I compensi dei professionisti

Il tradizionale sistema di determinazione dei compensi per gli esercenti di professioni appartenenti ad un ordine (es: avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc...), originariamente basato su tariffe determinate per legge e differenti per ogni categoria professionale è stato profondamente modificato dal DL 1/2012, successivamente convertito in legge con modifiche in data 23.03.2012.

Il testo definitivamente approvato, a seguito delle modifiche attuate in sede di conversione, dell'art. 9 del decreto legge citato, nella parte che regola il compenso dei professionisti è, infatti, ora il seguente:

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Modifiche introdotte dalla riforma forense per i compensi degli avvocati

A seguito delle recenti innovazioni apportate dalla legge n. 247/2012 che ha approvato la c.d. riforma forense riteniamo, inoltre, opportuno segnalare cosa cambia in relazione alle modalità di determinazione del compenso degli avvocati.

In via preliminare va detto che, stanti le modifiche già operate dal decreto liberalizzazioni (DL 1/2012), convertito con la legge n. 27/2012 (sopra segnalato) il rapporto tra cliente e avvocato è regolamentato, come tutti i contratti d'opera professionale, dall'art. 2223 del Codice Civile.

Rispetto al passato cambiano, però, i criteri di determinazione del compenso, originariamente quantificato, in mancanza di espresso accordo tra le parti, secondo differenti criteri e cioè, le tariffe, gli usi o, in extremis dall'autorità giudiziaria.

Come già descritto in precedenti contributi la legge 27/2012 ha completamente abrogato le tariffe professionali e, dunque, tale criterio di determinazione è venuto completamente a cadere con la conseguenza che, quelle previste per la categoria degli avvocati, non sono ormai più utilizzabili.

Ne consegue che criterio principale, non può che diventare l'accordo tra le parti, al momento del conferimento dell'incarico (ormai non più vincolato come un tempo dal tetto dei "minimi tariffari") ma rimesso completamente alla libera determinazione di cliente e professionista.

In mancanza di tale accordo la legge 27/2012 ha previsto che la determinazione del compenso sia effettuata in sede giudiziale (e cioè direttamente dal giudice eventualmente adito dall'avvocato per far quantificare il suo compenso) secondo dei parametri normativi introdotti dal DM 140/2012.

La riforma forense, recentemente approvata con la legge n. 247/2012 ha apportato delle lievi modifiche a tale sistema precisando, in realtà, per i compensi degli avvocati (e, dunque, non per tutti gli altri professionisti per i quali continuerà a valere soltanto il criterio sopra indicato) alcuni criteri di riferimento e alcuni limiti alla libertà contrattuale.

Il compenso, innanzitutto è pattuito al momento del conferimento dell'incarico, per iscritto, preceduto, se richiesto dal cliente da un apposito preventivo.

Su tale punto possiamo dire che il nostro studio, già dall'entrata in vigore della legge 27/2012 ha deciso di "contrattualizzare" il rapporto con i clienti, per ciascun incarico conferito a mezzo di apposito accordo scritto, rimettendo la determinazione del compenso ad un preventivo che deve contestualmente essere accettato dal cliente.

Ribadiamo, pertanto, anche alla luce delle recenti modifiche normative che, ogni cliente che si rivolge presso il nostro studio dovrà sottoscrivere un apposito contratto di conferimento incarico, nonchè accettare un preventivo scritto per la determinazione del compenso.

Come previsto per legge nel preventivo vengono inseriti il costo della prestazione professionale nonchè le spese vive per l'espletamento dell'incarico (es: marche da bollo, contributo unificato, ecc..) ragionevolmente prevedibili e vengono altresì resi noti il grado di complessità dell’incarico e altre informazioni utili (quali ad esempio la Compagnia che assicura i professionisti per eventuali responsabilità).

Come detto la riforma forense ha stabilito alcune importanti precisazioni in merito ai criteri utilizzabili per la determinazione dell'importo del compenso dovuto agli avvocati.

Pur lasciando le parti libere di determinare il compenso l'art. 13 della legge 247/2012 nella misura ritenuta congrua ammette anche la possibilità di prendere a riferimento quali criteri: il tempo, la quantificazione forfettaria, la convenzione avente ad oggetto uno o più affari, la determinazione per singole fasi o prestazioni, la percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene la parte non soltanto a livello economico.

La norma invece fa divieto di utilizzare il c.d. "patto di quota lite" ed ossia la determinazione del compenso in percentuale, ad esempio, sull'esito di una attività di recupero crediti e cioè ad esempio, una pattuizione che stabilisca un importo pari al 10% dell'importo che l'avvocato sarà riuscito a recuperare dal debitore.

Il criterio a percentuale è utilizzabile unicamente "a monte" e, cioè, prendendo a riferimento, al momento del conferimento dell'incarico un determinato valore dell'affare, indipendentemente dall'esito e dal risultato.

Il nostro studio, in base alla tipologia di controversia e all'importanza dell'affare può utilizzare uno qualsiasi dei criteri sopra indicati per la determinazione del compenso professionale.