Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL Giustizia

martedì 5 maggio 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 30 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 28 del 30.04.2020 rubricato come "Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

Il provvedimento reso quasi contestualmente alla legge di conversione del DL "Cura Italia" ed entrato in vigore il giorno 1 maggio 2020 introduce importanti e nuove misure in materia di giustizia tra le quali di seguito vediamo quelle più rilevanti.

In particolare il primo capo è dedicato alle “Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, di ordinamento penitenziario e disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile”.

La norma prevede, innanzitutto una proroga per l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di intercettazioni al giorno 1 settembre 2020.

Previste anche alcune novità in materia di detenzione domiciliare e permessi per i detenuti. In particolare qualora istanze ad ottenere benefici in ambito carcerario siano presentate da detenuti per reati di tipo mafioso o di terrorismo è previsto che prima di emettere il relativo provvedimento sia obbligatoriamente richiesto il parere del Procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Quanto ai termini processuali e alle misure per la gestione dei processi (già previsti dal DL Cura Italia) il decreto prolunga al 31 luglio 2020 la fase emergenziale (già prevista sino al 30 giugno 2020) e, dunque, salvo i casi particolari già contemplati nella normativa precedente non saranno celebrate le udienza con la partecipazione diretta di parti o difensori ma potranno essere svolte nelle modalità alternative della trattazione scritta o da remoto (per quelle civili).

Per quanto riguarda il processo penale in particolare la norma introduce l'espressa esclusione dalla possibilità di celebrazione da remoto delle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e di quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo che le parti vi acconsentano (art. 3).

Per i processi amministrativi, viene prevista la possibilità, dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, di richiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto, solo previa istanza presentata congiuntamente da tutte le parti, pur lasciando al presidente del collegio la possibiità di decidere anche in caso di opposizione di alcune parti.

Nel secondo capo del Decreto sono, infine contenute misure in materia di prevenzione dei contagi e di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti con soggetti affetti da COVID-19, attraverso l'introduzione della c.d. applicazione Immuni.