Il patrocinio a spese dello Stato: quando, come e chi può ottenerlo

COSA E'

ll patrocinio a spese dello Stato (più comunemente noto come "gratuito patrocinio", è un istituto di rilevanza costituzionale previsto dall'art. 24 che mira a garantire, anche ai non abbienti, l'assistenza da parte di un legale le cui spese vengono poste completamente a carico dello Stato senza che la parte debba sopportare alcun esborso.

L'istituto è disciplinato dal DPR 115/2002, agli artt. 74 e seguenti e ne possono beneficiare sia gli italiani che gli stranieri che risiedono regolarmente nel territorio nazionale o che lo erano al momento in cui è sorto il rapporto o il fatto per cui occorre il patrocinio.

Possono, inoltre, richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- gli apolidi

- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Può essere utilizzato in sede civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e di volontaria giurisdizione, sia per iniziare un processo che per difendersi in un procedimento già in corso.

A seconda del tipo di giudizio vi sono alcune differenze sia con riguardo alle modalità di ammissione che ai suoi effetti. La legge, infatti, disciplina l'istituto sia in via generale che con specifico riferimento alle diverse tipologie di controversia.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

Se la parte ammessa al beneficio rimane, però, soccombente in sede civile, amministrativa, penale o contabile, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

In sede penale, invece, il beneficio è sempre valido.

Per effetto dell'ammissione tutte le spese processuali (es: contributo unificato, diritti di copia, spese di notifica) non sono anticipate dalla parte beneficiaria ma sono "prenotate a debito" e cioè se ne fa carico, in via anticipata, lo Stato.

Solo in caso di condanna della parte non ammessa lo Stato andrà a recuperarle in un secondo momento da quest'ultima.

Allo stesso modo sono considerati i diritti e gli onorari maturati dall'avvocato della parte ammessa che saranno pagati dallo Stato direttamente al legale alla conclusione del procedimento giudiziario. Anche in questo caso, nelle ipotesi di soccombenza in giudizio della parte non ammessa, le spese saranno successivamente recuperate dall'Erario nei confronti di quest'ultima.

QUANDO SI PUO' CHIEDERE

Per godere dell’ammissione al beneficio occorre avere un reddito annuo inferiore ad un determinato limite che viene periodicamente aggiornato.

Il limite attualmente previsto dalla legge è pari ad un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, pari ad euro 11.476,68.

Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Si tiene conto, invece, del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (es: separazione o divorzio contenzioso).

Solo per i giudizi penali (art. 92 DPR 115/2002):

Nel caso di convivenza con altri familiari si applicano sempre le stesse limitazioni reddituali, ma il limite previsto dalla legge viene elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare.

Esemplificando se l'interessato ha un reddito personale di 12.000 euro e convive con altri due familiari (es: moglie e figlio) non percipienti reddito il limite viene elevato da 11.746,68 a 12.779,59 (1.032,91 per ciascun componente) e, dunque, rientra nei limiti di ammissibilità.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 43527 del 21.09.2017 ha precisato che il cumulo dei redditi è collegato alla situazione di convivenza e se la convivenza si protrae per un periodo limitato di tempo, ai fini della sua determinazione non può essere preso in considerazione l’intero reddito prodotto nell’anno dal familiare convivente, ma solo la frazione corrispondente al periodo di effettiva convivenza.

Esemplificando, pertanto, se la convivenza è durata solo tre mesi su dodici, dell'anno in questione potrà essere presa in considerazione ai fini del cumulo una somma pari a 3/12 dei redditi percepiti dal familiare convivente.

Non è, invece, possibile beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nei seguenti casi:

  • Procedimenti penali per reati di natura fiscale;

  • Procedimenti civili aventi ad oggetto crediti o ragioni che sono stati ceduti all’avente diritto da altri;

  • Persone condannate con sentenza definitiva per reati di particolare gravità (associazione di tipo mafioso, associazione finalizzate al contrabbando di tabacchi, associazione finalizzate al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti limitatamente alle ipotesi aggravate dall’art. 80 del Dpr 309/90, reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. avvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo).

Chi rimane vittima di reati di cui agli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies, cioè rispettivamente violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, ha diritto al beneficio, qualunque sia il suo reddito e quindi per il solo fatto di essere rimasto vittima di questo tipo di reato.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

Per i giudizi penali

La domanda si presenta direttamente al magistrato dinanzi a cui pende il procedimento penale.

Se il procedimento è in fase di indagini la domanda si presenta al Giudice per le indagini preliminari.

Per i giudizi civili e contabili

La domanda di ammissione si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;

- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;

- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Per i giudizi tributari

La domanda di ammissione si presenta presso la segreteria della Commissione (Provinciale o regionale), competente a decidere sul ricorso, presso la quale è istituita un'apposita commissione.

Per i giudizi amministrativi

La domanda si presenta direttamente presso la Segreteria del TAR competente a conoscere del giudizio, presso cui è istituita una apposita commissione.

In questi ultimi due casi, la parte può essere ammessa al patrocinio purchè le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Tale valutazione viene effettuata, in via preventiva, dal Consiglio dell'Ordine o dalla Commissione istituita presso il TAR

I moduli per le domande sono normalmente disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

A titolo esemplificativo cliccando qui è possibile scaricare il modello utilizzato per i procedimenti civili, tributari e contabili, presso l'Ordine degli Avvocati di Bari.

