mercoledì 15 aprile di Emilio Curci
La produzione normativa messa in atto per il contenimento della diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale non poteva non avere un rilevante impatto sul fallimento e più in genere sulle procedure concorsuali.
In questo contributo cercheremo pertanto, di esaminare alla luce dei provvedimenti sino ora emessi ma anche con riferimento alla normativa generale dettata in materia di comprendere in che modo l'emergenza epidemiologica in corso vada ad influire sulle procedure in tema di fallimento e più in generale di insolvenza.
Tralasciando i primi DPCM emessi all'inizio della fase emergenziale (ormai non aventi più rilievo perchè abrogati dalle norme successivamente emesse) il punto di partenza dell'analisi normativa è rappresentato dal DL n. 18 del 17.03.2020 ed in particolare dall'art. 83 che, ai primi due commi, recita come segue:
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .
Il successivo comma 3 che, per brevità, non riportiamo indica poi quali sono i procedimenti esclusi dall'applicazione dei primi due commi non includendo in questi espressamente le procedure concorsuali, ma inserendo con una norma di chiusura un riferimento a "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti", specificando che "in quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile".
A tale norma ha fatto seguito l'art. 36 del DL n. 23 dell'8.04.2020 il quale, al comma 1, ha previsto che: "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020".
E' necessario, dunque, comprendere in via preliminare se la generalizzata sospensione dei termini e delle attività processuali si debba intendere estesa anche alla materia fallimentare o, comunque più in genere a tutta l'area delle procedure concorsuali, già dalla fasi prodromiche delle stesse (es: ricorso per dichiarazione di fallimento, ricorso per ottenere l'accesso al concordato preventivo, per l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 l.f. e così via).
1. Gli atti introduttivi
Da una interpretazione letterale della norma non sembrebbero esservi dubbi sul fatto che la sospensione valga anche per le procedure concorsuali (sin dal primo atto introduttivo) atteso il mancato inserimento delle stesse in quelle espressamente escluse dal comma 3.
Unico dubbio potrebbe essere rappresentato dal riferimento sopra citato "a tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti" espressione quantomai generica e quindi difficilmente riferibile a tutte le procedure concorsuali neppure se messa, per finalità di interpretazione analogica, in raffronto a quanto previsto dalla legge di sospensione feriale dei termini (l. n. 742/1969) che considera urgenti (escludendoli quindi dal regime della sopensione) solo i procedimenti per la dichiarazione e revoca dei fallimenti.
In ogni caso la norma sulla sospensione feriale dei termini non appare sovrapponibile al DL del 17.03.2020, atteso che la prima è una legge di applicazione generale, mentre la seconda è stata dettata da esigenze emergenziali e, dunque non sarebbe ragionevole pensare che il legislatore (rectius il Governo) abbia voluto emanare una norma per finalità specifiche facendo indirettamente richiamo ad una norma già esistente per finalità di carattere generale.
Per tali motivi a parere di chi scrive il disposto normativo di cui ai commi 1 e 2 del DL del 17.03.2020 è pacificamente applicabile a tutte le procedure concorsuali in qualunque fase o stato si trovino.
Del resto la finalità del Decreto Legge sopra richiamato (e degli altri provvedimenti normativi successivamente emessi) è chiaramente quella di evitare che nel periodo emergenziale, da un lato si svolga attività giudiziaria, nè di udienza (al fine di evitare i rischi di contagi), nè di altro genere il cui mancato espletamento, comunque, non deve arrecare alcun pregiudizio (ivi inclusa la maturazione di decadenze) alle parti, stante appunto la previsione della sospensione dei termini e la ripresa del relativo decorso solo a partire dal nuovo termine previsto dalla legge.
Da ciò ne consegue che tutti gli atti (anche compiuti durante il periodo di sospensione emergenziale) sono pacificamente validi ivi inclusi i ricorsi per l'apertura delle procedure concorsuali, ma le attività conseguenti agli stessi potranno essere espletate soltanto dopo la fine del periodo di sospensione e, dunque, ad esempio, anche l'udienza prefallimentare.
Naturalmente poichè può capitare che alcune attività, come ad esempio, il deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento siano state compiute prima dell'inizio del periodo di sospensione di cui al DL del 17 marzo 2020 (e del successivo provvedimento dell'8 aprile).
In questo caso sarà necessario comprendere in quale fase si trovi la procedura e, cioè, ad esempio, se l'udienza prefallimentare non sia stata ancora fissata non decorrerà il relativo termine durante il periodo di sospensione, mentre se l'udienza sia stata fissata, nel perido di sospensione non decorrerà il termine per la notifica, con l'ulteriore conseguenza (come previsto dal comma 2 per i termini a ritroso) che qualora non vi sia tempo sufficiente per rispettarli (anche dopo la fine del periodo di sospensione) l'udienza andrà rinviata.
