giovedì 30 maggio 2024 di Emilio Curci
Non è infrequente imbattersi nella necessità di avere informazioni su un procedimento giudiziario civile in corso sia che si tratti di un processo che riguarda direttamente un determinato soggetto ovvero che coinvolge altre persone, ma del quale si può avere, comunque, interesse a comprenderne l'andamento e l'esito finale.
Premesso che nel caso in cui si tratti di un procedimento di interesse diretto, nel senso che il soggetto che vuole ottenere tali informazioni è parte del giudizio stesso, è non solo un suo preciso diritto ottenerle dal proprio avvocato di fiducia, ma anche un vero e proprio dovere deontologico del legale stesso fornirle ogni volta che gli vengono richieste dal cliente.
Non di rado accade, però, che tale dovere deontologico dell'avvocato non sia adempiuto ovvero sia adempiuto in maniera incompleta.
Capita infatti che un cliente non sia informato delle date di udienza di un processo che lo riguarda ovvero dei provvedimenti che, ad esempio, il giudice adotta in corso di causa fino addirittura alla sentenza finale.
In questi casi il cliente deve prontamente rivolgersi al proprio legale o telefonicamente ovvero per iscritto formulando espressa richiesta di ricevere le informazioni richieste.
Oggi è decisamente pià prartico scrivere una mail ovvero una pec laddova si disponga di tale servizio (sul sito cnf.it è possibile reperire tutti i nominativi degli avvocati iscritti agli albi professionali dislocati sul territorio nazionale) chiedendo appunto tali informazioni.
Diverso è il caso in cui il soggetto che vuole ottenere tali informazioni non sia parte del procedimento, ma in qualche modo vi sia interessato per questioni connesse ovvero per altri motivi.
In tale ultimo caso non è possibile rivolgersi ad un avvocato di una delle parti in causa perchè, dovendo il legale rispettare il proprio obbligo di segreto professionale, non può in alcun modo divulgare informazioni a terzi.
Sia nell'una che nell'altra ipotesi, laddove non si riescano ad ottenere le dette informazioni è possibile in maniera pienamente lecita averne quantomeno alcune attraverso l'utilizzo del portale ministeriale pst.giustizia.it ovvero il portale gdp.giustizia.it ovvero ancora tramite l'app Giustizia scaricabile sui propri dispositivi mobili tramite i principali store (App store. o google play)
Quali informazioni è possibile ottenere ?
Pst.giustizia.it è il portale principale di accesso per gli operatori della giustizia italiana, attraverso il quale, previa autenticazione, è possibile accedere ai fascicoli processuali di interesse diretto.
Ogni avvocato, accedendo al sistema può infatti consultare tutti i fascicoli in cui è costituito scaricando tutti i documenti in esso contenuti.
Tramite la pagina principale però cliccando sul link "servizi" e, quindi, nella pagina successiva, cliccando sul link "consultazione pubblica dei registri" si accede ad una pagina di consultazione chiamata "Uffici e Registri" che ci permette, tramite degli appositi menu a tendina, di scegliere la regione di interesse, l'ufficio giudiziario di interesse ed il registro da consultare.
Scelta la regione di interesse è, dunque, possibile scegliere l'ufficio giudiziario da consultare tra Tribunale, Corte di Appello e Giudice di Pace e infine il registro.
Per registro si intende quella classificazione presente in ogni ufficio giudiziario secondo la quale il processo viene iscritto in base alla tipologia di controversia da trattare.
I registri disponibili sono:
Contenzioso civile: in questa sezione vengono iscritte tutte le cause civili ad eccezione di quelle in materia di lavoro e previdenza sociale di competenza del Tribunale o della Corte di Appello;
Lavoro: in questo registro vengono iscritte tutte le cause di lavoro e di previdenza sociale;
Volontaria giurisdizione: in questa sezione vengono iscritti tutti i procedimenti non contenziosi rientranti appunto nella volontaria giurisdizione (es: accettazioni eredità, amministrazioni di sostegno, procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo, ecc..);
Esecuzioni mobiliari: sono tutte quelle procedure originate a seguito di pignoramento su cose mobili (es: pignoramento dello stipendio, del conto bancario, ecc..);
Esecuzioni immobiliari: in questa sezione vengono iscritti tutti i procedimenti che sono stati originati da pignoramenti su immobili
La soluzione più veloce per consultare tali registri è quella di conoscere almeno il numero di ruolo del procedimento.
Ogni causa civile infatti che rientra nei registri sopra indicati nel momento in cui viene iscritta a ruolo prende un numero costituito da alcune cifre seguite da uno slash e dall'anno in cui viene iscritto (es: 123/2024 vuol dire la causa n. 123 iscritta nell'anno 2024).
