In tema di succesione ereditaria, quando non vi è un testamento la legge prevede che si applichi la c.d. "successione legittima" e cioè quell'insieme di regole che disciplinano in quale misura i parenti superstiti del defunto ereditano i suoi beni.
Tali categorie d parenti sono:
il Coniuge
i figli
i fratelli (solo in assenza di figli)
gli ascendenti (solo in assenza di figli)
gli altri parenti entro il 6° grado (se unici eredi).
In presenza di testamento con il quale il de cuius abbia, invece, disposto in ordine alla sorte delle propie sostanze dopo la sua morte, la legge riserva, comunque, a determinati familiari (i c.d. legittimari) una quota minima a loro spettante (c.d. riserva di legittima).
I familiari a cui spetta tale diritto sono:
il coniuge
i figli
gli ascendenti (solo in assenza di figli)
Il testatore, dunque, non può disporre della quota riservata ai legittimari, ma può liberamente destinare ad altri soggetti (anche non legati da rapporti di parentela) soltanto la c.d. "quota disponibile".
La misura della riserva di legittima varia a seconda del grado di parentela e del numero di eredi è disciplinata dagli articoli 536 e seguenti del Codice Civile.
Ad esempio in caso di concorso tra coniuge e figli (art. 542 Codice Civile) "Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto".
Pertanto Il testamento non può legittimamente escludere i legittimari dall’eredità, né può violare la loro quota di legittima.
Quando ciò si verifica (ad esempio se un legittimario viene completamente escluso dal testamento, ovvero gli viene attribuita una quota inferiore a quella minima a lui spettante per legge questi può agire in giudizio per ottenere la quota a lui dovuta.
E' importante ricordare che in tema di eredità opera anche l'istituto della collazione e cioè l'operazione con la quale i discendenti e il coniuge del defunto devono imputare alla propria quota ereditaria quanto hanno già ricevuto in vita dal defunto a titolo di donazione al fine di calcolare quanto a loro effettivamente spettante a titolo di legittima.
Di seguito viene riportata un'applicazione estratta dal sito avvocatoandreani.it con la quale è possibile calcolare le quote ereditarie secondo quanto previsto dalla legge sia nell'ipotesi in cui via sia un testamento che nell'ipotesi invece in cui non ci sia, pur ricordando l'opportunità per l'utente di controllare sempre l'esattezza dei risultati.