Post date: Jul 1, 2014 3:38:43 PM
La soluzione è contenuta nella legge n. 1669 del 1933 che disciplina proprio questa ipotesi.
In sostanza il legittimo portatore della cambiale e/o vaglia cambiario che ne abbia perso la disponibilità a causa di furto, smarrimento o distruzione può fare istanza al Presidente del Tribunale dove la cambiale è pagabile ovvero al Presidente del Tribunale dove è residente l'istante per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia della cambiale o dei vaglia smarriti, distrutti o sottratti e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore.
Anche il debitore puo' richiedere l'ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale ipotecaria la smarrisce o, se la stessa dovesse risultare distrutta o rubata.
Il provvedimento che pronuncia l'ammortamento del titolo, ne autorizza il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, se la cambiale è già scaduta, o dalla data di scadenza della stessa se tale data è successiva a quella di pubblicazione.
Una volta ottenuto tale provvedimento è possibile nuovamente procedere a mettere in esecuzione il titolo.