In caso di smarrimento, distruzione o furto di cambiale, assegno o libretto di deposito

In questa scheda vengono forniti utili suggerimenti in merito alla procedura da adottare in tutti quei casi in cui venga smarrito un assegno bancario, una cambiale o, più in generale un titolo di deposito.

In termini legali la procedura prende il nome di "ammortamento", all'esito della quale, viene emesso un provvedimento giudiziario che toglie ogni validità al titolo originale che sia stato smarrito, distrutto o rubato e consente di ottenere una nuova autorizzazione al pagamento o l'estrazione di un suo duplicato.

La normativa che si occupa della questione è quella indicata dagli artt. 2006 , 2016, 2027 del Codice civile, nonchè il R.D. n.1736/1933 (per assegni bancari e circolari al portatore), il R.D. n.1669/1933 (per le cambiali) e la legge n. 948/1951 (per i titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al

portatore).

Chiunque abbia smarrito un titolo ovvero gli sia stato rubato, ovvero risulti distrutto deve rivolgere alla Cancelleria della Volontaria giurisdizione del Tribunale con le seguenti precisazioni.

- assegno bancario e circolare:

Il legittimo portatore di un assegno (e cioe': il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente) che ne abbia perso il possesso a causa di smarrimento, distruzione o furto, puo' rivolgersi al Presidente del Tribunale dove l'assegno e' pagabile, o al Presidente del Tribunale dove e' residente chi presenta l'istanza, per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia dell'assegno smarrito, distrutto o sottratto e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore. Il provvedimento del Giudice (denominato ammortamento) pertanto sostituisce il titolo di credito smarrito, distrutto o sottratto.

Il provvedimento di ammortamento diviene definitivo e, di conseguenza, il titolo ammortato rimane privo di ogni effetto soltanto quando non sia stata proposta opposizione.

NOTA BENE

L'assegno bancario, l'assegno circolare, il vaglia bancario, sui quali risulti apposta la clausola "NON TRASFERIBILE" non sono soggetti alla procedura di ammortamento.

- cambiali e vaglia cambiari:

Il legittimo portatore della cambiale e/o vaglia cambiario che ne abbia perso la disponibilita' a causa di furto, smarrimento o distruzione (ossia: il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto e il beneficiario) puo' fare istanza al Presidente del Tribunale dove la cambiale/vaglia cambiario e' pagabile o al Presidente del Tribunale dove e' residente l'istante per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia della cambiale e/o vaglia smarriti, distrutti o sottratti e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore.

Anche il debitore puo' richiedere l'ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale ipotecaria la smarrisce o, se la stessa e' distrutta o rubata, in quanto se trattasi di cambiale ipotecaria non gli sarebbe altrimenti possibile chiedere la cancellazione dell'ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari.

Il provvedimento che pronuncia l'ammortamento del titolo, ne autorizza il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, se la cambiale e' gia' scaduta, o dalla data di scadenza della stessa se tale data e' successiva a quella di pubblicazione.

- libretti, certificati di deposito bancario al portatore o altra forma analoga (es: fondi comuni di investimento):

Il legittimo portatore del libretto/certificato di deposito/polizza (ossia il beneficiario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto), che ne abbia persa la disponibilita' a seguito di furto, smarrimento o distruzione, puo' fare istanza al Presidente del Tribunale dove il libretto/certificato di deposito/polizza e' pagabile.

Il provvedimento che pronuncia l'ammortamento del titolo, ne autorizza il pagamento dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione obbligatoria per il libretto/certificato di deposito/polizza di importo superiore a € 25.622,00) o dalla data di affissione nei locali dell'Istituto emittente (quando il libretto/certificato di deposito/polizza e' di importo inferiore a € 25.622,00 e pertanto non sussiste 'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Modalità di svolgimento della procedura di ammortamento

In via preliminare il legittimo proprietario del titolo deve fare la denuncia dello smarrimento, distruzione o sottrazione all’autorità giudiziaria tramite gli uffici della Polizia o dei Carabinieri.

Per i libretti, i certificati di deposito, le polizze di pegno e le azioni la denunci di smarrimento, distruzione o sottrazione va fatta anche all'Istituto emittente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

E' quindi necessario procedere alla redazione di un ricorso per richiedere l'ammortamento del titolo. L'assistenza di un avvocato non è obbligatoria, ma può essere consigliata al fine di evitare vari errori che pregiudichino il buon esito della procedura.

Cliccando su questa pagina del Tribunale di Milano è possibile accedere ad una serie di modelli suddivisi in base alla tipologia di ammortamento da richiedere liberamente adattabili.

Il ricorso va consegnato presso la cancelleria di volontaria giurisdizione del Tribunale competente individuato secondo le modalità sopra indicate.

Al ricorso compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale va allegata sempre copia della denuncia all’autorità presentata da chi è il legittimo proprietario del titolo e, se necessaria, anche le copia della denuncia all'Istituto emittente e copia della ricevuta di ritorno (per le categorie di titoli sopra indicati).

Unitamente al ricorso va depositata la nota di iscrizione a ruolo del procedimento di volontaria giurisdizione, con il contestuale versamento del contributo unificato (per la somma di 85 euro), nonchè una marca da bollo di 8,00 euro.

Esaminata la documentazione prodotta e il ricorso Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo ed autorizza la banca a rilasciare il duplicato o ne autorizza il pagamento.

Ottenuto il decreto di ammortamento è necessario, quindi, estrarre una o più copie autentiche versando il corrispondente importo dei diritti ed esibire o notificare il documento all'ufficio di interesse (es: Banca o Posta) per ottenere il duplicato o il relativo pagamento.

Qualora sia necessaria assistenza legale per predisporre il ricorso e curare tutta la pratica di ammortamento del titolo il nostro studio offre il servizio ad una tariffa "flat" per l'importo complessivo di 125,84 (IVA e accessori di legge inclusi), oltre spese vive (contributo unificato, diritti di copia, ecc..) variabili in base ai singoli casi.