Invero, a parte quanto previsto per le ipotesi di carattere generale si potrebbe porre anche il problema di alcune situazioni particolarmente urgenti per le quali richiedere (anche durante il periodo di sospensione) l'apertura e la trattazione di una procedura fallimentare.
Tra queste, a parere di chi scrive ad esempio quelle del rispetto dell'anno dalla cessazione dell'attività dell'imprenditore (di cui all'art. 10 della L.F.) ovvero dei sei mesi per l'esercizio delle azioni revocatorie (di cui all'art. 69 bis L.F.) che, non essendo termini processuali ma sostanziali potrebbero risultare pregiudicati dalla ritardata trattazione della procedura fallimentare ovvero ancora la necessità di impredire la prosecuzione o l'avvio delle azioni cautelari negli accordi di ristrutturazione.
In tali casi si ritene che il creditore, facendo riferimento a quanto previsto dall'ultima parte del comma 3 dell'art. 83 possa chiedere al presidente di sezione che, stanti i motivi di urgenza dedotti, sia comunque aperto e trattato il procedimento fallimentare con esclusione degli effetti sospensivi di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la fissazione dell'udienza di comaparizione del debitore.
Come vedremo più avanti, quantomeno per tali ultime due problematiche e non per tutti gli altri eventuali motivi di urgenza una soluzione è stata, in parte fornita, con l'introduzione dell'art. 10 del richiamato DL n. 23 dell'8.04.2020.
Tali riflessioni, a parere di chi scrive saranno applicabili a tutti i tipi di procedure concorsuali e non soltanto al fallimento.
2. L'accertamento del passivo fallimentare
Alcune brevi riflessioni si impongono anche in relazione al procedimento di accertamento del passivo fallimentare che, come è noto, è preceduto dall'avviso ai creditori di cui all'art. 92 L.F. la cui mancanza, come è noto, non determina l'impossibilità di trasmettere comunque l'istanza di ammissione al passivo.
Quanto al termine per la trasmissione dell'istanza (30 giorni prima dell'udienza di verifica) anche lo stesso, dovrà intendersi sospeso, e, pertanto, riprenderà a decorrere dopo la fine del perioo di sospensione con la conseguenza che qualora l'udienza fissata successivamente a tale periodo non consenta il rispetto di tale termine dovrà essere rinviata di ufficio.
Allo stesso modo e con le medesime conseguenze sono soggetti alla sospensione i termini di cui all'art. 95 L.F. ed ossia i 15 giorni per la trasmissione del porgetto di stato passivo ai creditori e per il deposito dello stesso in Cancelleria da parte del Curatore.
Naturalmente qualora l'udienza per l'esame dello stato passivo sia stata fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 la stessa è rinviata, comunque, di ufficio.
Seguendo quanto previsto poi dall'art. 83 comma 7 lettera f) del DL n. 18 del 17.03.2020 l'udienza di accertamento del passivo fissata tra il giorno 11 maggio ed il 30 giugno 2020, dovrebbe essere tenuta con modalità telematiche, modalità già peraltro espressamente consentita (seppur con presupposti diversi) dall'art. 95 comma 3 L.F.
La sospensione incide anche sul termine per la proposizione delle domande tardive di ammissione del credito ai sensi dell'art. 101 L.F. e, dunque, nel calcolo dell'anno decorrente dall'approvazione dello stato passivo dovrà essere inclusa anche la sospensione straordinaria prevista dalla legislazione emergenziale (in aggiunta peratro alla sospensione feriale dei termini tra il giorno 1 e 31 agosto, fatta eccezione per il caso in cui trattasi di crediti di lavoro, normalmente esclusi dalla sospensione ordinaria, ma rientranti nella sospensione straordinaria.
3. Gli altri termini endoprocedimentali
Fatte tali premesse si ritiene sia applicabile al fallimento e alle altre procedure concorsuali anche la sospensione degli altri termini endoprocedimentali.
Tra questi ricordiamo a titolo anche non esaustivo:
i termini previsti dall'art. 116 L.F. e cioè i quindici giorni dalla comunicazione ai creditori per la fissazione dell'udienza di esame del rendiconto e i cinque concessi ai creditori stessi per le osservazioni;
il termine di 15 giorni per il reclamo contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 110 L.F.;
il termine di 8 giorni per il reclamo contro gli atti di amministrazione del Curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori o contro il decreto del giudice delegato di cui all'art. 36 L.F.;
il termine di 10 giorni per il reclamo contro il decreto del giudice delegato o del Tribunale di cui all'art. 26 L.F.;
nel concordato preventivo con riserva il termine fissato dal giudice di cui all'art. 160 L.F. per il deposito della documentazione;
nel concordato preventivo il termine (fino a 120 giorni) per la convocazione dei creditori di cui all'art. 163 L.F.;
nel concordato preventivo il termine non superiore a 15 giorni fisato dal Tribunale entro il quale il ricorrente deve depositare le somme pari al 50% delle spese preventivate per la procedura di cui all'art. 163 L.F.;
il termine di 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori per il deposito della relazione del commissario giudiziale con la conseguenza che qualora non sia possibile rispettare tale termine l'adunanza andrà rinviata;
il termine di 20 giorni dopo l'adunanza dei creditori per trasmettere le dichiarazioni di voto di cui all'art. 178 L.F.
