Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 19 del 25.03.2020

giovedì 26 marzo 2020

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge 25 marzo 2020 n.19 che entra in vigore il 26 marzo 2020 e che prevede ulteriori misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale.

Pur rimandando alla lettura integrale del testo indichiamo di seguito una sintesi delle misure adottate dal provvedimento.

Innanzitutto, all'art. 1 il Decreto dispone un orizzonte temporale delle misure di contenimento che al di là di quanto già previsto potranno essere adottate (o su specifiche parti del territorio nazionale o sull'intero territorio) anche per ulteriori "periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020" termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020".

Prevede sempre il decreto poi la "possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus".

  • SINTESI DELLE MISURE PRINCIPALI

Secondo il decreto possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente diverse misure tra le quali la limitazione della circolazione delle persone (anche dalla propria residenza) se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni.

Prosegue poi il decreto con l'indicazione di altre possibili misure tra le quali chiusura di strade, parchi, ville, ecc.. nonchè altre forme di limitazione o divieti di allontanamento e ingresso in territori comunali, provinciali e regionali.

Tali limitazioni sono estese a tutta una serie di altre attività (già attualmente interessate dai precedenti interventi normativi) come divieto di riunioni o assembramenti in luoghi pubblici, di manifestazioni sportive, religiose, culturali, ecc..

Confermata la possibilità di prolungare la chiusura di luoghi aperti al pubblico come cinema, teatri, sale da gioco, centri culturali, palestre, centri sportivi, ecc.

Allo stesso modo il provvedimento riguarda le scuole di ogni ordine e grado.

Permane la possibilità di continuare a limitare la presenza fisica dei dipendenti negli uffici della Pubblica Amministraizone, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (c.d. "smart working").

Confermata la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità con obbligo per il gestore di adottare le misure di sicurezza necessarie a prevenire i contagi.

Confermata la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, così come la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali

Specifica il decreto che le dette misure sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute e sentiti gli alri Ministeri competenti, nonché i Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

I decreti pssono essere altresì adottati su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della Salute e gli altri Ministri competenti.

Nelle more dell'adozione dei decreti sopra citati e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

  • SANZIONI E CONTROLLI

Il decreto introduce nuove sazioni e nuove forme di controllo per l'inosservanza delle misure prevedendo che salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle stesse è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 con una nuovo caso di aggravante di aumento fino ad un terzo, prevista per l'ipotesi in cui le trasgressioni siano effettuate con l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi delle attività commerciali le sanzioni accessorie (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni) sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono irrogate dal Prefetto.

Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 (e cioè disposte dalle autorità locali) sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Modificato anche il comma 1 dell'art. 260 del Testo Unico delle legge Sanitarie (Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) che prevedeva per chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire 40.000 a 800.000 con le nuove sanzioni dell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000".

Come importante norma di chiusura il decreto prevede che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Demandate, infine, ai Prefetti (previa informativa al Ministro dell'Interno) le funzioni di assicurare l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.