Riforma penale: entrate in vigore le novità per i giudizi di impugnazione

Post date: Mar 26, 2018 4:46:46 PM

Dal 20 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 che ha modificato la disciplina relativa ai giudizi di impugnazione in materia penale.

Il provvedimento emesso in attuazione della c.d. riforma Orlando, ( legge 23 giugno 2017, n. 103) alla cui lettura si rimanda integralmente introduce essenzialmente le seguenti novità:

- aggiunto un nuovo comma (il 4-bis) all'art. 568 c.p.p., con il quale si prevede che il pubblico ministero possa proporre impugnazione nell'interesse dell'imputato solo con ricorso per cassazione;

- modificato l'art. 570, comma 1, c.p.p., in tema di impugnazione del pubblico ministero, con la precisazione che è sempre fatto salvo quanto stabilito dall'art. 593-bis c.p.p. e cioè : "1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale. 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento".

- modificato l'art. 593 commi 1 e 2 c.p.p.. Nel comma 1 vengono indicati i casi nei quali è ammesso l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna e quelli nei quali può appellare l'imputato (che non ha alcun limite), in caso di condanne.

Nel comma 2 si prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento e che l'imputato possa proporre appello contro tali sentenze, emesse all'esito del dibattimento, ad eccezione del caso in cui si tratti di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

- modificato anche il terzo comma dell'art. 593 c.p.p., con il quale si estende l'inappellabilità (già prevista per le sentenze di condanna alla sola ammenda), anche alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;

- nella stessa direzione il nuovo comma 3 quater dell'art. 428 c.p.p. il quale prevede l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa;

- introdotto il nuovo art. 593-bis c.p.p., il quale prevede che le sentenze del g.i.p., del tribunale e della corte d'assise, che possono essere appellate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e che il Procuratore generale presso la Corte d'Appello può appellare solo in caso di avocazione e di acquiescenza del Procuratore della Repubblica;

- modificato anche l'appello incidentale di cui all'art. 595 c.p.p., escludendo tale possibilità per il pubblico ministero e inserendo la facoltà per l'imputato che non abbia proposto impugnazione di proporre il solo appello incidentale entro 15 giorni da quello in cui abbia ricevuto la notificazione dell'impugnazione;

- aggiunto il comma 2 bis all'art. 606 c.p.p. il quale prevede che contro le sentenze pronunciate in appello e contro le sentenze inappellabili pronunciate per i reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione debba essere limitato ai soli motivi di violazione di legge;

- completamente nuovo l'obbligo per il giudice di pace (previsto dall'art. 165 bis c.p.p.) di trasmettere al giudice per l'impugnazione, assieme al provvedimento impugnato, una serie di dati per la definizione del giudizio.