il termine di 10 giorni prima dell'udienza per l'omologazione del concordato per i creditori per costituirsi in giudizio come previsto dall'art. 180 L.F.;
il termine di trenta giorni per proporre reclamo alla Corte di Appello avverso la sentenza che dichiara il fallimento;
il termine di 6 mesi per l'omologazione del concordato a far data dal deposito del ricorso come previsto dall'art. 181 L.F;
il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese dell'accordo di ristrutturazione dei debiti per presentare opposizione da parte dei creditori ai sensi dell'art. 182 bis L.F.
il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese per proporre opposizione avverso il decreto di omologazione dell'accordo da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 182 bis L.F.
Resta naturalmente fermo il principio per cui ogni udienza o comunque ogni comparizione fissata dinanzi agli organi fallimentari ricadente nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 deve essere rinviata di ufficio.
4. Le altre norme "emergenziali" in tema di procedure concorsuali
Il decreto legge n. 23 dell'8.04.2020, n. 23, rinvia alla data dell'1 settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi e e dispone, altresì, ulteriori conseguenze in relazione alle procedure concorsuali.
In particolare l'art. 9 del richiamato decreto prevede che:
1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.
2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore puo' presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non e' prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale e' gia' stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresi' la documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini. Il differimento dei termini non puo' essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia gia' stato prorogato dal Tribunale, puo', prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui e' stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. L'istanza di cui al comma 4 puo' essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Dunque, in aggiunta alle regole generali già dettate per tutti i procedimenti giudiziari (e, come detto sopra, pertanto applicabili anche per le procedure concorsuali) il legislatore ha previsto alcune disposizioni specifiche applicabili, alle procedure concorsuali già pendenti.
In primo luogo, come previsto dal comma 1, tutti i termini per l'adempimento di accordi di ristrutturazione e di concordati preventivi che abbiano scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 vengono prorogati di sei mesi con la conseguenza che appunto il debitore matura un ulteriore periodo per far fronte agli impegni assunti che l'attuale periodo di crisi potrebbe aver reso più gravosi.
Le norme contenute nei commi che vanno dal 2 al 5 muovendosi nella stessa direzione, consentono, invece, in via facoltativa al debitore di modificare i contenuti dell'accordo già proposto ma non ancora omologato
Infatti, nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 la norma ha previsto che il debitore possa presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, un'apposita istanza al Tribunale onde ottenere la concessione di un termine più lungo, ma comunque non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ovvero di un nuovo accordo di ristrutturazione. In caso di accolgimento tale termine non è prorogabile e, comunque, l'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di una procedura (concordato o ristrutturazione) nella quale si sia già tenuta l'adunanza dei creditori senza il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge.
Le modalità sono diverse a seconda delle modifiche che il debitore voglia effettuare all'accordo e soprattutto il debitore è comunque chiamato a fornire delle motivazioni (eventualmente anche non accoglibili se ritenute infondate dal Tribunale) sulle richieste modifiche.
Infatti, come previsto dal comma 3, quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato ovvero dell'accordo di ristrutturazione deve depositare prima dell'udienza fissata per l'omologa una memoria nella quale indichi i nuovi termini, unitamente alla documentazione utile a comprovare la necessita' della modifica dei termini.
In ogni caso il differimento non potrà mai essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originariamente previsto.
Per il concordato preventivo il Tribunale, in caso positivo, procederà all'omologa andando a modificare espressamente le scadenze.
Il comma 4 disciplina l'ipotesi del concordato "con riserva" per il quale il debitore abbia ottenuto, rispetto a quello originariamente fissato, un termine di proroga dal Giudice per il deposito del piano e della relativa documentazione consentendo allo stesso di proporre una nuova istanza motivata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuto a causa dell'emergenza Covid-19 finalizzata ad ottenere un'ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui sia stato già depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento sulla quale il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale provvede in senso favorevole quando ritiene che la stessa è basata su "concreti e giustificati motivi".
