Calcolo contributo unificato per le spese di giustizia

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è una somma predeterminata da pagare allo Stato per avviare un'azione (o in casi particolari, anche per costituirsi in un giudizio) dinanzi ad un organo giudiziario civile, amministrativo o tributario.

E' dovuto, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo e nel processo tributario.

L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è, invece, soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore previsti dalla legge.

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

La parte convenuta che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

Per l'iscrizione a ruolo della causa, oltre al pagamento del contributo unificato è necessario allegare anche una marca da bollo da 27 euro, tranne che nei casi di giudizi di valore inferiore a 1.033,00 euro.

Medesimo adempimento è previsto per la costituzione di parte civile nel giudizio penale.

Per i giudizi di impugnazione il contributo unificato è aumentato della metà.

Per i ricorsi dinanzi alla Corte di Cassazione è aumentato del doppio.

Indicazioni obbligatorie

Qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax (ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) il contributo unificato è aumentato della metà.

Qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

Modalità di pagamento

Il contributo unificato è corrisposto mediante:

1) versamento ai concessionari a mezzo di modello F23;

2) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

3) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati con rilascio di apposito contrassegno adesivo (in tal caso, la ricevuta adesiva di pagamento viene applicata sull'apposito spazio previsto sulla nota di iscrizione a ruolo del procedimento. In altri casi (es: ricorsi al TAR o ricorsi commissione tributaria) è necessario applicarla, all'atto dell'iscrizione a ruolo del procedimento, sul modello per la comunicazione del versamento approvato dal Ministero delle Finanze, liberamente scaricabile dal qui indicando gli estremi del soggetto versante;

4) strumenti di pagamento telematici

In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.

Per maggiori informazioni consigliamo anche la lettura di questo articolo contenente una spiegazione di alcune precisazioni fornite dal Ministero in materia di contributo unificato e di un altro articolo con ulteriori chiarimenti ministeriali.

La legge di stabilità 2013 all'art. 1, comma 17, ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia stabilendo che: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

L'utility che segue consente di calcolare il contributo unificato in base al valore della causa o alla tipologia del procedimento giudiziario da introdurre.

Per effettuare il calcolo è possibile scegliere una delle 3 opzioni:

1) valore determinato (da inserire in base al valore della causa);

2) valore non indicato o indeterminabile (nei casi in cui non sia indicato il valore o la causa sia di valore indeterminabile)

3) applicazione della riduzione del 50%.

Si rammenta che la riduzione del 50% dell'importo del contributo si applica nei seguenti casi:

- procedimenti di ingiunzione;

- procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo;

- procedimenti di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

- procedimenti per intimazione di sfratto o finita locazione;

- procedimenti cautelari o possessori;

- controversie individuali di lavoro o concernenti rapporto di pubblico impiego (a tale pagamento sono obbligati solo i soggetti che abbiano un reddito imponibile pari a tre volte il tetto di reddito massimo previsto per il gratuito patrocinio e, dunque, oggi pari ad un valore di euro 32.298,99.

E' possibile poi, utilizzando il pulsante "Procedimenti con Contributo Fisso" visualizzare e secegliere una tra le voci per le quali il contributo unificato è determinato in modo forfettario, indipendentemente dal valore della causa, oppure non è dovuto nei casi in cui i procedimenti sono esenti da spese.

Si allegano, infine, la tabella periodicamente aggiornata all'anno in corso contenente tutti gli importi dovuti per il contributo unificato in base al valore ed alla tipologia dei procedimenti nonchè le varie circolari interpretative emesse del Ministero della Giustizia in tema di applicazione del contributo stesso.