Post date: Jan 23, 2013 4:16:56 PM
Il regolamento comunitario n. 1896/2006 ha introdotto il "procedimento europeo di ingiunzione di pagamento" che consente al creditore – in via facoltativa – di ricorrere al ricorso al procedimento europeo o di impiegare le procedure nazionali.
Il procedimento speciale disciplinato dal regolamento è applicabile ai crediti non contestati nel settore civile e commerciale, mentre restano escluse le controversie inerenti l’ambito doganale, amministrativo, fiscale, in materia di fallimenti, concordati e procedure similari, in ordine al regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni, nonché il settore della sicurezza sociale.
Tale procedura è, dunque, applicabile, alle controversie transfrontaliere nelle quali almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito.
La richiesta può essere tranquillamente effettuata dall'Italia verso l'autorità giudiziaria straniera competente o in modalità cartacea, a mezzo del servizio postale, o in modalità telematica senza la necessità di rivolgersi ad un legale straniero per l'esecuzione di tale procedura.
Il nostro studio ha già richiesto e ottenuto in alcuni paesi dell'Unione delle ingiunzioni di pagamento e, pertanto, è in grado di seguire tali procedure di recupero.