La domanda deve essere presentata, in carta semplice, personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

Può essere anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

In sede penale la domanda è generalmente a forma libera, purchè contenga gli elementi previsti dalla legge.

A titolo esemplificativo cliccando qui è possibile scaricare un modello liberamente adattabile utilizzato dai nostri professionisti nei giudizi penali.

La domanda deve obbligatoriamente indicare, a pena di inammisibilità:

  1. la specifica richiesta di ammissione al patrocinio;

  2. le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;

  3. l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (in autocertificazione);

  4. l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;

  5. se trattasi di causa già pendente la data della prossima udienza;

  6. generalità e residenza della controparte

  7. ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere

  8. prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia)

Nel caso di richiesta di ammissione nell'ambito di giudizi penali i punti da 6 ad 8 non devono essere inseriti, mancando la valutazione preventiva sulla fondatezza delle ragioni.

Dopo il deposito della domanda il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità, entro 10 giorni emette uno dei seguenti provvedimenti:

- accoglimento della domanda

- non ammissibilità della domanda

- rigetto della domanda

- trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

In sede penale è direttamente il giudice che ha ricevuto la domanda a pronunciarsi sulla sua ammissibilità ad accoglierla o a rigettarla.

In caso di mancato accoglimento:

In sede civile:

Se la domanda non viene accolta l'interessato può proporre la reclamo al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

Talvolta il Consiglio dell'Ordine prima di procedere al rigetto richiede un'integrazione documentale, all'esito della quale, la domanda potrà essere accolta.

Il procedimento di reclamo avverso il rigetto è un procedimento di volontaria giurisdizione per il quale va corrisposto il contributo unificato.

In sede penale:

Contro provvedimenti negativi è possibile proporre ricorso, in carta semplice, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento

Scelta dell'avvocato

All'atto della domanda è possibile già scegliere il nominativo di un proprio avvocato di fiducia, purchè sia iscritto nelle apposite liste di avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, consultabili presso i Consigli degli Ordini di appartenenza.

Diversamente è possibile sceglierlo in via successiva purchè sempre iscritto nelle dette liste.

Può essere scelto un avvocato iscritto presso qualsiasi ordine professionale in Italia (come sempre purchè iscritto nelle liste del proprio ordine di appartenenza), ma in caso, di professionista appartenente a foro diverso da quello in cui si svolge il giudizio non vengono riconosciute a quest'ultimo le spese di trasferta.

Gli avvocati di emiliocurci.net sono disponibili a seguire gli eventuali interessati con il patrocinio a spese dello Stato.

Documenti necessari

Sebbene la legge stabilisca che l'indicazione dei redditi e delle altre circostanze di cui alla domanda, possa essere effettuata in autocertificazione, a seconda dei tribunali o delle segreterie dei consigli degli ordini può essere richiesta diversa documentazione.

Anche al fine di evitare rigetti o richieste di integrazione è dunque consigliabile allegare, all'istanza, sempre, i seguenti documenti:

  • certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza del richiedente;

  • copia del tesserino del codice fiscale (o tessera sanitaria);

  • copia del tesserino del codice fiscale (o copia della nuova tessera sanitaria) di tutti gli altri membri della famiglia;

  • copia di un documento di identità (carta d’identità o patente di guida) del solo richiedente e degli altri membri della famiglia (conviventi);

  • copia del modello CUD relativo all’anno precedente dell’interessato e di tutti gli altri membri della famiglia (conviventi).

  • In mancanza di CUD, per assenza di reddito nell’anno precedente, occorre presentare: autodichiarazione dell’interessato attestante la mancanza di reddito con riferimento all’anno precedente;

  • se l’interessato è uno straniero, cittadino di un paese non appartenente all’Unione Europea, occorre (art. 79, ultimo comma, DPR cit.) anche: certificazione dell’Ambasciata o del Consolato del Paese di appartenenza circa la mancanza di beni intestati nel paese di origine, da richiedersi alle Autorità consolari estere aventi sede in Italia;

  • nei procedimenti penali: il certificato penale (non “dei carichi pendenti”).

Disposizioni particolari per gli stranieri.

Per gli stranieri e gli apolidi, il beneficio è regolato diversamente a seconda che si tratti di procedimento civile o penale.

Infatti, nei procedimenti civili, il gratuito patrocinio può essere concesso (art. 119 DPR 115/2002), agli stranieri o agli apolidi che risiedono nel territorio nazionale o che lo erano anche solo al momento in cui è sorto il rapporto o il fatto per cui occorre il patrocinio.

Ad esempio: una cittadina straniera che si sposa a e vive in Italia con il marito italiano e poi decide di trasferirsi all'estero potrà usufruire del gratuito patrocinio per introdurre la separazione in Italia poichè il presupposto della separazione è costituito dal rapporto matrimoniale sorto quando era ancora in Italia.

Nei procedimenti penali vale la regola posta dall’art. 90 DPR 115/2002 per il quale è necessario che lo straniero sia residente in Italia.

VALUTAZIONE SULLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

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