Se non si conosce tale numero è comunque possibile ricavarlo attraverso un'ulteriore operazione di ricerca
La pagina si presenta nel seguente modo:
Cliccando su ruolo generale è possibile inserire direttamente numero e anno di riferimento e appare immediatamente una scheda con il numero del procedimento di proprio interesse, il nome del giudice assegnatario del fascicolo, il rito utilizzato e la prossima udienza
Già con questa schermata è, dunque, possibile acquisire diverse informazioni tra cui in particolare il nome del magistrato che ha in carica il procedimento e soprattutto la data della prossima udienza.
Cliccando sul numero di ruolo generale si accede, invece, alla scheda vera e propria del fascicolo nella cui scheda, per motivi di privacy le parti vengono visualizzate in forma anonima con le sole iniziali, come nell'esempio che segue:
Scorrendo ulteriormente la pagina è possibile visualizzare tutti gli eventi del fascicolo fino all'ultimo disponibile:
In tal modo è, dunque, possibile conoscere la cronologia di tutti gli eventi che hanno interessato il fascicolo fino alla sua definizione.
Se il procedimento non è ancora definito (cioè è ancora in essere) appare come nella schermata sopra riportata, mentre se il giudizio si è già definito (es: c'è un provvedimento conclusivo, come una sentenza o un ordinanza) nella parte iniziale "Stato del fascicolo" appare come segue:
Per i giudizi pendenti in Tribunale è possibile utilizzare tale modalità di ricerca unicamente per numero di ruolo, mentre non è possibile effettuare una ricerca per nominativo, fatta eccezione per l'ipotesi in cui, al sistema, acceda un avvocato con le proprie credenziali e attraverso la funzione "archivio fascicoli" effettui una ricerca per iniziali e per data citazione.
Diversamente per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace, in forma anonima è possibile effettuare ricerche sia per numero di ruolo che per iniziali delle parti
Il portale per i servizi telematici del Giudice di Pace è: https://gdp.giustizia.it/index.php?pagina=intro e si presenta come segue:
E' sempre necessario partire dall'ufficio del quale si vogliono ottenere le informazioni scegliendolo, come per il Tribunale da apposito menu a tendina ("Scegli l'ufficio da consultare").
Se si conosce il numero di registro generale la ricerca naturalmente è più agevole, cliccando appunto sotto la sezione Ricerche "ruolo generale" mentre, se non si conosce il numero di registro, ma almeno i nominativi delle parti è possibile procedere come segue.
Ad oggi, a seguito della c.d. "riforma Cartabia" presso il Giudice di Pace qualsiasi azione si propone con ricorso e non più con atto di citazione.
La differenza fondamentale sta nel fatto che, mentre nel previgente sistema si riceveva una citazione a comparire ad una determinata data che poi non necessariamente coincideva con quella fissata dal Giudice (veniva, infatti, normalmente fissata in avanti, ma ovviamente mai prima) e, dunque era necessario cercare la data esatta per sapere quando comparire davanti al giudice stesso, dal mese di febbraio 2023, invece, chi intende iniziare una causa deposita un ricorso, viene fissata con decreto la data di udienza e quindi il decreto con l'indicazione della data esatta viene notificato alla controparte.
Pertanto, sebbene nel sistema, sia ancora presente la voce di ricerca per data di citazione, questo tipo di consultazione, di fatto, non è più utilizzabile stante appunto la modifica della procedura di introduzione del giudizio.
Diversamente è possibile ancora effettuare la ricerca per data di iscrizione a ruolo
Se si conosce la data ovvero l'intervallo temporale in cui il ricorso è stato depositato è possibile utilizzare la seguente maschera di ricerca indicando le date dell'intervallo temporale, scegliendo il rito per esempio semplificato di cognizione (ormai la quasi totalità dei casi) o opposizione a sanzione amministrativa (le opposizioni avverso le multe) o decreto ingiuntivo e, se si conoscono i nominativi delle parti o degli avvocati anche le iniziali degli stessi e poi inserendo invio
Nell'esempio in questione se si sceglie come data di iscrizione il 10 maggio viene restituita la seguente schermata che indica il nome del giudice, il numero del procedimento, la data di udienza e in forma criptata (solo con le iniziali) i nominativi delle parti.
Allo stesso modo è possibile effettuare ricerche per data di udienza e, in tal caso, saranno restituiti i risultati dei procedimenti che saranno trattati in quella determinato data ovvero effettuare ricerche per decreto ingiuntivo o di sentenza (se si conosce il numero).