizie, spese postali o diritti di cancelleria, tasse imposte, ecc..) e le modalità di determinazione del compenso per l'attività professionale da espletare.

Il preventivo relativo alla pratica per cui viene affidato l'incarico di cui al presente contratto viene ad esso allegato e ne costituisce, pertanto, parte integrante;

4.2 Il corrispettivo è dovuto Indipendentemente dall'esito del giudizio o dell'azione stragiudiziale ed anche nel caso in cui risulti infruttuosa, non esperibile o non esperita l'eventuale azione di recupero nei confronti dell'avversario soccombente tenuto al relativo rimborso, trattandosi, come detto, di rapporto tra cliente e professionista, la semplice evasione dell'incarico dà luogo, infatti, per legge al diritto del professionista al pagamento nei termini appena esposti.

4.3 Il corrispettivo è dovuto anche in ipotesi di rinuncia o revoca del mandato per tutta l'opera in misura proporzionale all'opera fino a quel momento prestata;

4.4 Nelle ipotesi di cliente che rientri nelle condizioni di reddito previste dal DPR 115/2002 è possibile, previa apposita istruttoria e limitatamente alle ipotesi di assistenza giudiziale (restando perciò esclusa l'assistenza stragiudiziale) accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non dovendo così il cliente stesso sopportare alcuna anticipazione, né spesa in favore del professionista incaricato che sarà pagato, a conclusione dell’attività, direttamente dallo Stato.

Collaborazione

4.5. Il cliente si obbliga, altresì, in generale a:

- prestare la massima collaborazione con il professionista, fornendogli tutte le informazioni e la documentazione necessaria affinchè la pratica possa essere istruita e trattata in maniera idonea;

- comunicare eventuali variazioni di recapiti tra cui l’indirizzo, i numeri telefonici e l’indirizzo di posta elettronica;

- comunicare, al momento dell'affidamento della pratica, il propri dati anagrafici, il codice fiscale o la propria la partita iva;

Art. 5) - RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

Il cliente si assume ogni responsabilità circa la rappresentazione dei fatti relativi al proprio caso, l’autenticità e il contenuto dei documenti che fornisce al professionista e, in genere, la veridicità di qualsiasi informazione fornita per l’espletamento del mandato.

Il cliente si assume, altresì, qualsiasi responsabilità nel caso intenda, durante il mandato, non conformarsi ai consigli impartiti dal professionista.

Art. 6) - RECESSO

Il professionista si riserva di rinunciare al mandato conferito in qualsiasi momento, con comunicazione da effettuare al cliente a mezzo con raccomandata a.r.

In caso di rinuncia al mandato il professionista incaricato si obbliga a preparare il fascicolo contenente gli atti e documenti relativi alla posizione del cliente nel più breve tempo possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative.

Il cliente, in qualsiasi momento, può altresì revocare il mandato al professionista incaricato, restando obbligato al pagamento delle competenze maturate fino alla data della revoca (art. 2237 C.C.).

Il cliente, al termine del mandato (indipendentemente da chi abbia esercitato il recesso), è tenuto a presentarsi prontamente, una volta che il suo fascicolo sarà stato preparato per la restituzione per prendere in consegna lo stesso e provvedere al saldo di quanto ancora dovuto per l’attività esercitata sino al termine del mandato.

Art. 7) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia saranno esclusivamente competenti per territorio il Giudice di Pace di Bari o il Tribunale di Bari in base alla competenza per valore.