Varato il Regolamento CE su separazione e divorzio

Post date: Jan 11, 2011 9:02:13 PM

Con il regolamento (UE) del 20 dicembre 2010, n. 1259/2010, pubblicato nella GUUE (L343) del 29 dicembre 2010, relativo “all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale” l'Unione Europea ha varato un nuovo strumento finalizzato ad una regolamentazione uniforme delle separazioni e dei divorzi, con particolare riferimento a quelle situazioni inerenti soggetti appartenenti a diversi Stati membri.

Dal 2012, dunque, entreranno in vigore nuove regole uniformi europee per quanto concerne la legge applicabile alle controversie in materia di separazione personale e divorzio.

In particolare i coniugi avranno la facoltà di scegliere concordemente la legge applicabile al divorzio e alla separazione a condizione che si tratti:

  • di legge dello stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;

  • di legge dello stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, nel caso in cui uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione dell’accordo;

  • di legge dello stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;

  • o, infine, di legge del foro.

Poichè approvato con il sistema della cooperazione rafforzata il nuovo testo si applica solamente agli stati che hanno deciso esplicitamente di aderirvi (14 su 27), che nello specifico sono: Belgio, Bulgaria; Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia. Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.

Nell’articolo 2 del regolamento, viene,altresì, precisato che le norme in esso contenute non si applicano a:

  • annullamento del matrimonio;

  • obblighi di mantenimento;

  • responsabilità verso i figli;

  • effetti patrimoniali del matrimonio;

  • trust o successioni;

  • capacità giuridica delle persone fisiche.

Tale disciplina sarà applicabile unicamente ai procedimenti avviati e agli accordi tra i coniugi sulla legge applicabile conclusi a decorrere dalla data del 21 giugno 2012.

Producono, in ogni caso, effetti anche gli accordi tra coniugi conclusi prima della sopra menzionata data, a patto che siano conformi alle prescrizioni stabilite negli articoli 6 e 7 del regolamento, ossia relativi al consenso e alla validità formale e sostanziale dell'accordo. Vengono, comunque, fatti salvi gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante la cui autorità giurisdizionale sia stata adita prima della citata data del 21 giugno 2012.

In allegato il testo del regolamento.