Esecuzione mobiliare e immobiliare

Quando un debitore non adempie spontaneamente una propria obbligazione di pagamento nei confronti di un creditore, quest'ultimo, per recuperare il suo credito può ricorrere alla cosiddetta esecuzione forzata che, come di seguito spiegato, in via generale, può essere svolta in diverse forme.Affinchè il creditore possa procedere in tal senso deve, però preventivamente munirsi di un c.d. "titolo esecutivo" e cioè quel documento o quell'atto giudiziario (es: la cambiale, il decreto ingiuntivo o la sentenze) che, nei casi previsti dalla legge (l'art. 474 del Codice di Procedura Civile) gli consente di aggredire il patrimonio del debitore.

L’esecuzione forzata viene preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto e, cioè di quell'atto di intimazione che avvisa il debitore che, in caso di mancato pagamento degli importi ivi indicati è possibile procedere nei suoi confronti decorsi dieci giorni dalla ricezione dell'atto stesso.

In caso di inerzia del debitore il creditore può decidere di procedere ad espropriazione forzata nei due seguenti modi:

1) Esecuzione mobiliare

- presso il debitore

E' la forma di esecuzione più "semplice" che consente, cioè direttamente di pignorare, tramite il pubblico ufficiale competente ad eseguire tale operazione (ufficiale giudiziario), i beni mobili del debitore o, presso la sua abitazione, ovvero presso un qualsiasi altro luogo ove abbia delle disponibilità materiali.

Dopo il pignoramento i beni non sono più nella disponibilità del debitore che, dunque, non può più venderli sino ad un ordine del Giudice.

Al pignoramento normalmente fa seguito la vendita forzata dei beni e, cioè, gli stessi, previa istanza del creditore, vengono posti all'asta (che normalmente viene effettuata da appositi istituti vendite giudiziarie) e dal ricavato della stessa viene soddisfatto il credito che, naturalmente, in mancanza di offerte, ovvero in presenza di ricavi di modesta entità può anche essere insufficiente al suo soddisfacimento.

- presso terzi

Un'altra forma di esecuzione mobiliare consentita dalla legge è rappresentata dall'espropriazione presso terzi.

Si può attuare in tutti i casi in cui il debitore sia a sua volta creditore di un terzo. Gli esempi più frequenti sono quelli del datore di lavoro ovvero della Banca presso cui il debitore ha acceso un conto corrente.

In tali casi il pignoramento viene notificato sia al debitore che al terzo, al quale l'ufficiale giudiziario intima di non disporre in alcun modo delle somme che esso detiene per conto del debitore.

Successivamente il terzo pignorato deve dare comunicazione al creditore dell'esistenza del credito e della sua entità.

In caso di dichiarazione positiva il Giudice dell'Esecuzione provvede ad assegnare le somme detenute dal terzo al creditore che, così con esse soddisfa del proprio credito integralmente o parzialmente.

2) Esecuzione immobiliare

La forma di esecuzione più articolata e destinata soprattutto al soddisfacimento di crediti più elevati è rappresentata dalla c.d. "espropriazione immobiliare".

In sostanza il creditore può aggredire tramite pignoramento un bene immobile di proprietà del debitore.

Dopo la notifica dell'atto di pignoramento, sempre a cura del creditore viene eseguita una c.d. "trascrizione" sull'immobile che vincola così il bene stesso rendendo impossibile la sua vendita a terzi fino a che, per ordine del giudice la stessa non venga cancellata.

A seguito del pignoramento l'immobile viene posto all'asta che generalmente viene effettuata da un professionista delegato dal Tribunale a svolgere tale compito.

In caso di asta deserta il prezzo dell'immobile che viene preventivamente stimato da un perito nominato dal Tribunale, scende per ogni successivo tentativo di 1/4.

Se l'immobile viene aggiudicato in sede d'asta il creditore si soddisfa dal ricavato della vendita.

I nostri professionisti sono in grado di assistere chiunque abbia la necessità di avviare un'esecuzione per il recupero di un credito suggerendogli anche di intraprendere la forma di espropriazione più adatta alle loro esigenze.

Entrambe le tipologie di esecuzione perchè siano portate avanti correttamente necessitano un rispetto dei termini processuali dall'inizio della loro introduzione (notifica atto di precetto) sino all'avvio dell'espropriazione vera e propria a seconda della specifica modalità prescelta.

L'applicazione che segue consente di conoscere e di calcolare le varie scadenze processuali nell'ambito del processo esecutivo