Calcolo prescrizione dei reati

Il diritto penale italiano opera la distinzione tra prescrizione del reato e la prescrizione della pena.

La prescrizione del reato è un istituto giuridico che, al fine di favorire un principio di "economia giudiziaria" implica la rinuncia da parte dello Stato a perseguire l'autore di un reato, quando dal momento della sua commissione sia trascorso un determinato periodo di tempo generalmente proporzionale alla gravità dello stesso.

L'istituto, inoltre, ha la funzione di garantire l'effettivo diritto di difesa all'imputato che, trascorrendo un eccessivo lasso di tempo, si troverebbe nella difficoltà di trovare fonti di prova a suo favore, nonchè, almeno nelle intenzioni legislative, un rapido svolgimento del processo.

La sentenza che dichiara la prescrizione del reato non equivale, comunque, ad una pronuncia di assoluzione, atteso che, affinché vi sia prescrizione occorre che il giudice, nel dispositivo della sentenza, individui un reato, nel frattempo estinto, comunque, attribuibile all'imputato.

Per tali motivi l'imputato che ha interesse a concludere il procedimento penale che lo riguarda al fine di vedere riconosciuta la propria innocenza, può sempre rinunciare alla prescrizione.

La prescrizione della pena, disciplinata dagli artt. 172 e 173 c.p. è quell'istituto secondo il quale il decorso del tempo incide anche sulla pena inflitta con sentenza passata in giudicato.

La prescrizione, infatti, estingue la pena se dopo un determinato periodo di tempo (stabilito dalla legge) la sentenza di condanna non viene eseguita.

Il decorso del tempo non estingue, però, la pena dell’ergastolo e le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna.

In Italia l'istituto della prescrizione dei reati è regolata dal codice penale, modificato più volte nel corso del tempo da numerose leggi, tra le quali, in particolare la L. 251/2005 (c.d. Cirielli), recante "Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione", che nell' Art. 7 ha cambiato radicalmente i criteri per il calcolo della prescrizione.

Secondo l'art. 157 del Codice penale, il tempo necessario a prescrivere un reato varia in considerazione della pena stabilita, con l'esclusione dei reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo che non sono prescrittibili.

L'art. 157 del codice penale, così come modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, prevede che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente, al massimo, tra i due seguenti valori:

- massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il singolo reato;

- sei anni, per i delitti, o quattro anni, per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Detti termini, però, ricominciano a decorrere, in presenza di determinati eventi interruttivi espressamente indicati dal codice penale (es: disposizione dell'interrogatorio dell'indagato o la richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM), ma non possono mai superare il tempo di prescrizione aumentato di un quarto.

Altre cause di prolungamento della prescrizione sono poi determinate dalla contestazione di eventuali aggravanti specifiche.

In ogni caso, per determinare il tempo necessario alla prescrizione non vengono considerate né le attenuanti né le aggravanti, ad eccezione delle aggravanti che aumentano la pena di oltre un terzo e quelle per le quali la legge stabilisce una pena diversa.

In tali casi si tiene conto dell'aumento massimo della pena prevista per l'aggravante. Quando la legge prescrive per un reato sia una pena detentiva che una pecuniaria, la prescrizione si calcola sulla sola pena detentiva.

La legge, in determinate fattispecie, può prevedere una pena alternativa a quella detentiva e pecuniaria: in tal caso la prescrizione matura in tre anni.

Riportiamo di seguito il testo dell'art. 157 del Codice penale nelle due versioni in vigore prima e dopo la legge Cirielli:

Art. 157 - Prescrizione Ante Cirielli

Riportiamo di seguito la normativa previgente in vigore fino al 7/12/2005.

La prescrizione estingue il reato (**):

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'art. 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

(**) La Corte Costituzionale con sentenza 31/05/90 n. 275, ha dichiarato l'illegittimita` del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato".

Art. 157 - Prescrizione Ex Cirielli

Testo in vigore dall' 8/12/2005.

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma (*), nonchè per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

(*) Testo così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 23/5/2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24/7/2008, n. 125

Gli artt. 159 e 160 del Codice Penale dispongono poi le modalità di sospensione ed interruzione della prescrizione.

Nel primo caso la prescrizione viene sospesa e non riprende a decorrere fino al verificarsi di uno degli eventi previsti dalla legge e, dunque, sarà necessario sommare, a partire da tale evento, il tempo trascorso fino all'evento sospensivo a quello che maturerà successivamente.

Nel secondo caso, invece, il verificarsi di uno dei casi previsti dalla legge determina l'inizio di un nuovo corso della prescrizione stessa e, dunque, si riprenderà nuovamente a calcolare secondo i termini di legge, sebbene nei termini aumentati di un quarto, così come previsto dall'art. 161 C.P.

Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione

Testo in vigore dall' 8/12/2005.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.

In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.

Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizione

Testo in vigore dall' 8/12/2005.

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione:

  • l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto,

  • l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice,

  • l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio,

  • il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione,

  • la richiesta di rinvio a giudizio,

  • il decreto di fissazione della udienza preliminare,

  • l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato,

  • il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena,

  • la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo,

  • il decreto che dispone il giudizio immediato,

  • il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Con l'applicazione che segue è possibile calcolare la prescrizione di un reato secondo il codice penale aggiornato con la L. 251/2005 (c.d. "Legge Cirielli") ed anche confrontare il risultato con la normativa previgente.

Per ottenere il calcolo è necessario inserire la data in cui è stato commesso il reato (nel campo Data reato) e la data dell'ultimo atto interruttivo individuandolo tra quelli previsti dall'art. 160 sopra citato.

E' necessario, inoltre, impostare il tipo di pena prevista per il reato in questione e, se richiesto, indicare anche la pena edittale massima espressa in anni.

Infine è ncessario indicare, se previsto, il raddoppio della pena edittale e/o l' aggravante per recidiva o abitualità, in base alle ipotesi previste dagli articoli riportati nella maschera.

Per i procedimenti incardinati prima dell' 8/12/2005 è possibile effettuare il calcolo della prescrizione secondo il codice penale in vigore prima della legge Cirielli.

Per attivare tale modalità di calcolo è sufficiente "spuntare" l'apposito campo situato nell'intestazione della maschera, nel quale è inserita la dicitura "Confronta con normativa antecedente la legge 251/2005".

Se si sceglie tale opzione verranno visualizzate le due modalità di calcolo.

Si segnala, infine, che questo calcolatore non tiene conto della sospensione prevista dall'art. 159 del Codice Penale.