Medesima istanza può essere avanzata dal debitore che abbia fatto ricorso allo strumento dell'accordo di ristrutturazione del debito e che abbia ottenuto la concessione del relativo termine per il deposito dell'accordo e della relazione al fine di prorogare il termine stesso. Il Tribunale provvede in senso positivo laddove l'istanza "si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti" con le maggioranze previste dalla legge (comma 5).
Diverse sono, invece, le finalità dell'art. 10 del DL dell'8.04.2020 il quale espressamente recita:
1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima e' fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita' dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
In sostanza l'art. 10 di fatto rende improcedibili (pur con l'eccezione di quelli presentati dal Pubblico Ministero di cui al comma 2 e sempre che vengano fatte richieste di tipo cautelare sul patrimonio del debitore) tutti i ricorsi per dichiarazione di fallimento e/o comunque per l'accesso a tutte le procedure concorsuali, nonchè per l'amministrazione straordinaria depositati nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020.
L’art. 10, tuttavia, va letto in maniera coordinata con l’art. 83, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e con il richiamato decreto legge n. 23 dell'8.04.2020 che, come detto in premessa, all'art. 36 ha disposto un ulteriore allungamento del termine (sino all'11 maggio rispetto all'originario termine del 15 aprile) di rinvio di tutte le udienze civili, nonchè del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto fino al medesimo peridodo.
Dunque, già prima dell'emanazione dell'art. 10 la fase dell'istruttoria prefallimentare ricadeva nel periodo di sospensione non essendo possibile, nè celebrare le udienze, nè operando le regole per il computo dei termini per l’adozione dei provvedimenti giudiziari e il deposito della motivazione, ma in realtà non era disposta una vera e propria improcedibilità dei ricorsi così come previsto dal DL n. 23 entrato in vigore in data 8.04.2020
L’art. 10, infatti, qualifica di per sé improcedibili “tutti i ricorsi" di cui alla legge fallimenare per il solo fatto che siano stati depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020” e, dunque, va applicata a tutti quei procedimenti depositati dopo il 9 marzo e sempre che non sia stata già depositata una pronuncia fino all'8 aprile.
Per quanto riguarda i ricorsi depositati prima del 9 marzo e non ancora decisi alla data dell'8 aprile 2020 (nel silenzio della disposizione normativa) deve, invece ,ritenersi applicabile il regime previsto dall'art. 83 del DL n. 18 con le modifiche introdotte dal DL n. 23 dell'8.04, con la conseguenza che le relative udienze non saranno celebrate e se già fissate saranno rinviate di ufficio con la possibilità di essere trattate unicamente se sia fatta espressa richiesta di dichiarazione di urgenza così come richiesto appunto dall'art. 83.
Vista tale situazione appare, comunque, lecito interrogarsi sull'utilità dello strumento della improcedibilità visto che comunque i procedimenti concorsuali pendenti o comnque, introdotti dopo il 9 marzo, stante il regime di sospensione non sarebbero stati, comunque, trattati.
Evidentemente la norma, in assenza di uno specifico raccordo con l'art. 83 sopra richiamato (anche come modificato) è tesa ad individuare una sorta di "zona franca temporale" all'interno della quale visto il periodo emergenziale determianto dall'epidemia il legislatore ha ritenuto "non opportuno" dare corso a nuove procedure liquidatorie, pur cercando di bilanciare gli interessi del creditore attraverso il successivo art. 10.
Come detto in premessa, infatti, due possibili motivi di urgenza per richiedere comunque la trattazione dei procedimenti concorsuali anche in periodo di sospensione poteva essere da parte del creditore o la necessità di impedire il decorso del termine di un anno dalla cessazione dell'impresa ovvero del termine per l'introduzione delle azioni revocatorie
A tali problemi fornisce una soluzione, ma solo per i ricorsi depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 il comma 3 dell'art. 10 il quale espressamente prevede che il detto arco temporale non sia computato nei detti termini per i ricorsi dichiarati improcedibii a cui faccia seguito il falimento allungando così di fatto i termini per i creditori o per richiedere la dichiarazione di fallimento nononstante la cessazione dell'impresa o per avviare le azioni revocatorie.
Ciò premesso è lecito chiedersi perchè tale prolungamento temporale sia concesso soltanto ai creditori che abbiano depositato ricorso nel richiamato periodo e poi lo ripresentino ottenendo una dichiarazione di fallimento e non, invece, a tutti i creditori.
Non si riesce infatti a comprendere perchè sia più meritevole di ottenere un beneficio chi abbia comunque deciso di richiedere un fallimento, pur andando incontro ad una dichiarazione di improcedibilità rispetto a chi preferisca invece attendere la fine del periodo di emergenza.
In ogni caso tali questioni potranno esere risolte anche in sede di conversione del decreto legge con le opportune variazioni o modifiche.