martedì 6 settembre 2022
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'1 settembre 2022 è stata pubblicata la legge 31 agosto 2022 n. 130 che entra in vigore il 16 settembre 2022 di riforma della giustizia tributaria.
Il testo contiene diverse novità tra cui di seguito segnaliamo quelle principali.
La riforma introduce, in primo luogo, la figura professionale del magistrato tributario e prevede l'istituzione di una sezione tributaria anche in Corte di Cassazione.
Dal punto di vista del procedimento si segnala invece quanto segue.
Il testo prevede una possibilità di sanatoria per tutte le controversie tributarie pendenti presso la Corte di Cassazione alla data del 15 luglio 2022.
Tale sanatoria potrà avvenire diversamente a seconda dell'esito dei precedenti gradi di giudizio.
Se l'ente impositore risulta integralmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio (provinciale e regionale) e il valore della controversia non è superiore a 100 mila euro il contribuente può sanare la posizione con il pagamento del 5% degli importi richiesti;
Se l'ente impositore è risultato anche solo parzialmente soccombente in uno dei due gradi di giudizio precedenti e il valore della controversia non è superiore a 50 mila euro il contribuente può sanare la posizione con il pagamento del 20% degli importi richiesti.
Tutti i ricorsi notificati a far data dal 1° gennaio 2023 che siano di valore compreso fino a 3.000 Euro sono affidati ad un giudice monocratico e non più ad una commissione.
Per i ricorsi notificati a far data dal giorno 1 settembre 2023 sia i giudici che il personale amministrativo potranno operare da remoto.
Per la trattazione dell'udienza da remoto è necessario depositare la relativa istanza (come per il deposito del documenti) entro venti giorni (liberi) prima dell'udienza stessa senza obbligo di notifica alle altre parti, ma in caso di mancata richiesta congiunta sarà trattata nelle forme ordinarie.
Previsto invece lo svolgimento con modalità esclusivamente telematico delle pubbliche udienze in primo grado delle Commissioni in composizione monocratica, nonchè quelle cautelari, fatta sempre salva la possibilità, comunque, per ciascuna parte di chiedere lo svolgimento in presenza.
Dal 16 settembre 2022, per tutte controversie soggette a reclamo (quelle inferiori a 50.000 euro), anche nel caso in cui il tentativo di mediazione obbligatorio già espletato non sia andato a buon fine la Corte di giustizia tributaria potrà formulare una proposta conciliativa, in udienza o fuori udienza e in caso di esito positivo (salvo diverso accordo delle parti) le spese saranno compensate.
In caso di mancata accettazione della proposta senza giustificato motivo, nel caso in cui all'esito del giudizio la parte che non abbia accettato la proposta consegua un risultato inferiore a quello oggetto della proposta conciliativa sarà tenuto al pagamento delle spese di lite aumentate del 50%.
Laddove, invece, o sia rigettato il reclamo ovvero l'amministrazione non accolga la proposta conciliativa, la parte soccombente sopporterà tutte le spese del giudizio.
Per la prima volta introdotto in sede tributaria il principio dell'onere della prova delle violazioni contestate che sarà a carico dell'Amministrazione, mentre il contribuente dovrà dimostrare le ragioni della propria richiesta di rimborso che non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
Il mancato raggiungimento di tale prova potrà comportare con l'annullamento degli atti impugnati anche nel caso in cui la prova sia contradditoria o insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni della pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
Il giudice tributario, anche senza l'accordo delle parti potrà ammettere la prova testimoniale scritta limitata, però, in caso di pretese fondate su atti facenti fede fino a querela di falso (atti pubblici), soltanto su circostanze diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.