Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 23 dell'8.04.2020

giovedì 9 aprile 2020

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8aprile 2020 il Decreto Legge n. 23 dell'8.04.2020 rubricato come "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".

Rinviando alla lettura integrale del testo normativo segnaliamo che il decreto introduce numerose misure di sostegno in ambito economico e fiscale oltre ad altri interventi anche in materia di termini amministrativi e processuali tra le quali segnaliamo di seguito le più rilevanti.

1) Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza ad aprile e maggio

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

  • all’imposta sul valore aggiunto;

  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta 2019), possono beneficiare della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi per almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

I contribuenti con ricavi o compensi superiori possono beneficiare della sospensione solo se la diminuzione nei mesi di marzo e aprile 2020 sia di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.

La sospensione opera, comunque, a beneficio di tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a far data dal mese di giugno

Medesima sospensione è prevista (sino al 30 aprile 2020) per le attività maggiormente colpite dalla crisi, così come specificamente indicate in decreto.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il Decreto ha modificato l’articolo 17 del DL n. 124/2019, relativo al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche prevedendo che se l’imposta del primo trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento deve avvenire entro la scadenza del secondo trimestre, mentre se l’imposta del primo e secondo trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre.

Ampliamento credito d’imposta per le spese di sanificazione

Il Decreto amplia il novero delle spese utilizzabili come credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti degli strumenti di lavoro anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, visiere di protezione, ecc..) nonchè all’acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza per i lavoratori.

Proroga agevolazione prima casa

Il decreto sospende dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per i benefici “prima casa” e cioè:

  • 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale l'acquirente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile;

  • 1 anno entro il quale chi ha ceduto l’immobile acquistato deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

  • 1 anno entro il quale chi ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.

Detti termini riprendono pertanto a decorrere dal primo gennaio 2021.

Assistenza fiscale a distanza

Prevista la possibilità per i contribuenti di inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

Rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Il Decreto dispone il rinvio dell’entrata in vigore del DLgs n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza") alla data dell'1 settembre 2021

Fallimenti e procedure concorsuali

L’art. 10 del decreto impedisce di dichiarare lo stato di crisi di un’azienda fino alla fine dell’emergenza, nè è consentito alle aziende di avviare un procedimento finalizzato all’apertura del fallimento o di portare la propria realtà imprenditoriale verso lo stato di insolvenza.

Prevista anche la "sterilizzazione" del periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori per cui al termine del periodo i creditori potranno se del caso avviare le azioni revocatorie.

Sostegno alla liquidità

Il decreto prevede diverse misure a sostegno della liquidità attraverso forme di garanzia ai finanziamenti tramite il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti.

Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato.

  • imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro possono ottenere una copertura pari al 90% dell'importo finanziato;

  • imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro possono ottenere una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento.

Il decreto Liquidità estende la dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia PMI al quale possono accedere sia le aziende fino a 499 dipendenti che i professionisti con snellimento delle procedure per l'istruttorie dei finanziamenti.

Giustizia

Previsto l’ulteriore spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, dei termini già originariamente previsti dal DL del 17.03.2020 e cioè:

  • il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (fatta eccezione per le materie e i procedimenti già esclusi dal DL del 17.03.2020);

  • la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);

  • la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.